08/04/2017
Le indagini bancarie da sole non fanno l’accertamento
Controlli. le norme sui prelievi degli imprenditori non sono retroattive

Dario Deotto

Secondo le Entrate le nuove disposizioni in tema di indagini finanziarie , apportate in sede di conversione del decreto fiscale 193/2016, non possono avere valore retroattivo . Inoltre, l’Agenzia continua a considerare presunzione di legge le stesse norme a base delle indagini finanziarie. Questi i chiarimenti contenuti nella circolare 8/E/2017. Occorre partire da un dato di fatto: non esistono gli “accertamenti bancari”, ma esiste l'acquisizione di dati fiscalmente rilevanti in relazione ai rapporti intrattenuti con gli intermediari finanziari, i quali dati possono legittimare gli ordinari accertamenti. La norma di riferimento è l'articolo 32 del Dpr 600/1973, la quale è rivolta, appunto, all'acquisizione di dati fiscalmente rilevanti. Si tratta dell'attività cosiddetta “istruttoria” dell'amministrazione finanziaria, alla quale può seguire l'atto di accertamento vero e proprio. È chiaro, quindi, che se il legislatore attribuisce all'amministrazione nuovi poteri istruttori o modifica quelli preesistenti, tali nuovi poteri non possono che operare dal momento di entrata in vigore della legge che li istituisce (o che modifica quelli precedenti). Semmai, l'errore è stato commesso in passato, quando talune modifiche all’ articolo 32 del Dpr 600/1973 (ad esempio, l'estensione ai professionisti – ora abrogata – della previsione sui prelievi non giustificati) sono state semplicisticamente etichettate come procedimentali e, quindi, retroattive. Così è senz'altro corretta l'affermazione, contenuta nella circolare 8/E/2017: i nuovi limiti quantitativi dei prelievi non giustificati dell'imprenditore (superiori a mille euro giornalieri e, comunque, a 5mila euro mensili) non operano retroattivamente. Suscita invece interrogativi il fatto che l'Agenzia continui a considerare l'articolo 32 del Dpr 600/1973 una norma tecnicamente in grado di supportare da sola l'accertamento. In una risposta si dice che i prelievi (per gli imprenditori) sopra le nuove soglie vengono considerati ricavi e ancora prima si parla di “presunzione”. La norma dell'articolo 32 non contiene, invece, alcuna presunzione (né legale né semplice) proprio perché si tratta di una disposizione volta all'acquisizione da parte dell'amministrazione finanziaria di dati fiscalmente rilevanti. Questi dati devono poi essere canalizzati all'interno delle specifiche norme di accertamento . L’articolo 32, infatti, prevede che le movimentazioni, per le quali non si è in grado di dare giustificazione, sono poste a base di specifiche norme di accertamento: quelle degli articoli da 38 a 41 del Dpr 600/1973. In sostanza, la norma dell'articolo 32 del Dpr 600/1973 vuole stabilire semplicemente che i risultati dell'attività istruttoria vanno canalizzati, per imprenditori e professionisti, negli accertamenti dell'articolo 39 del Dpr 600/1973. Sicché, sulla base di quest'ultima norma, o l'ufficio effettua una rettifica analitica in presenza di elementi certi oppure si tratta di presunzione semplice, con onere probatorio che incombe sull'ufficio, che deve rispettare i parametri di gravità, precisione e concordanza. 
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