29/03/2021
Accertamenti «infiniti» e onere della prova ribaltato: così la Cassazione intrappola i contribuenti
La sentenza a Sezioni unite 8500/2021 della Corte di cassazione sulla rilevanza (postuma) di determinati componenti reddituali non riguarda soltanto i costi e le spese pluriennali, e per questo appare ancora più preoccupante. Il principio secondo cui l'Amministrazione finanziaria possa provvedere alla rettifica di componenti di reddito in annualità anche molto lontane temporalmente da quelle di origine risulta infatti di portata generale.
Plusvalenze, rivalutazioni, perdite
Si pensi, ad esempio, al caso in cui un cespite venga venduto (o assegnato ovvero “autoconsumato”) trent'anni dopo il suo acquisto, prima che sia terminato il periodo di ammortamento: il fisco – secondo la pronuncia della Cassazione – potrà sempre rettificare l'ammontare della plusvalenza (o della minusvalenza) contestando il valore di carico dell'immobile o eventuali costi incrementativi sostenuti molti anni prima. O, ancora, si immagini l'ipotesi in cui il cespite ceduto sia stato fatto oggetto in passato di rivalutazione, che, a questo punto, potrebbe essere messa in discussione dall'ufficio nel periodo della cessione dopo vent'anni dalla rivalutazione stessa.
La questione, evidentemente, riguarda anche il riporto delle perdite, che risulta attualmente privo di una scadenza temporale predeterminata, con la conseguenza, dunque, che la rettifica potrà interessare un numero illimitato di periodi d'imposta.
I problemi con l’onere della prova
Questo contesto già di per sé alquanto allarmante diventa poi ancora più inquietante se si considerano le prese di posizione, molte volte destabilizzanti, sull'onere della prova. Qui, spesso, infatti, si assiste a una vera e propria manipolazione delle regole ordinarie, considerato che la Cassazione attribuisce impropriamente al contribuente degli oneri probatori che non gli spettano, oltreché totalmente illogici e impossibili da assolvere.
Occorre ricordare che la ripartizione dell'onere della prova nel rapporto tributario segue i criteri previsti dall'articolo 2697 del Codice civile (“chi vuol fare valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”). Questo significa che l'Agenzia è tenuta a fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa. In pratica, affermando, con l'emanazione dell'atto di accertamento, l'esistenza dell'obbligazione tributaria, il Fisco assume la posizione di creditore nei confronti del contribuente, con la conseguenza che riveste in sede giudiziale il ruolo di attore in senso sostanziale, sul quale grava l'onere di provare la fondatezza della propria pretesa.
Se l'Amministrazione assolve il proprio onere, il contribuente ha la possibilità di difendersi muovendosi nell'ambito dello stesso thema probandum delineato da controparte oppure allegando in giudizio fatti diversi – quindi impeditivi, modificativi, estintivi – che avrà l'onere di provare. Nel processo tributario il contribuente formalmente agisce, ma in realtà resiste: promuovere l'azione non può tradursi nell'onere di dover provare i fatti costitutivi di una pretesa che non è la propria. In presenza di prova presuntiva, il principio appena citato, risulta sovvertito solo in presenza di presunzioni legali relative, le quali attribuiscono l'onere di prova al contribuente.
Il fatto è che molte volte si leggono pronunce nelle quali l'onere della prova, ad esempio sulla deducibilità dei costi nel reddito d'impresa, spetta al contribuente. Nulla di più errato: il reddito d'impresa va assunto nella sua unitarietà, così che i costi concorrono insieme ai ricavi ad integrare la fattispecie imponibile. La possibilità di dedurre i componenti negativi di reddito non rappresenta, in sostanza, una norma di favore, per cui anche per i costi devono valere le regole sopra riportate (Corte costituzionale, 262/2020) [...].
Dario Deotto
Luigi Lovecchio
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