23/03/2020
Agevolate anche le donazioni raccolte con il crowdfunding
La digitalizzazione non solo dell’economia si rivela, in questi momenti di emergenza, fondamentale. Gli esempi di utilità della digitalizzazione possono risultare, oggi più che mai, infiniti. Tra questi, il fenomeno del crowdfunding, utilizzato per alcune campagne di raccolta fondi, che potranno beneficiare anche delle agevolazioni previste dal decreto legge 18/2020.
Il crowdfunding è il finanziamento di progetti, in genere imprenditoriali e (solitamente) innovativi, da parte di un ampio numero di investitori (crowd, cioè folla). Le operazioni avvengono interamente online attraverso apposite piattaforme, le quali svolgono, di fatto, una funzione di pura “intermediazione” tra proponenti e contributori. Il crowdfunding, però, si è affermato anche per fenomeni di tipo solidaristico-ideologico, come il finanziamento di opere pubbliche, di situazioni di utilità sociale, di emergenza sociale (come quella attuale). Questo genere di campagne, che si connota da un’assenza di corrispettività, è stato definito non financial. In questi casi il modello di riferimento è senz’altro quello del donation-based crowdfunding, nel quale vengono erogati fondi con finalità solidaristica, senza che sia quindi prevista alcuna remunerazione per il finanziamento effettuato.
Occorre rilevare che i soli riferimenti normativi che si rinvengono nella legislazione nazionale in relazione al crowdfunding si trovano, innanzitutto, nel Dl 179/2012, con il quale sono state disciplinate le cosiddette start-up innovative: all’articolo 30 del provvedimento è stata regolata, attraverso l’equity-based crowdfunding, la raccolta di capitale di rischio mediante le apposte piattaforme. Tale meccanismo, inizialmente permesso alle sole start-up innovative, è stato poi esteso a tutte le piccole e medie imprese – innovative e non – dall’articolo 57 del Dl 50/2017.
Un altro riferimento normativo – in questo caso solo di natura tributaria – si trova in altri due articoli di legge:
il primo, l’articolo 44, comma 1, lettera d-bis, del Tuir), disciplina la tassazione come reddito di capitale dei proventi derivanti da prestiti erogati tramite le piattaforme;
l’articolo 1, comma 44, della legge 205/2017 impone ai gestori di tali piattaforme di operare la ritenuta alla fonte del 26% sui proventi.
Queste norme (fiscali) riguardano, di fatto, il solo lending-based crowdfunding. Manca, dunque, una disciplina generale (tributaria e non) per le diverse forme di crowdfunding: così che, specificamente per le vicende di tipo fiscale (non espressamente regolate), occorrerà verificare la disciplina applicabile alle varie fattispecie a cui le diverse forme di crowdfunding sono assimilabili.
Tornando ai possibili utilizzi solidaristici, il modello di riferimento è quello del donation based, che viene utilizzato come strumento di finanziamento in relazione a progetti non destinati all’esercizio di attività imprenditoriali o professionali-artistiche.
Con riferimento ai “contributi” erogati dai finanziatori – a livello generale – se si tratta di persone fisiche, quest’ultime potranno ottenere, ricorrendone le condizioni, la deducibilità delle somme donate in base a quanto previsto dall’articolo 10, comma 1, lettere g), i) e l-quater) del Tuir. Mentre, per le erogazioni effettuate da soggetti Ires, andranno vagliati i requisiti di cui all’articolo 100 del Tuir per la deducibilità come oneri di utilità sociale.
Inoltre, per le erogazioni liberali effettuate nel 2020 per far fronte all’emergenza coronavirus, sono applicabili alle erogazioni tramite crowdfunding le agevolazioni previste dall’articolo 66 del Dl 18/2020:
per le persone fisiche (e gli enti non commerciali), una detrazione del 30%, per un importo fino a 30mila euro;
per i titolari di reddito d’impresa, si applica l’articolo 27 della legge 133/1999 (cioè deducibilità integrale).
Quanto ai promotori dell’iniziativa, se si tratta di un ente non commerciale, le somme ricevute sono irrilevanti ai fini reddituali in base all’articolo 143, comma 3, lettera a), del Tuir. Se, invece, il soggetto promotore è una società o un ente commerciale, si ha che quando le somme vengono percepite direttamente, queste vanno considerate come sopravvenienze attive tassate (articolo 88, comma 3, lettera b), del Tuir), mentre la relativa deduzione è rimessa alle specifiche disposizioni sugli oneri di utilità sociale (articolo 100 del Tuir).
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Dario Deotto
Ultime News
Archivio News
202120202019201820172013

Questo sito web utilizza i cookie
Utilizziamo i cookie per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo inoltre informazioni sul modo in cui utilizza il nostro sito con i nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che ha fornito loro o che hanno raccolto dal suo utilizzo dei loro servizi.
Necessari
Statistiche
Impostazioni cookie
Necessari
Questi cookie sono richiesti per le funzionalità di base del sito e sono, pertanto, sempre abilitati. Si tratta di cookie che consentono di riconoscere l'utente che utilizza il sito durante un'unica sessione o, su richiesta, anche nelle sessioni successive. Questo tipo di cookie consente di riempire il carrello, eseguire facilmente le operazioni di pagamento, risolvere problemi legati alla sicurezza e garantire la conformità alle normative vigenti.
Statistiche
I cookie statistici aiutano i proprietari del sito web a capire come i visitatori interagiscono con i siti raccogliendo e trasmettendo informazioni in forma anonima.