10/02/2020
Così le presunzioni impongono una prova negativa impossibile
Le presunzioni cosiddette giurisprudenziali consistono in una sorta di manipolazione giurisprudenziale della distribuzione degli oneri probatori.

In sostanza, utilizzando questo modello, il giudice inverte la regola generale in materia di distribuzione dell’onere della prova. Pur non essendo in presenza di una presunzione legale relativa (2728 del Codice civile), è il contribuente, infatti, a dover fornire prova idonea a vincere la presunzione. Occorre ricordare che nel rapporto tributario l’onere della prova compete generalmente all’amministrazione finanziaria in base alla regola generale di cui all’articolo 2697 del Codice civile.

L’onere della prova risulta invece invertito, e spetta al contribuente, in presenza di presunzioni legali relative (spetta al contribuente, in applicazione della regola contenuta nell’articolo 2697 Codice civile, anche nelle liti di rimborso).
In sostanza, se è vero che le presunzioni giurisprudenziali si differenziano da quelle legali sotto il profilo della copertura normativa (nel senso che non si è in presenza di una presunzione stabilita dalla legge che attribuisce l’onere probatorio in capo al contribuente), esse però, godendo dell’avallo consolidato ed univoco della giurisprudenza di legittimità che le utilizza ormai come massime di esperienza consolidate, si differenziano anche dalle presunzioni semplici, le quali devono essere applicate con riferimento al caso concreto. In definitiva, sul piano degli effetti, le presunzioni giurisprudenziali tendono a distaccarsi dalle presunzioni semplici e, pur non costituendo delle presunzioni legali, una loro applicazione acritica e consolidata da parte della giurisprudenza porta a invertire sul contribuente la prova contraria e porta ad avvicinare questo tipo di presunzioni alle presunzioni legali relative.
Occorre però considerare che, specie nel diritto tributario, questo tipo di presunzioni appaiono prive di giustificazione. Questo non solo perché vanno ad attribuire un onere di prova nei confronti di un soggetto (il contribuente) che non ne dovrebbe risultare onerato, ma anche perchè attribuiscono un onere di prova generalmente negativo in capo a quest’ultimo (la prova che il socio di una Srl a ristretta base partecipativa non ha “intascato” l’utile in nero della società) che, di fatto, costituisce una probatio diabolica.
Queste restrizioni e alterazioni probatorie, nel momento in cui rendono l’onere probatorio a carico del contribuente di fatto impossibile o, comunque, difficile da adempiere, si pongono in contrasto, a parere di chi scrive, sia con l’articolo 24 della Costituzione che con il principio della capacità contributiva. Sono solo i fatti positivi, infatti, che possono formare oggetto di prova.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Dario Deotto
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