14/09/2021
Costi black list in dichiarazione: l’abrogazione dell’obbligo dal 2016 esclude il favor rei per il passato
La decorrenza di una norma esclude il favor rei. Questo è il principio (davvero sorprendente) che deriva dalla sentenza 24648/21 della Corte di cassazione, depositata il 14 settembre, e riguardante l’omessa indicazione dei “costi black list” in dichiarazione. Per la Cassazione, in sostanza, il fatto che la norma abbia disposto l’abrogazione di tale obbligo a partire dal 2016 esclude il principio del favor per le violazioni commesse anteriormente. Questo perché, secondo la Corte, in base al comma 2 dell’articolo 3 del Dlgs 472/1997 il favor può essere derogato da una «diversa previsione di legge» che, nel caso di specie, risulterebbe la specifica decorrenza della norma.
Si tratta di conclusioni che – davvero – lasciano amareggiati perché si tratta di un “errore tecnico” che non dovrebbe essere commesso da giudici di legittimità. È evidente, infatti, che la decorrenza di una norma non può costituire una deroga al principio del favor rei, principio in base al quale si applica la legge più favorevole, secondo i commi 2 e 3 dell’articolo 3 del Dlgs 472/1997, sia quando una legge posteriore prevede che la stessa fattispecie non risulti più punibile, sia quando la medesima legge stabilisce sanzioni di entità diversa rispetto alla legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione.
Difatti, la decorrenza di una norma è cosa diversa dal suo ambito di applicazione: un conto è dire da quando si applica ed altro è stabilire a cosa. Nel primo caso, infatti, si tratta semplicemente di individuare il termine a partire da quando giudici, amministrazione finanziaria, ma ovviamente anche i contribuenti (se si parla di norme fiscali), devono applicare una certa norma. Mentre, nel secondo caso, si tratta di selezionare le fattispecie, ossia le vicende, cui quella norma può/deve essere applicata.
Ebbene, questa “selezione” può avere anche una dimensione temporale, che non necessariamente coincide con il momento in cui la norma è entrata in vigore. Può ben accadere che una norma abbia efficacia retroattiva, ossia che regoli, a partire dal momento in cui può essere applicata (è entrata in vigore), anche situazioni già verificate (cioè passate). Perché seppur è vero che, in linea di principio, le norme si applicano solo per il futuro (articolo 11 delle preleggi), esistono diversi congegni che consentono di applicarle anche al passato (cosiddetta retroattività).
Un esempio può essere quello delle norme interpretative. Oppure – e questo è quanto accade in materia sanzionatoria – la retroattività può discendere dall’operare di specifiche regole o principi, quali il favor rei, che impongono l’applicazione della disciplina sanzionatoria sopravvenuta, anche a fattispecie già consumate: in particolare, il favor rei impone l’applicazione del regime sopravvenuto laddove più favorevole rispetto a quello vigente al momento della commissione dell’illecito.La regola del favor rei ha due declinazioni, come si è prima precisato:
1. abrogazione dell’illecito, che si ha quando, per effetto di una nuova norma, un dato comportamento non costituisce più una violazione sanzionabile;
2. riduzione delle sanzioni, che si verifica quando per effetto di una nuova norma le sanzioni applicabili a una certa violazione sono di entità differente (ridotta).
Entrambe le ipotesi trovano una loro puntuale disciplina, rispettivamente nei commi 2 e 3 dell’articolo 3 del Dlgs 472/1997, quanto alle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie.
In tutti i casi la ratio è la medesima: ossia consentire che la disciplina di maggior favore sopravvenuta torni applicabile anche a vicende intervenute prima della sua entrata in vigore. Ma sono regole di efficacia, che tracciano l’ambito di applicazione e non di decorrenza. Ciò per dire che può essere anche differita la decorrenza di una norma, ma una volta che questa è applicabile, devono trovare applicazione le citate regole di favor (che valgono anche – come nel caso della sentenza in commento – per l’eliminazione di un adempimento). [...]
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Dario Deotto
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