12/10/2020
Finisce la tregua: da venerdì tornano cartelle e pignoramenti
Dal 16 ottobre ripartono cartelle e pignoramenti nonché i versamenti delle rateazioni in corso con l’agenzia delle Entrate e riscossione. Per i soggetti che invece non avevano debiti scaduti all'8 marzo scorso, l'agente della riscossione dovrà attendere il primo dicembre. Sono queste le conseguenze del mancato prolungamento della sospensione dei pagamenti verso l'agenzia, dopo la conversione del decreto di agosto (Dl 104/2020).
A partire, dunque, dal 16 ottobre le rate delle dilazioni pendenti dovranno riprendere ad essere versate alle scadenze del piano originario. Le somme maturate dall'8 marzo al 15 ottobre 2020 devono essere corrisposte, di regola, in un'unica soluzione entro novembre.
Per i soggetti che all'8 marzo scorso non avevano debiti scaduti, poiché c'è tempo fino a novembre per pagare le somme sospese, le azioni dell'Ader non possono iniziare prima del primo dicembre (circolare n. 25/E/2020). Invece, nei confronti dei debitori che alla suddetta data erano già incorsi in morosità (dilazioni decadute, cartelle e accertamenti scaduti) le azioni di recupero possono partire dal 16 ottobre. Da quest'ultima data iniziano le notifiche delle cartelle di pagamento. Si ricorda che se il contribuente ha debiti scaduti ma mai dilazionati prima, egli ha diritto a chiederne ora la dilazione, bloccando così la riscossione coattiva.
Quanto all'attività di accertamento, questa risulta senz'altro influenzata dalle disposizioni dell'articolo 157 del Dl “rilancio” n. 34/2020, con il quale è stato previsto che taluni atti impositivi espressamente richiamati, che scadono tra l'8 marzo e il 31 dicembre 2020, devono essere emessi entro tale ultima data (31/12/2020), mentre saranno notificati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, salvo casi di indifferibilità e urgenza.
Si tratta di una norma che genera non poche perplessità, come già altre volte è stato riportato. La sostanza è, comunque, che in quest'ultima parte dell'anno, fatte salve le situazioni di indifferibilità e urgenza, ai contribuenti non verranno materialmente notificati atti di accertamento, anche in relazione ad annualità i cui termini di decadenza scadono dopo il 31 dicembre 2020, come confermato anche dalle Entrate con la circolare n. 25/E/2020. Gli atti per i quali i termini di decadenza scadono tra l'8 marzo e il 31 dicembre 2020 verranno quindi soltanto emessi entro quest'anno.
In proposito, si osserva che manca ancora all'appello il provvedimento (o i provvedimenti) del direttore delle Entrate, che deve stabilire le modalità di attuazione delle disposizioni dell'articolo 157 del Dl “rilancio”. La circolare 25/E/2020 ha specificato, in particolare, che gli atti devono intendersi emessi se risultano “firmati e protocollati” entro il 31 dicembre 2020, ma questo aspetto – come altri – devono essere specificati dal provvedimento direttoriale, non dalla circolare.
In ogni caso, rimangono le perplessità sul fatto che, una volta fissate le regole per provare l'emissione dell'atto (entro il 31 dicembre 2020), la notifica dello stesso possa avvenire in un lasso temporale variabile tra uno e 365 giorni. In sostanza, è legittimo che una volta emessi gli atti entro il 31 dicembre di quest'anno, poi gli stessi vengano notificati a qualche contribuente il 2 di gennaio e ad altri il 31 dicembre 2021? La scelta non appare troppo discrezionale?
Si sottolinea che, nelle sue linea generali, l'attività di accertamento andrebbe condotta in base a regole e strumenti ragionevoli e credibili. Riteniamo, infatti, che la credibilità del sistema sia la migliore “medicina” per contrastare l'evasione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Dario Deotto
Luigi Lovecchio
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