10/09/2018
Il rischio di aggiungere tasselli a un mosaico senza logica
L’espressione “pace fiscale” appare una sorta di ossimoro. La “pace” è qualcosa di agognato per chi viene anche solo lambito da vicende fiscali considerando l’iniquità e la contraddittorietà del sistema che rendono difficile coniugare il sostantivo pace con l’aggettivo fiscale.
La pace fiscale di cui si parla in queste settimane avrà , peraltro, una qualche giustificazione o un collegamento (perlomeno nelle entità dovute) con la flat tax, che, nell’ipotizzata prima applicazione solo per gli autonomi fino a un determinato ammontare di ricavi, finirà per aumentare le iniquità, confinando la progressività praticamente ai redditi di lavoro dipendente e pochi altri.
La “pace” appare, dunque, mistificatoria per un sistema tributario schizofrenico e poco credibile. Si pensi, per esempio, al ravvedimento operoso. L’istituto, con la legge di bilancio 2015, ha subito profonde modifiche. In origine, si proponeva di facilitare il contribuente che, in “buona fede”, avesse errato e che si attivava spontaneamente, entro termini “ristretti”, per rimediare all’irregolarità commessa. Ora, invece, il ravvedimento non è più spontaneo: anche la presenza di una verifica non ne inibisce l’utilizzazione. Risultano ostativi solo atti di accertamento e avvisi bonari. In questo modo, tuttavia, la premialità della riduzione della sanzione prevista dal ravvedimento perde la sua significatività, posto che l’applicazione di penalità ridotte aveva una giustificazione proprio nella spontaneità del contribuente: consentire, invece, il ravvedimento anche in presenza di constatazione della violazione fa venir meno le finalità della disciplina, andando incontro solo a quelle di gettito. Le stesse “finalità” hanno fatto sì che ora i contribuenti possano fruire dell’istituto per tutti i periodi d’imposta ancora accertabili. Il che suscita già di per sé più di un interrogativo, visto che appare improbabile che il contribuente riveli ciò che, con ogni probabilità, più si avvicina lo spirare dei termini di decadenza, l’amministrazione non sarà in grado di contestare.
Ma, soprattutto, ci si chiede che senso ha la costante proposizione di istituti premiali “a regime”- ormai ce ne sono talmente tanti che le pagine dell’atto di accertamento dedicate a questi istituti sono più numerose degli addebiti – quando, con cadenze periodiche, vengono proposte misure definitorie temporanee (che le si chiami “condono”, “sanatoria”, “pace fiscale”, poco cambia) che, come minimo, provvedono ad abbattere completamente le misure delle penalità. Tanto vale aspettare le misure definitorie.
Però, probabilmente, un disegno sottostante c’è. A regime si fanno accertamenti per accaparrarsi entrate, a prescindere che siano fondati o meno. Si mantiene una giustizia tributaria che è una sorta di terno al lotto di modo che qualcuno sia spinto a definire subito con l’ufficio, evitando incertezze e inutili spese. Tuttavia, c’è anche chi tenta la “fortuna” di un giudizio o chi, idealista, prosegue la lite in nome di un’ipotetica giustizia. Così, per questi ultimi, sempre in nome del gettito, è necessario intervenire, prima o poi, con un “condono” o pace fiscale che dir si voglia. Poi c’è chi è stato fortunato, e non è stato raggiunto da un atto del fisco. Anche per questi una sanatoria prima o poi spunta. E, al cospetto di un sistema non credibile (incentivante l’evasione), per il “fortunato” si propone il solito interrogativo: definisco o aspetto il prossimo giro, confidando che la “fortuna” continui?
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Dario Deotto
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