09/11/2020
Immobili, leasing e quote: risiko fiscale sul giusto imponibile
La determinazione del reddito dei professionisti è diventata un autentico ginepraio, anche per l’avvicinamento negli ultimi anni delle regole del reddito di lavoro autonomo a quelle d’impresa. Si pensi alla rilevanza di plusvalenze e minusvalenze relative ai beni strumentali. Si è realizzato così un quadro normativo poco coordinato che ha senz’altro necessità di una rivisitazione. La prossima Legge di bilancio, che dovrebbe iniziare a delineare anche la riforma fiscale, potrebbe essere l’occasione utile (si veda l’articolo a fianco).
Gli immobili
Una prima incongruenza riguarda gli immobili strumentali (gli studi dei professionisti, in pratica). La norma (articolo 54, comma 2 del Tuir) ammette la deduzione dei canoni di locazione finanziaria relativi a questi beni (in un periodo non inferiore a 12 anni, a prescindere dalla durata del contratto). La medesima norma prevede anche la deduzione delle quote di ammortamento degli immobili strumentali di proprietà. Tuttavia, in base ai documenti di prassi (circolare n. 38/E/2010), risulterebbero deducibili soltanto gli ammortamenti relativi agli immobili di proprietà acquistati o costruiti fino al 14 giugno 1990 (articolo 1, comma 1, lettera g, del Dl 90/1990) oppure acquistati nel triennio 2007-2009 (articolo 1, comma 335, della legge 296/2006).
Secondo l’Agenzia, la disposizione sarebbe temporanea, dato che la legge 296/2006 si applica soltanto per immobili strumentali acquistati tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2009.
Ma l’interpretazione non può essere condivisa. Innanzitutto perché la norma “a regime” dell’articolo 54 prevede la possibilità di dedurre le quote di ammortamento e poi perché l’interpretazione dell’Agenzia risulta certamente non sistematica in quanto contraria al principio di equivalenza fiscale tra l’acquisizione in proprietà e quella in leasing.
Un’ulteriore diretta conseguenza di questa asimmetria riguarda le spese di manutenzione degli immobili. La norma prevede che le spese relative all’ammodernamento, alla ristrutturazione e alla manutenzione dei fabbricati strumentali, che per loro caratteristiche non sono imputabili ad incremento del costo dei fabbricati stessi, siano deducibili nel limite del 5% di tutti i beni ammortizzabili, con l’eccedenza che risulta deducibile in quote costanti nei 5 periodi d’imposta successivi. Ma le spese incrementative non sarebbero deducili se si accetta la tesi dell’Agenzia secondo cui per gli immobili in proprietà non sono ammesse in deduzione le quote di ammortamento: le spese non possono essere portate a incremento di un valore che fiscalmente non esiste.
Invece, le soluzioni possibili sono due. La prima è che le spese vengano portate a incremento del costo degli immobili e si deducano i maggiori ammortamenti. L’altra è che se si sceglie di non dedurre gli ammortamenti, le spese risultano completamente deducibili (se inerenti) nell’anno di sostenimento. Ad ogni modo appare evidente l’irrazionalità della vicenda.
Il leasing
Così come altrettanto inaccettabile è la tesi dell’Agenzia (da ultimo, risposta interpello n. 209/2020) in base alla quale la cessione di un contratto di leasing (riguardante sia un bene mobile che immobile) verrebbe considerata cessione di un elemento immateriale.
I nuovi soci
Altra asimmetria riguarda la cessione delle “quote” di partecipazione a un’associazione professionale. La norma (articolo 67, comma 1, lettere c e c-bis, del Tuir) esclude la tassazione per le plusvalenze derivanti dal trasferimento delle quote di partecipazione delle associazioni professionali. L’esclusione però non riguarda, testualmente, le quote di una società semplice che svolge un’attività professionale. Ma è chiaro che l’esonero deve riguardare anche quest’ultima.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Pagina a cura di
Dario Deotto
Luigi Lovecchio
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