21/05/2018
La tassazione dei bitcoin e i paradossi delle Entrate
Si è più volte cercato di rappresentare su queste pagine che la vagheggiata certezza del diritto è argomento buono “per le masse”; in realtà, il diritto è strutturalmente incerto per “natura”. Il diritto, peraltro, ha sempre rincorso la tecnica. È un po’ come la questione del doping e dell’antidoping: il primo è senz’altro più evoluto del secondo. Così è il rapporto tra diritto e tecnica: il diritto è, da sempre, destinato a rincorrere la tecnica. Si pensi alla questione delle criptovalute, alla quale si vorrebbero dare delle soluzioni utilizzando strumenti desueti, che non possono affatto cogliere l’essenza del fenomeno stesso.
In alcune occasioni, le Entrate hanno assimilato le operazioni legate alle criptovalute a quelle relative alle valute estere (si veda tra l’altro Il Sole 24 Ore del 23 aprile). Tuttavia, come si è già riportato, una valuta estera ha sempre un collegamento con uno Stato o con un gruppo di Stati, che non necessariamente la emettono, ma la riconoscono legalmente come mezzo di scambio.
Occorre poi considerare che l’unica norma di legge nazionale che ha regolato il fenomeno delle criptovalute è quella antiriciclaggio (Dlgs 231/2007), con la quale è stato stabilito che le valute virtuali consistono in una «rappresentazione digitale di valore non emessa da una banca centrale o da un’autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l’acquisto di beni e servizi e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente». Peraltro, nella recente V direttiva antiriciclaggio, ancora più chiaramente, viene affermato che le valute virtuali non possiedono «lo status giuridico di valuta o moneta». In sostanza, dalla normativa antiriciclaggio emerge la chiara incompatibilità tra il concetto di criptovaluta e quello di valuta estera.
Eppure, sotto il profilo reddituale si vorrebbero applicare alle criptovalute le regole di tassazione – per persone fisiche “private” – previste per le valute estere (lettera c-ter dell’articolo 67 del Tuir). In base a tale previsione, realizzano redditi diversi le plusvalenze relative a valute estere oggetto di cessione a termine o rivenienti da depositi o conti correnti. La norma fissa come presunzione assoluta di legge – che non ammette prova contraria – il (semplice) prelievo delle valute estere da depositi e conti correnti, ritenuto espressivo di capacità contributiva. A tal fine, andrebbe però considerato che, come più volte la Consulta ha stabilito, le presunzioni assolute in relazione ai tributi erariali risultano vietate (quindi sono incostituzionali), in quanto il contribuente deve avere la possibilità di fornire la prova contraria circa la propria “attitudine contributiva”. Ulteriormente andrebbe considerato che il concetto di “conto o deposito” non può essere esteso al wallet, il quale non memorizza né contiene criptovalute (non c’è alcun saldo); si tratta semplicemente di un software (o hardware) che crea e memorizza le chiavi private associate a quelle pubbliche.
Ancora, va rilevato che la norma (comma 1-ter dell’articolo 67) stabilisce che le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di valute estere derivanti da depositi e conti correnti concorrono a formare il reddito a condizione che, nel periodo d’imposta in cui esse sono realizzate, la giacenza dei depositi e conti correnti complessivamente intrattenuti dal contribuente presso gli intermediari, calcolata secondo il cambio vigente all’inizio del periodo di riferimento, sia superiore a 51.645,69 euro per almeno sette giorni lavorativi continui. Se applicata alla criptovalute, si tratta di una disposizione che dimostra tutti i suoi limiti.
Basta fare un esempio. Si consideri il caso di Tizio che a inizio 2017 deteneva 6.200 ether (cambio di inizio periodo circa 7 euro cad.) e che li ha venduti a fine 2017 a 700 euro per ogni ether, incassando oltre 4 milioni di euro. Ebbene, considerando ether «valuta estera», si avrebbe che, utilizzando il “cambio” al 1° gennaio 2017, Tizio, pur realizzando una ingentissima plusvalenza, ne eviterebbe la tassazione.
Inoltre, in un contesto davvero “vivace”, va considerata la quasi impossibile applicazione del cambio vigente all’inizio del periodo d’imposta (articolo 67, comma 1-ter), per tutte quelle Ico sorte nel corso dell’anno: si pensi alle molte “nate” nel corso del 2017.
Questo conferma ulteriormente la inadeguatezza dell’interpretazione che vorrebbe assimilare il trattamento tributario delle criptovalute alle valute estere (contenuta tra l’altro nell’interpello 956-39/2018). Se fosse realmente così, la rincorsa del diritto alla tecnica sarebbe davvero tutta in salita.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Dario Deotto
Paolo Luigi Burlone
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