15/04/2017
Liti chiuse solo dopo la rottamazione cartelle
Il caso. le operazioni finiscono in corto circuito

Dario Deotto

La soluzione non è ancora quella definitiva (e, quindi, c’è la possibilità di un doveroso ripensamento), ma se dovesse risultare confermato quanto si diceva fino ieri sera, per la prevista chiusura delle liti fiscali pendenti si è in presenza di uno dei provvedimenti più “stravaganti” degli ultimi tempi. Ma ricapitoliamo i fatti. Il testo prevede la possibilità di definire le controversie tributarie di cui è parte l’agenzia delle Entrate. Occorre che la costituzione in giudizio in primo grado sia intervenuta entro il 31 dicembre 2016. Il vantaggio della definizione consiste nella non debenza delle sanzioni collegate al tributo (quando c’è un tributo dovuto) e degli interessi di mora. Non si tiene conto, dunque, né dell’esito né del grado del giudizio. E già questo solleva una serie di interrogativi. Tuttavia, si potrebbe pensare che la chiusura delle liti pendenti sia una sorta di estensione della rottamazione dei carichi affidati a Equitalia e, quindi, si potrebbe anche in qualche modo giustificare che gli effetti siano gli stessi della rottamazione. Gli effetti non sono però i medesimi quando la lite è solo di sanzioni in quanto è dovuto il 40% dell’importo (mentre nessuna sanzione è dovuta per effetto della rottamazione). L’aspetto, tuttavia, più stravagante risulta quello che deriva dalla disposizione che disciplina le regole per i pagamenti rateali. A un certo punto, viene, infatti precisato che se gli importi rientrano, in tutto o in parte, nella rottamazione dell’articolo 6 del Dl 193/2016 il contribuente deve essersi comunque avvalso anche di quest’ultima definizione. Il che significa, in sostanza, che se gli importi rientranti nella chiusura delle liti fiscali pendenti sono stati affidati, in tutto o in parte, a Equitalia entro il 31 dicembre 2016, occorre provvedere anche a eseguire la rottamazione. C’è da rimanere sbigottiti. Al di là dell’irrazionalità della previsione, occorre rammentare che la scadenza per la presentazione della domanda di rottamazione scade la prossima settimana, il 21 aprile. Immaginando che il testo diventi norma dello Stato, attraverso la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, subito dopo le festività pasquali, quindi, poniamo, il 18 aprile, il contribuente avrebbe quindi tre giorni di tempo per presentare la domanda di rottamazione, quale “veicolo” per accedere successivamente alla chiusura delle liti fiscali pendenti. L’irrazionalità della cosa è evidente e non abbisogna di ulteriori commenti. Ma anche se la rottamazione dei ruoli venisse spostata a settembre, come la chiusura delle liti fiscali pendenti, non ci sarebbe alcun bisogno di passare prima attraverso la rottamazione per poi utilizzare la chiusura delle liti fiscali pendenti, posto che gli effetti, in termini di non debenza delle sanzioni e degli interessi di mora, sono i medesimi (fatta salva la sola lite di sanzioni). L’”insegnamento” giunge dai “vecchi” condoni del 2002: se le somme sono state affidate a Equitalia e il contribuente intende chiudere la lite pendente presso la commissione tributaria, la chiusura della lite “assorbe” anche la possibile rottamazione dei ruoli. Se, invece, le somme affidate a Equitalia risultano inferiori all’ammontare della controversia pendente, e il contribuente intende utilizzare la sola rottamazione, la controversia proseguirà per la differenza. Se oggetto della controversia pendente sono le stesse somme affidate al concessionario, risulta, per effetto del nuovo decreto, indifferente che si utilizzi (a meno che la controversia non riguardi le sole sanzioni) o uno o l’altro istituto.
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