08/11/2018
Niente pace fiscale per istanze di adesione dal 25 ottobre
Le istanze di adesione presentate a partire dal 25 ottobre impediscono la possibilità di definizione degli atti di accertamento prevista dall’articolo 2 del Dl 119/18. È questo l’aspetto più rilevante che emerge dalle prime indicazioni fornite sul sito dalle Entrate in relazione alla definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento, che si soffermano anche su schede e modalità di versamento (per cui si rinvia alla scheda pubblicata a lato in questa pagina).
Nella definizione rientrano in primo luogo gli atti di accertamento «non impugnati e ancora impugnabili» al 24 ottobre scorso. Secondo le indicazioni delle Entrate, deve trattarsi di atti rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 15 del Dlgs 218/97, cioè della cosiddetta acquiescenza. Occorre però notare che la norma sulla definizione agevolata (articolo 2 del Dl 119/18) menziona soltanto il termine di cui all’articolo 15 del Dlgs 218/97 (cioè il termine per il ricorso) e non l’applicazione in termini generali della disposizione dell’articolo 15.
Si tratta di questione di non poco conto. Infatti, la cosiddetta acquiescenza prevede il possibile utilizzo dell’istituto se il contribuente, tra le altre cose, rinuncia a presentare istanza di accertamento con adesione. La norma dell’articolo 2 del Dl 119/2018 non prevede, invece, questo elemento ostativo. Il fatto è che la relazione illustrativa al decreto stabilisce in due punti che l’utilizzo della definizione ex articolo 2 risulta possibile se il contribuente rinuncia, dal 25 ottobre, «alla formulazione di istanza di accertamento con adesione». Tale concetto viene ribadito ora dalle Entrate sul proprio sito, quando si afferma che «il contribuente che intende avvalersi di questa forma di definizione non può proporre dalla data di entrata in vigore del decreto legge (che peraltro sarebbe il 24 non il 25 ottobre, ndr) altre istanze con essa incompatibili, come per esempio l’istanza di accertamento con adesione». In sostanza, chi ha presentato dal 25 ottobre (non dal 24) istanza di adesione, a fronte di un atto di accertamento, sarebbe, anche per le Entrate, escluso dalla definizione.
Si tratta, tuttavia, di affermazioni che non possono essere condivise, anche considerando che la relazione illustrativa interviene su un aspetto che non è disciplinato dalla norma. Peraltro, a questo punto, se fosse vero quello che affermano le Entrate, lo stesso principio (di esclusione dalla definizione) varrebbe anche per le istanze di adesione presentate entro il 24 ottobre a fronte di atti di accertamento. Invece, sempre la relazione illustrativa consente in questi casi la definizione ex articolo 2, fruendo anche del maggiore termine di sospensione di 90 giorni previsto per l’adesione. In definitiva, se per le istanze di adesione, a fronte di atti di accertamento, presentate entro il 24 ottobre non vi è alcun dubbio per l’ammissione alla definizione, lo stesso principio deve valere anche per quelle presentate successivamente. Soltanto che, per queste ultime, se il contribuente provvede alla definizione prevista dall’articolo 2 del decreto entro il 23 novembre o entro i 60 giorni successivi alla notifica dell’atto, tale comportamento rappresenta l’implicita rinuncia all’accertamento con adesione.
Peraltro, il fatto che, secondo le indicazioni delle Entrate, siano definibili soltanto gli atti per i quali risulta ammessa l’acquiescenza dovrebbe portare ad escludere dalla sanatoria gli avvisi di liquidazione dell’imposta di registro non versata. In sostanza, dunque, sarebbero condonabili soltanto gli avvisi di accertamento e di rettifica, ma non anche quelli di liquidazione.
Con riguardo invece alla possibilità di definire (comma 2 dell’articolo 2) gli inviti al contraddittorio, le Entrate ammettono la definizione per i soli inviti che contengono l’indicazione dei maggiori tributi.
Infine, le Entrate confermano che la definizione non risulta possibile per gli atti di adesione sottoscritti entro il 24 ottobre per i quali il pagamento della prima o dell’unica rata è già avvenuto entro la medesima data, anche prima del decorso dei venti giorni dalla sottoscrizione dell’atto di adesione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Dario Deotto
Luigi Lovecchio
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