22/09/2017
Quell’incrocio penalizzante per chi ha già «rottamato»
Le sanatorie andrebbero maneggiate con cura. Sono strumenti che rispondono a bisogni di cassa che, quando finiscono per sovrapporsi, danno luogo a pericolose relazioni. È il caso della rottamazione dei ruoli e della definizione agevolata delle liti pendenti . Nonostante le conclamate intenzioni, il coordinamento tra le due misure condonali presta il fianco a diverse criticità. Innanzitutto, per la palese disparità di trattamento che, per situazioni assolutamente omogenee, si viene a determinare aderendo all’una piuttosto che all’altra sanatoria. È il caso, ad esempio, in cui si sia impugnata una cartella di pagamento e, nelle more del giudizio, si sia iniziato il pagamento del debito fruendo del regime di rateazione. Ebbene, in tale ipotesi, il contribuente che ha aderito alla rottamazione dei ruoli si starà, forse, “mangiando le mani”. Infatti, è una tipica ipotesi in cui la rottamazione dei ruoli e la definizione agevolata delle liti si sovrappongono, ma con effetti per il contribuente del tutto differenti. Con la rottamazione dei ruoli, le somme già pagate a titolo di sanzioni sono perdute, mentre con la definizione delle liti possono essere conteggiate a scomputo del debito. Dunque, in caso di rateazione della cartella la differenza di trattamento delle due sanatorie si appalesa in tutta la sua irrazionalità, dato che con la rottamazione dei ruoli la quota delle rate riferibile alle sanzioni risulta perduta, mentre con la definizione agevolata delle liti può essere scomputata dal debito dovuto. Se i due regimi non si fossero sovrapposti, probabilmente la diversità di trattamento poteva passare in secondo piano, ma ora tale disparità appare, oltre che ingiustificata e irragionevole, assolutamente iniqua.
Vi sono poi problemi di coordinamento per il diverso momento di perfezionamento, che per la rottamazione dei ruoli risulta il compiuto pagamento di tutte le somme, mentre per la definizione delle liti pendenti è il pagamento della prima rata. Ebbene, se sulla medesima vicenda i due regimi dovessero concorrere (perché il contribuente ha manifestato la volontà di avvalersi della rottamazione e ora intende fruire della definizione liti), può accadere che si perfezioni uno solo dei due. E questo può ingenerare problemi. Infatti, una volta perfezionata la definizione della lite (con il pagamento della prima rata, scomputando il “dovuto” – non il “pagato” - della rottamazione), riesce difficile giustificare la riscossione delle somme dovute in base ai ruoli per la decadenza dalla rottamazione. Ciò, in quanto la definizione della lite ha chiuso il rapporto sottostante, che aveva determinato l’iscrizione a ruolo la quale, a questo punto, rimane priva di titolo.
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Andrea Carinci
Dario Deotto
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