01/02/2018
Registro, Ctp contro Cassazione
Con una argomentata e dettagliata sentenza, la Ctp di Reggio Emilia (sentenza 4/2018, depositata ieri) sostiene la natura interpretativa e, quindi, retroattiva del nuovo dell’articolo 20 del registro, sconfessando apertamente la recente sentenza 2007/18 della Corte di cassazione.
La Ctp di Reggio Emilia svolge la ricognizione storica della norma dell’articolo 20 del Dpr 131/1986, affermando correttamente che già la versione applicabile fino al 31 dicembre scorso voleva chiaramente fare riferimento agli effetti giuridici degli atti portati alla registrazione, prescindendo da qualsiasi valutazione di tipo economico. Infatti, l’inserimento della parola “giuridici” in relazione agli effetti degli atti, avvenuta prima con l’articolo 19 del Dpr 634/1973 e poi con l’attuale articolo 20, si deve proprio alla volontà da parte del legislatore di evitare valutazioni di ordine economico, anche e soprattutto in considerazione del fatto che esistono nell’ordinamento – come sottolineato in altri punti della sentenza – più forme giuridiche legittime per conseguire il medesimo effetto economico.
La Ctp di Reggio Emilia sconfessa due volte l’orientamento dei giudici di legittimità. Una prima volta quando, in pendenza della norma esistente fino al 31 dicembre 2017, la Corte ha stabilito in più occasioni che sia in presenza di sequenze negoziali complesse che di un unico atto, il giudice e l’ufficio possono andare a ricercare la causa concreta ed effettiva delle operazioni (o dell’operazione), quindi l’effetto economico. Una seconda volta quando prende atto dell’ultima pronuncia della Cassazione (n. 2007/18), con la quale è stato affermato che le modifiche apportate dalla legge di bilancio 2018 hanno effetto innovativo e, quindi, non valgono per il passato.
Secondo la Ctp di Reggio Emilia, le modifiche introdotte hanno, invece, un chiaro intento interpretativo, posto che «nel momento in cui il legislatore sceglie una tra le varie, possibili, interpretazioni di una norma, la norma che cristallizza la scelta del legislatore non può che qualificarsi come norma di natura interpretativa al di là del fatto che, formalmente, non sia qualificata come tale». Per i giudici reggiani non ha alcun pregio logico affermare la natura innovativa della norma – come fa la Cassazione – solamente per il fatto che la stessa abbia subito delle innovazioni.
Quelle della Ctp di Reggio Emilia risultano argomentazioni pregevolissime; infatti, come si è già rappresentato su queste pagine, vanno riconosciuti i contorni della norma di interpretazione autentica anche in norme cosiddette “innovative criptoretroattive” (Corte costituzionale n. 234 del 2007). Così come va ricercato nel principio di ragionevolezza - come sempre ha indicato la stessa Corte costituzionale - il rapporto tra norma interpretante e quella interpretata, di modo da dare luogo ad un «precetto normativo unitario» (Corte costituzionale n. 132 del 2008).
In definitiva, vi sono molte ragioni per cogliere quel chiaro nesso logico-funzionale tra la norma interpretante e quella interpretata (articolo 20 del Dpr 131/1986), la quale (norma interpretata) ha sin dalla sua origine fatto riferimento agli effetti giuridici degli atti portati alla registrazione: è stata l’infelice involuzione interpretativa della Cassazione che ne ha chiaramente tradito la ratio.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Dario Deotto
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