09/01/2019
Sanatoria dei processi verbali solo per le violazioni sostanziali
L’articolo 1 del Dl 119/2018 prevede la possibilità di definizione agevolata – senza sanzioni e interessi – dei processi verbali di constatazione.
Possono formare oggetto di definizione i processi verbali consegnati entro la data del 24 ottobre 2018, data di entrata in vigore del decreto legge 119/2018, per i quali, sempre alla data del 24 ottobre, non risulta notificato un atto di accertamento o (non risulta) ricevuto un invito al contraddittorio. In relazione a questi elementi ostativi, si rappresenta sin d’ora che deve trattarsi di atti di accertamento e di inviti al contraddittorio che risultano definibili ai sensi della previsione del successivo articolo 2 del Dl 119/2018.
le violazioni sanabili
Occorre rilevare che l’articolo 1 del Dl 119/2018 prevede che il contribuente possa definire il contenuto integrale dei processi verbali di constatazione, presentando la «relativa dichiarazione» per regolarizzare le violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, contributi previdenziali e ritenute, imposte sostitutive, Irap, Iva, Ivie ed Ivafe. Si noti che vengono richiamate anche le imposte legate alle attività patrimoniali e finanziarie detenute all’estero (Ivie ed Ivafe).
In termini generali, si può affermare che risultano sanabili soltanto le violazioni legate ai tributi e contributi prima menzionati, così che senz’altro risultano escluse dalla definizione agevolata le violazioni non legate a un tributo, in sostanza tutte quelle violazioni di ordine formale. La conferma in tal senso si ha dalla successiva previsione del comma 5 dell’articolo 1 che dispone l’obbligo di versamento delle imposte derivanti dai processi verbali di constatazione «senza applicazione delle sanzioni irrogabili ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472». La richiamata previsione dell’articolo 17 del Dlgs 472/1997 sta senz’altro a significare che sono soltanto le violazioni di carattere sostanziale che possono formare oggetto di definizione: infatti, solo le sanzioni relative a violazioni collegate ad un tributo vengono irrogate con l’atto di irrogazione contestuale all’atto di accertamento previsto dall’articolo 17 del Dlgs 472/1997. Le sanzioni collegate a infrazioni di carattere formale vengono invece “richieste” con l’atto di contestazione previsto dall’articolo 16 dello stesso Dlgs 472/1997.
Le attività all’estero
Un unico dubbio potrebbe porsi per le violazioni relative al monitoraggio fiscale da quadro RW. Infatti, pur se per queste ultime viene ad essere utilizzato il procedimento di irrogazione delle sanzioni stabilito dall’articolo 16 del Dlgs 472/1997 (l’atto di contestazione), occorre notare che il comma 2 dell’articolo 1 del Dl 119/2018 stabilisce che la dichiarazione con la quale si provvede alla definizione dei processi verbali di constatazione deve riguardare i periodi per i quali non risultano spirati i termini di decadenza dell’accertamento di cui agli articoli 43 del Dpr 600/1973 e 57 del Dpr 633/1972. La norma, tuttavia, richiama ulteriormente il raddoppio dei termini «di cui all’articolo 12, commi 2-bis e 2-ter, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102». Si tratta delle disposizioni che prevedono, rispettivamente, il raddoppio dei termini di accertamento in relazione alla presunzione secondo la quale le attività detenute all’estero in Paesi a fiscalità privilegiata, per le quali risultano violati gli obblighi di monitoraggio fiscale di cui al Dl 167/1990, si considerano costituite, salvo prova contraria, con redditi sottratti a tassazione in Italia (comma 2-bis). Inoltre, il successivo comma 2-ter dispone che i termini di decadenza per le violazioni relative alle attività all’estero detenute in Paesi a fiscalità privilegiata risultano raddoppiati.
Il fatto, quindi, che l’articolo 1 del Dl 119/2018 richiami le disposizioni legate alle violazioni sul monitoraggio fiscale – ancorché quelle relative alle attività detenute nei Paesi a fiscalità privilegiata – potrebbe fare pensare che anche le predette violazioni risultino definibili. Tuttavia, una simile interpretazione risulterebbe in contrasto con la previsione secondo la quale possono formare oggetto di definizione agevolata solamente le violazioni relative ai tributi richiamati dal comma 1; così come il riferimento all’articolo 17 del Dlgs 472/1997, oltreché ragioni di ordine sistematico, fanno propendere per l’esclusione dalla definizione agevolata delle violazioni relative al monitoraggio fiscale.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Pagina a cura di
Dario Deotto
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