04/03/2020
Sanzioni differite per le ritenute versate senza deleghe distinte
Con la circolare 1/E/2020, l’agenzia delle Entrate ha previsto una sorta di moratoria (ancorché non stabilita da alcuna norma di legge) delle sanzioni per i committenti le prestazioni di opere o servizi nei contratti di appalto, subappalto e affidamento, di cui al comma 4 dell’articolo 17-bis del Dlgs 241/1997. Il differimento delle sanzioni riguarda i primi mesi di applicazione della nuova norma, venendo stabilito, nello specifico, fino al 30 aprile 2020.
Nel documento di prassi l’amministrazione ha precisato che la dilazione vale in tutte le ipotesi in cui l’appaltatore, subappaltatore o affidatario abbia correttamente determinato e versato le ritenute sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori utilizzati, ma senza avere utilizzato distinte deleghe di pagamento per ciascun committente. In tale circostanza, quest’ultimo non verrà sanzionato per il mancato adempimento di quanto gli viene richiesto dai commi 1 e 3 dell’articolo 17-bis del Dlgs 241/1997 (richiesta di prova del pagamento delle ritenute eseguite dall’impresa appaltatrice, subappaltatrice o affidataria, sospensione del pagamento dei corrispettivi in caso di inadempimenti di quest’ultima e omissione nella segnalazione all’agenzia delle Entrate). Quanto detto a condizione che al committente venga fornita la documentazione prevista dai commi 1 e 2 dell’articolo 17-bis del Dlgs 241/1997. Viene poi specificato come il versamento delle ritenute debba essere effettuato senza alcuna compensazione con importi a credito da parte dall’impresa appaltatrice, subappaltatrice o affidataria. Di fatto, l’unica irregolarità “concessa” all’appaltatore, subappaltatore o affidatario è quella del mancato rispetto dell’obbligo di utilizzare differenti modelli F24 per il versamento delle ritenute sui compensi per il personale.
Risultando il differimento delle sanzioni favorevole al contribuente (nonostante si abbiano dei dubbi sulle “concessioni” stabilite autonomamente dalla prassi, in assenza di una precisa norma di legge), non c’è dubbio che i committenti che affidano a terzi l’esecuzione di opere e servizi non siano sanzionabili all’avverarsi delle condizioni sopra riportate. In questo modo si permette ai contribuenti di adeguarsi alla nuova normativa gradualmente, con i tempi per ciò necessari.
Con la moratoria si vuole pertanto evitare di mettere in atto una sorta di “caccia” agli errori formali, come può essere l’utilizzo di distinte deleghe di pagamento per le ritenute da versare sulle retribuzioni corrisposte. Proposito, quest’ultimo, che l’agenzia delle Entrate, perlomeno formalmente, ha in varie occasioni annunciato di volere perseguire (si vedano a tale riguardo le circolari 19/2019 e 16/2016 sulle linee di indirizzo all’attività di accertamento).
In questo l’amministrazione si mostra anche “in linea” con quanto recentemente riportato, del tutto analogamente, nella propria risoluzione 6/E/2020, in tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi. Anche in quel caso, trattandosi di normativa che ha posto in capo ai contribuenti nuovi obblighi (formali) di comunicazione, l’agenzia delle Entrate ha disposto un differimento delle sanzioni per i destinatari dall’adempimento a partire dal 1° luglio 2019. In particolare, la risoluzione citata ha fatto salve dalle sanzioni le irregolarità nella trasmissione dei dati dei corrispettivi relativi ai primi 6 mesi di vigenza dell’obbligo di memorizzazione e trasmissione. Ciò a condizione che l’invio venga effettuato entro il 30 aprile 2020.
Tornando alla circolare 1/E/2020, ciò che desta qualche perplessità è la valutazione complessiva delle affermazioni contenute nel documento. L’Agenzia si dimostra difatti sufficientemente oscillante, andando in definitiva a svantaggio del contribuente. Se, da un lato, a quest’ultimo viene accordata la sopra vista dilazione (temporanea) delle sanzioni, dall’altro le penalità irrogabili vengono considerate (in modo non transitorio) di carattere «amministrativo non tributario» (si veda l’articolo nella pagina precedente). In questo modo impedendosi, a parere dell’amministrazione, la possibilità per il contribuente di usufruire di istituti di vantaggio, come il cumulo giuridico ed il ravvedimento operoso di cui, rispettivamente, agli articoli 12 e 13 del Dlgs 472/1997. Il tutto senza che sussistano motivazioni fondate per potere considerare tale la natura della sanzione di cui al comma 4 dell’articolo 17-bis del Dlgs 241/1997.
La circolare dà quindi luogo a un contesto caratterizzato da una certa ambivalenza. Il contribuente risulta, ancora una volta, sempre più “collocato” in un contesto di incertezza.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Dario Deotto
Francesco Paolo Fabbri
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