30/10/2018
Slalom di scadenze per definire Pvc e avvisi
Pvc, inviti al contraddittorio, atti di accertamento generano un vero e proprio intreccio ai fini della pace fiscale. Occorre, pertanto, fare il punto delle varie situazioni che si possono presentare a cavallo del 24 ottobre, data di entrata in vigore del Dl 119/2018.
Innanzitutto, occorre rilevare che possono formare oggetto di definizione i processi verbali di constatazione (articolo 1) che risultano consegnati entro il 24 ottobre scorso. Tuttavia, va fatta anche un’altra verifica: occorre che, sempre entro il 24 ottobre, non risulti notificato un atto di accertamento o un invito al contraddittorio derivante dallo stesso processo verbale di constatazione. Se si è in presenza di atto di accertamento o di invito notificato entro il 24 ottobre (derivante da un Pvc), il contribuente può sempre avvalersi della definizione di tali atti in base a quanto stabilisce il successivo articolo 2 del Dl 119/2018.
Questo articolo prevede che possono essere definiti gli atti di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione, nonché gli atti di recupero «non impugnati e ancora impugnabili» al 24 ottobre scorso. In sostanza, se gli atti sono stati impugnati, il contribuente potrà aderire alla definizione delle liti pendenti (articolo 6 del decreto), mentre non potranno essere sanati con la definizione stabilita dall’articolo 2 gli atti divenuti definitivi al 24 ottobre (perché, ad esempio, non impugnati nei termini di legge).
Invece, in presenza di atti «non impugnati e ancora impugnabili» al 24 ottobre, il contribuente potrà provvedere alla definizione (con il pagamento delle sole imposte), entro trenta giorni dalla predetta data «o, se più ampio, entro il termine di cui all’articolo 15, comma 1» del Dlgs 218/1997 «che residua dopo la data di entrata in vigore del decreto».
Questa è forse la previsione che suscita le maggiori perplessità. La norma citata è quella dell’acquiescenza (articolo 15 del Dlgs 218/1997), che trova applicazione quando il contribuente rinuncia a impugnare l’atto e (rinuncia) «a formulare istanza di accertamento con adesione». L’acquiescenza deve avvenire entro il termine per presentare il ricorso. Quindi, a regime, acquiescenza e accertamento con adesione risultano istituti alternativi (anche se c’è qualche giurisprudenza contraria, ma la norma è chiara), per cui per l’acquiescenza non si possono sommare i 90 giorni di sospensione previsti per l’accertamento con adesione.
Quindi, se l’atto (non impugnato e ancora impugnabile) è stato notificato entro il 24 ottobre e a tale data non è stata presentata istanza di adesione, il contribuente potrà provvedere alla definizione nei trenta giorni stabiliti dal decreto (entro il 23 novembre) oppure, se il termine risulta più ampio, entro 60 giorni dalla data di notifica dell’atto. Se, invece, l’atto è stato notificato entro il 24 ottobre ma entro tale data risultava già presentata istanza di accertamento con adesione, nella relazione illustrativa al decreto viene specificato che – ma soltanto in questo caso – si potrà fruire dell’ulteriore termine di sospensione di 90 giorni previsto per l’accertamento con adesione. Questo sempre che il termine complessivo (90 giorni più 60 più l’eventuale pausa feriale dei termini processuali) scada successivamente al 23 novembre.
Se, invece, alla data di entrata in vigore del decreto risulta notificato soltanto l’invito al contraddittorio (e non è stato emesso l’atto di accertamento) che contiene l’indicazione degli importi (si veda Il Sole 24 Ore del 24 ottobre sul fatto che non sempre, dal 2016, gli inviti contengono tale indicazione), la definizione è ammessa per le sole imposte entro il 23 novembre (30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto).
Infine, se l’atto di accertamento con adesione è stato sottoscritto entro il 24 ottobre e, sempre entro tale data, non è stata versata la prima o unica rata, la possibilità di definizione con il pagamento delle sole imposte derivanti dall’accordo va effettuata entro venti giorni dal 24 ottobre.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Dario Deotto
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