05/12/2017
Stretta della Cassazione sulle cessioni d’azienda
Prosegue la posizione “oltranzista” della Cassazione, che continua ad affermare il potere riqualificatorio sotto il profilo economico (ai sensi dell’articolo 20 del testo unico del registro), da parte degli uffici e dei giudici tributari, delle sequenze negoziali.
Un lettore, con la mail inviata alla casella ilmiogiornale@ilsole24ore.com, ha posto l’attenzione sulla sentenza 28064/17, depositata il 24 novembre scorso, con la quale la Cassazione ha stabilito che il conferimento in società di un’azienda agricola e il successivo trasferimento delle quote sociali realizza una cessione di azienda agricola. Questo a prescindere da qualsiasi intento elusivo (da tempo oramai la Corte si è affrancata dalla tesi di una presunta valenza antielusiva dell’articolo 20 del Dpr 131/1986), ma in ragione del fatto che la norma consente di individuare la causa reale dell’operazione negoziale (peraltro, trascurando, nel caso specifico, la sussistenza dei requisiti «Iap», cioè imprenditore agricolo professionale).
Si è già altre volte rilevato che la questione di considerare la “supremazia” dell’effetto economico su quello giuridico – a prescindere dal fatto che la norma fa chiaramente riferimento agli effetti giuridici – parte da un presupposto errato. Infatti, gli effetti economici non sono altro che una conseguenza, una “qualificazione”, degli effetti giuridici. Non c’è effetto economico se a monte non vi è un atto giuridico.
Così, questo processo di qualificazione non può portare a ignorare il fatto che l’ordinamento offre la possibilità di utilizzare più forme giuridiche per raggiungere il medesimo effetto economico. Occorre quindi comprendere se la forma giuridica utilizzata risulta legittima: se la risposta è positiva, né gli uffici né i giudici possono pretendere di sostituire una forma giuridica legittima con un’altra, altrettanto legittima, ma semplicemente più onerosa fiscalmente. Significherebbe costringere il contribuente a scegliere sempre un unico percorso giuridico, un solo schema negoziale, coincidente con quello più oneroso fiscalmente. Così che risulterebbe, di fatto, svuotato il principio del legittimo risparmio d’imposta, oggi “codificato” dal comma 4 dell’articolo 10-bis dello Statuto del contribuente che, evidentemente, trova applicazione anche per l’imposta di registro.
Pertanto, il “limite” che gli uffici e i giudici devono rispettare risulta quello del legittimo risparmio d’imposta, che non può portare a veicolare la tassazione attraverso una forma giuridica diversa da quella utilizzata, se questa risulta legittima.
Invece, gli uffici e i giudici possono provvedere senz’altro a riqualificare vicende dissimulatorie, e questo, peraltro, a prescindere dall’articolo 20 del Dpr 131/1986.
Ad ogni modo, va considerato che la possibilità di provvedere a una (ri)qualificazione sotto il profilo economico degli atti portati alla registrazione pare avere i giorni contati. Con il Ddl di bilancio 2018 viene stabilito che non potranno essere più riqualificate sotto il profilo economico le sequenze negoziali complesse, ma anche il singolo atto portato alla registrazione. L’unico neo – oltre ad un improprio riferimento all’abuso del diritto – risulta quello della decorrenza: serve uno sforzo in più per affermare la portata retroattiva della novella.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Dario Deotto
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