22/01/2018
Tassazione in bilico per chi si fa pagare in criptovaluta
L’introduzione e l’utilizzo delle criptovalute pone diversi problemi sia rispetto all’inquadramento giuridico che, di conseguenza, tributario. Si può dire, banalizzando, che le criptovalute nascono come moneta di internet (così come la blockchain nasce come “internet delle transazioni”), ma, in realtà, si tratta di un fenomeno che assume diverse configurazioni. Le criptovalute, infatti, dal punto di vista giuridico possono essere considerate: moneta, pseudo-valuta estera, commodity, strumento finanziario, bene immateriale. In realtà, si tratta di un qualche cosa che non può essere ricondotto alle categorie giuridiche “classiche”. Peraltro, occorre rilevare che anche la definizione che molti ne danno di “moneta digitale decentralizzata basata sulla crittografia” non appare idonea per tutte le criptovalute, posto che ve ne sono alcune (come Ripple) che risultano centralizzate e che non vengono “minate” (cioè “create” a livello decentrato dagli utenti).
Il rebus dell’esenzione Iva
I problemi relativi alla configurazione giuridica delle criptovalute si riflettono anche dal punto di vista tributario. Sul punto, occorre comunque rilevare che, relativamente alle vicende di tassazione domestica, l’agenzia delle Entrate si è pronunciata con la risoluzione 72/E/2016. La risoluzione ha fatto riferimento alla sentenza 22 ottobre 2015 della Corte di giustizia dell’Unione europea, causa C-264/14, nella quale il bitcoin è stato considerato come mezzo di pagamento semplice e accettato su base volontaria. Più precisamente, secondo i giudici europei, le operazioni che consistono nel cambio di valuta tradizionale contro unità della «valuta virtuale» bitcoin e viceversa sono da considerarsi assimilabili alle operazioni «relative a divise, banconote e monete con valore liberatorio» di cui all’articolo 135, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2006/112/Ce. Con la conseguenza che tali operazioni sono state considerate dalle Entrate come operazioni esenti, in base all’articolo 10, comma 1, n. 3), del Dpr 633/1972.
Chiaramente, la conclusione raggiunta dalle Entrate riguarda il caso delle società che svolgono attività di intermediazione di valute tradizionali con bitcoin o, comunque, con criptovalute in genere. Rimangono così aperti tutta una serie di problemi (Iva e redditi), come nel caso in cui l’impresa o il professionista si faccia pagare in criptovalute per l’attività svolta a favore di altro soggetto economico: in questo caso è dubbio se si tratti di operazioni permutative (attribuendo sostanzialmente alle criptovalute valore di “bene” oppure, comunque, di prestazione di servizio a titolo oneroso) o meno.
Plusvalenze e quadro RW
La risoluzione 72/E specifica ulteriormente che i clienti delle società di intermediazione di valute tradizionali con bitcoin non vengono assoggettati a tassazione se si tratta di persone fisiche che detengono i bitcoin al di fuori dell’attività d’impresa. In realtà, l’affermazione non sembra corretta in quanto si ritiene che, allo stato dell’arte, l’utilizzo delle criptovalute per fini speculativi risulti tassato come redditi diversi ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del Tuir. Si ritiene invece del tutto non conforme l’applicazione del comma 1-ter dell’articolo 67 (con il riferimento ai vecchi 100 milioni di lire per almeno sette giorni lavorativi continui), prospettata da taluni, in quanto le criptovalute non possono essere considerate valute estere.
Un’ulteriore problematica risulta quella del quadro RW: occorre rilevare che le criptovalute sono a-territoriali, con la conseguenza che non si possono ritenere detenute né all’estero né in Italia, a meno di deposito presso intermediari terzi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Dario Deotto
Il rebus dell’esenzione Iva
I problemi relativi alla configurazione giuridica delle criptovalute si riflettono anche dal punto di vista tributario. Sul punto, occorre comunque rilevare che, relativamente alle vicende di tassazione domestica, l’agenzia delle Entrate si è pronunciata con la risoluzione 72/E/2016. La risoluzione ha fatto riferimento alla sentenza 22 ottobre 2015 della Corte di giustizia dell’Unione europea, causa C-264/14, nella quale il bitcoin è stato considerato come mezzo di pagamento semplice e accettato su base volontaria. Più precisamente, secondo i giudici europei, le operazioni che consistono nel cambio di valuta tradizionale contro unità della «valuta virtuale» bitcoin e viceversa sono da considerarsi assimilabili alle operazioni «relative a divise, banconote e monete con valore liberatorio» di cui all’articolo 135, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2006/112/Ce. Con la conseguenza che tali operazioni sono state considerate dalle Entrate come operazioni esenti, in base all’articolo 10, comma 1, n. 3), del Dpr 633/1972.
Chiaramente, la conclusione raggiunta dalle Entrate riguarda il caso delle società che svolgono attività di intermediazione di valute tradizionali con bitcoin o, comunque, con criptovalute in genere. Rimangono così aperti tutta una serie di problemi (Iva e redditi), come nel caso in cui l’impresa o il professionista si faccia pagare in criptovalute per l’attività svolta a favore di altro soggetto economico: in questo caso è dubbio se si tratti di operazioni permutative (attribuendo sostanzialmente alle criptovalute valore di “bene” oppure, comunque, di prestazione di servizio a titolo oneroso) o meno.
Plusvalenze e quadro RW
La risoluzione 72/E specifica ulteriormente che i clienti delle società di intermediazione di valute tradizionali con bitcoin non vengono assoggettati a tassazione se si tratta di persone fisiche che detengono i bitcoin al di fuori dell’attività d’impresa. In realtà, l’affermazione non sembra corretta in quanto si ritiene che, allo stato dell’arte, l’utilizzo delle criptovalute per fini speculativi risulti tassato come redditi diversi ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del Tuir. Si ritiene invece del tutto non conforme l’applicazione del comma 1-ter dell’articolo 67 (con il riferimento ai vecchi 100 milioni di lire per almeno sette giorni lavorativi continui), prospettata da taluni, in quanto le criptovalute non possono essere considerate valute estere.
Un’ulteriore problematica risulta quella del quadro RW: occorre rilevare che le criptovalute sono a-territoriali, con la conseguenza che non si possono ritenere detenute né all’estero né in Italia, a meno di deposito presso intermediari terzi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Dario Deotto