09/11/2020
Tassazione «per cassa» e aggregazioni neutrali tra le prime urgenze
L’occasione per una rivisitazione della disciplina del reddito di lavoro autonomo potrebbe essere data dalla ventilata tassazione “effettiva per cassa” (che non è una cash flow tax; come già più volte si è sottolineato) per le piccole imprese, che eliminerebbe l’attuale mostro giuridico del regime misto cassa/competenza disciplinato dall’articolo 66 del Tuir.
In sostanza, se “cassa effettiva” dev’essere per le piccole imprese, a maggior ragione deve esserlo per i professionisti. Questo però a patto che si eliminino tutte quegli estrogeni tributari e quelle complicazioni che hanno reso la determinazione del reddito dei professionisti poco sistematica.
Qualche valutazione dovrà tuttavia essere fatta – sia per le piccole imprese che per i professionisti – per le vicende economiche (ammortamenti e realizzi) riconducibili agli asset materiali e immateriali, per i quali non pare coerente l’adozione di un regime di cassa puro.
In più, in una prospettiva di rivisitazione della disciplina del reddito di lavoro autonomo, è chiaro che risulta quasi “necessitato” un regime di neutralità fiscale, così come oggi esiste per le aziende, di talune operazioni di riorganizzazione degli studi professionali.
Non appare coerente, infatti, che venga previsto dall’ordinamento un regime di neutralità fiscale per le (sole) operazioni straordinarie d’impresa, mentre i processi aggregativi degli studi professionali vengano sottoposti a imposizione, e questo, in particolare, anche quando l’attività economica continua a essere svolta dai medesimi professionisti, ma soltanto con una diversa configurazione societaria: è il caso della trasformazione da studio associato o società semplice in Stp.
Secondo la risposta a interpello 107/2018, la trasformazione dell’associazione professionale in Stp è da considerarsi, infatti, conferimento, con tassazione in base agli articoli 9 e 54 del Tuir.
Occorre tuttavia rilevare che tale approdo non risulta corretto. Questo perché l’articolo 171, comma 2, del Tuir (ripreso dalla risposta) trova applicazione per i beni che provengono da una sfera non economica e che “entrano” in una sfera d’impresa. Il principio non può, evidentemente, trovare applicazione per beni che fanno già parte di un processo economico. Così come l’errore di fondo della pronuncia delle Entrate è che non si considera che la previsione dell’articolo 171, comma 2, del Tuir può trovare applicazione soltanto quando per l’ente che si trasforma si origina un reddito diverso ai sensi della lettera n) dell’articolo 67 dello stesso Tuir.
Ma per l’associazione professionale che si trasforma non si determina, evidentemente, alcun reddito diverso, così come non si verifica alcuna ipotesi di cessione o autoconsumo.
A ogni modo, per evitare fraintendimenti è bene che si intervenga normativamente al fine di disciplinare uno specifico regime di neutralità per i processi aggregativi (magari solo quelli progressivi) delle realtà professionali.
Con l’occasione, si potrebbe pensare di ampliare l’irrilevanza reddituale della cessione delle quote di un’associazione professionale alla cosiddetta “differenza da recesso” da uno studio associato o, comunque, da una società semplice svolgente attività professionale.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
D.D.
L.L.
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