09/01/2019
Tra le violazioni «cancellabili» l’F24 a saldo zero omesso
L’articolo 9 del Dl 119/2018 stabilisce che possono essere sanate «le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano nella determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, ai fini dell’Iva e dell’Irap e sul pagamento dei tributi, commesse fino al 24 ottobre 2018». Lo “spettro” della norma sembra molto ampio visto il riferimento alle irregolarità che non rilevano «sul pagamento dei tributi».
Tuttavia, il testo non brilla per chiarezza. La norma fa, infatti, dapprima riferimento alle irregolarità, infrazioni e inosservanze di natura formale che non rilevano ai fini della determinazione della base imponibile per imposte sui redditi, Iva ed Irap, mentre poi si riferisce alle violazioni che non rilevano sul pagamento dei tributi. Ora, va considerato che vi sono – come stabilisce correttamente l’articolo 12 del Dlgs 472/1997 – delle violazioni che incidono nella determinazione della base imponibile e altre violazioni che incidono sul pagamento del tributo.
Entrambe queste due tipologie di violazioni sono da reputarsi di ordine sostanziale. Questo per dire che, in senso negativo, l’articolo 9 potrebbe racchiudere solamente violazioni di ordine formale relative alle imposte sui redditi, all’Iva e all’Irap. In sostanza, si tratterebbe di violazioni che non incidono sulla determinazione della base imponibile e sul pagamento dei tributi (solo) delle imposte sui redditi, dell’Iva e dell’Irap. Così che già con questa lettura potrebbe porsi il problema di talune violazioni formali dei sostituti d’imposta.
ragioni di «gettito»
Tuttavia, se questa appare la rigorosa interpretazione del dato letterale, è da ritenere che, per ragioni sistematiche (oltreché di “gettito”), la portata della sanatoria riguardi anche infrazioni di carattere formale non necessariamente riferite alle imposte sui redditi, all’Irap e all’Iva.
Ad ogni modo, come si è in precedenza fatto cenno, risulta sempre difficoltosa l’individuazione delle violazioni di carattere formale. Questo perché nel nostro ordinamento non c’è una definizione positiva di violazione formale.
Come principio generale, si può affermare che risulta formale quella violazione che non incide sulla determinazione dell’imponibile e/o sulla liquidazione anche periodica del tributo (principio che si desume anche dalle circolari nn. 180/E/1998, 192/E/1998 e 98/E/2000, risposta 9.1.7.).
Così si possono senz’altro considerare formali tutte le violazioni che vengono punite dall’articolo 8 del Dlgs 471/1997 (violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni) con la sanzione fissa, così come certamente rientrano nella sanatoria la gran parte degli obblighi di comunicazione previsti dall’articolo 11 dello stesso Dlgs 471/1997 (ad esempio, la comunicazione di sintesi delle liquidazioni periodiche, la comunicazione dei dati delle fatture).
inversione contabile
Rientrano, inoltre, sicuramente nella sanatoria le violazioni relative all’inversione contabile quando l’imposta è stata assolta dalla controparte (articolo 6, commi 9-bis1 e 9-bis2), l’omessa presentazione del modello F24 a saldo zero, l’omessa comunicazione di inizio o variazione dell’attività o la presentazione della stessa con indicazioni incomplete o inesatte, gli errori sulla competenza temporale ai fini delle imposte sui redditi che non comportano danno per l’erario, l’omessa fatturazione che non ha inciso sulla liquidazione periodica del tributo, la detrazione dell’Iva in misura superiore a quella effettiva quando è stata erroneamente assolta dal cedente o prestatore (in assenza di frode), l’omessa presentazione dei dati degli studi di settore.
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Pagina a cura di
Dario Deotto