04/03/2019
Trasformazione in Stp dello studio da tassare come «realizzativa»
La netta separazione, risalente agli anni 70 del secolo scorso, tra la disciplina del reddito d’impresa e quello di lavoro autonomo comincia a creare qualche problema in considerazione dei notevoli cambiamenti che stanno investendo le professioni intellettuali.
Questo nonostante negli ultimi anni vi sia stato un avvicinamento della disciplina del reddito di lavoro autonomo a quella del reddito d’impresa; si pensi alla rilevanza (nel reddito di lavoro autonomo) di plusvalenze e minusvalenze, così come all’assoggettamento a imposizione del corrispettivo percepito a seguito della cessione della clientela. Nella stessa direzione si rileva anche l’introduzione delle società tra professionisti (Stp), che, oramai è pacifico, producono reddito d’impresa. È del tutto assente, invece, una disciplina fiscale relativa alle operazioni di riorganizzazione degli studi professionali.
Con riferimento a quest’ultime vanno citate le recenti risposte agli interpelli 107/2018 e 125/2018. Nella prima è stata trattata la trasformazione dell’associazione professionale in Stp costituita nella forma di società di persone: l’operazione è stata ritenuta realizzativa in quanto la fattispecie non si concretizzerebbe in un mero mutamento della forma giuridica della società, ma in una trasformazione eterogenea in base all’articolo 171, comma 2, del Tuir, comportando così l’emersione di plusvalenze sui beni strumentali ex articolo 54, comma 1-bis, lettera a), e l’applicazione della disciplina dell’articolo 9, comma 2, che considera corrispettivi conseguiti il valore normale dei beni e dei crediti conferiti in società ed enti.
Anche il conferimento di uno studio professionale individuale in una Stp è stato ritenuto realizzativo dalle Entrate. Nella risposta ad interpello 125/2018, riguardante il conferimento di uno studio odontoiatrico in una Stp costituita nella forma di Srl, l’operazione è stata infatti considerata realizzativa in quanto l’oggetto del conferimento – lo studio odontoiatrico – non svolgerebbe attività commerciale e, pertanto, non può qualificarsi come azienda, così da beneficiare del regime di neutralità previsto dall’articolo 176 del Tuir.
Da tali considerazioni si desume come nell’ambito delle operazioni di riorganizzazione degli studi professionali vi sia una discriminazione ormai obsoleta, specie quando si realizza un “passaggio”, nelle diverse forme giuridiche ora utilizzabili, tra il reddito di lavoro autonomo e quello d’impresa. Appare indifferibile, quindi, anche considerando che talune riorganizzazioni nell’ambito delle attività intellettuali risultano ora “necessitate”, una rivisitazione della disciplina di queste ultime.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Maurizio Nadalutti
Stefano Zanardi
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