22/01/2018
Web tax italiana rinviata al 2019 e servizi digitali ancora da definire
La “web tax italiana” introdotta dalla legge di Bilancio 2018 è chiaramente ispirata dalla volontà del legislatore di dimostrare che c’erano tutte le intenzioni di colpire le cosiddette “multinazionali del web”. Si tratta però di un’imposta indiretta alquanto evanescente, sulla cui futura applicazione è lecito nutrire più di un dubbio. Infatti, si prevede che le norme avranno un’entrata in vigore differita al 2019, dopo che un decreto dell’Economia e finanze da emanare entro il 30 aprile di quest’anno avrà identificato le «prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici» rientranti nell’ambito del nuovo tributo.
La norma italiana
Nell’impianto delineato dalla manovra, l’imposta si applica nei confronti degli operatori economici italiani e stranieri che in un anno solare effettuano più di 3mila transazioni digitali business to business. L’aliquota è del 3% sul valore della singola transazione, inteso come corrispettivo al netto dell’Iva. L’imposta dev’essere applicata dal committente all’atto del pagamento e riversata all’Erario entro il 16 del mese successivo, a meno che il prestatore non indichi (in fattura o in un documento da inviare insieme ad essa) di non superare le 3mila transazioni. La norma di legge precisa che le «prestazioni» dovranno riguardare i servizi, forniti tramite internet o una rete elettronica, «la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata».
L’approccio internazionale
Il fatto è che – al di là dei dettagli applicativi – un’eventuale imposta sulle transazioni digitali non può che essere condivisa a livello sovranazionale, posto che, come rilevato in queste pagine, alcuni fenomeni riconducibili all’economia digitale risultano a-territoriali. Peraltro, va sottolineato che non basta certo agire a livello unionale, perché in molti casi i problemi derivano soprattutto da ordinamenti extra europei che permettono di differire sine die la tassazione nel Paese di residenza dell’ultima “società madre”, cioè dove si originano le attività di direzione e ricerca, la produzione dei beni e dei servizi, la gestione finanziaria e lo sviluppo del marketing.
In questo contesto occorre chiedersi se non sia giunto il momento di ripensare le attuali regole del diritto tributario internazionale, e non soltanto per la cosiddetta economia digitale (che risulta, comunque, una definizione troppo evanescente e che deve necessariamente essere circoscritta). In fin dei conti, non si comprende perché si dovrebbe colpire diversamente chi, ad esempio, vende e usa “dati digitali” rispetto a chi vende beni materiali tipici della old economy. A meno di non ripensare il concetto stesso di reddito, cosa che, comunque, non potrà accadere nel breve periodo, appare quindi opportuno agire (solo) sulle norme antielusive, che devono essere maggiormente coordinate a livello sovranazionale. Al limite, andrebbe compreso se si possono applicare dei metodi di imposizione, sempre a livello internazionale, che non colpiscano acriticamente “il settore” dei dati digitali (che rappresenta secondo molti il nuovo petrolio), ma l’utilizzo distorto, capzioso, degli
stessi dati.
Si sa, infatti, che l’utilizzo dei dati della rete risulta in certi casi perlomeno ambiguo, tant’è che si è ipotizzato che il disinteresse di certi Paesi a tassare effettivamente i redditi prodotti dalle società ivi residenti si debba anche al fatto che le minori entrate vengano “compensate” dalla possibile conoscibilità delle informazioni. In ogni caso, occorre ammettere che un prelievo su una sorta di utilizzo distorto dei dati sarebbe difficilissimo da attuare.
Altrimenti, non resta altro che agire, ma a livello internazionale e in un ambito generalizzato (non quindi legato soltanto all’economia digitale), su misure effettive di contrasto all’elusione volte ad arginare i (conosciuti) fenomeni di “doppia non imposizione”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
D.D.
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