Linea guida N.5
La definizione agevolata dei carichi affidati al concessionario e gli effetti sui contenziosi in corso

Massima

Con l’articolo 6 del decreto legge n. 193 del 22 ottobre 2016, convertito dalla legge n. 225/2016, è stata introdotta la possibilità di procedere alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2016. La norma prevede, per i contenziosi in corso, un “impegno a rinunciare al giudizio” che, tuttavia, risulta processualmente irrilevante. Inoltre, in presenza di contenzioso in corso relativamente agli atti di accertamento esecutivi, occorre avere riguardo, per verificare la data di affidamento del carico all’agente della riscossione, alle disposizioni contenute nell’articolo 29, lettere a) e b), del D.L. 78/2010.

***

Con la definizione agevolata prevista dall’articolo 6 del D.L. 193/2016 viene data la possibilità ai debitori, relativamente ai carichi inclusi in ruoli affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2016, di estinguere il proprio debito senza corrispondere le sanzioni incluse in tali carichi e gli interessi di mora di cui all’art. 30, comma 1, del Dpr 602/1973.
La previsione in argomento presenta molteplici lacune, che difficilmente possono essere colmate dalle interpretazioni di prassi. Tra queste “carenze”, si segnalano quelle, particolarmente significative, relative ai contenziosi in corso. Al riguardo, si rileva che la norma (articolo 6, comma 2, del decreto legge 193/2016) dispone che il debitore deve manifestare all’agente della riscossione un «impegno a rinunciare» al giudizio eventualmente pendente. Occorre però osservare che questo ”impegno a rinunciare” (peraltro, una cosa è un “impegno”, altra l’eventuale presunto “risultato” conseguente a tale impegno) viene indirizzato ad un soggetto (Equitalia) che in molti casi non risulta essere nemmeno la controparte processuale. Tale “impegno” non segue minimamente, quindi, il modello previsto dall’articolo 44 del decreto legislativo 546/1992 (apposito atto scritto che deve essere depositato nella segreteria della Commissione tributaria entro la data fissata per la trattazione della controversia). Ragione per cui si è dell’avviso che l’“impegno a rinunciare al giudizio” stabilito dalla norma non determini alcun effetto sotto il profilo processuale. L’utilizzo della definizione agevolata prevista dall’articolo 6 del D.L. 193/2016 dovrebbe determinare, in realtà, la cessazione della materia del contendere, sulla base di quanto dispone l’articolo 46 del decreto 546/1992. Ma anche in questo caso vi sono delle perplessità in considerazione che la “rottamazione” investe solamente i “carichi affidati agli agenti della riscossione”. Si consideri il caso in cui vi sia stata una sentenza sfavorevole al contribuente della commissione tributaria provinciale in relazione ad un atto di accertamento esecutivo. In questo caso, se il carico è stato affidato al concessionario della riscossione entro il 31 dicembre 2016 (si veda più oltre), vi potrebbe essere l’interesse alla definizione, essendo dovute le imposte per i due terzi e le sanzioni sempre nella misura dei due terzi. Le perplessità attengono, nel caso di specie, la sorte del restante “terzo” che non beneficia della “rottamazione”. In sostanza, la norma, da una parte richiede un impegno alla rinuncia – ancorché processualmente insignificante e rivolto a un soggetto incompetente – che sembrerebbe doversi intendere per la totalità del giudizio, dall’altra, come nel caso in esame, risulta necessariamente limitata ai soli “carichi affidati agli agenti della riscossione”. Con la conseguenza che, nel caso prospettato, si è dell’avviso che il giudizio debba comunque proseguire (a meno di giungere alla conclusione, parimenti irrazionale, che il contribuente per beneficiare della “rottamazione” debba prestare acquiescenza anche sul terzo non rottamabile). Questo conferma che l’”impegno a rinunciare” al giudizio a cui si è superiormente fatto riferimento non solo è atecnico ma anche improduttivo di effetti. Infatti, nel caso della “rottamazione” non si realizza alcuna rinuncia parziale, dal momento che la definizione investe solo l’entità della somma dovuta all’Agente della riscossione ma non le ragioni della pretesa.
Un altro aspetto che deve essere sottolineato, sempre in relazione ai contenziosi in corso, risulta quello, come si è già rilevato, che oggetto della definizione risultano le somme “affidate agli agenti della riscossione” dal 2000 al 2016. La questione non è in discussione per i debitori che sono risultati destinatari di carichi di ruolo avvenuti per intero, ad esempio relativi a liquidazioni e controlli formali delle dichiarazioni in base agli artt. 36-bis e 36-ter del Dpr 600/1973 (sulla scorta di quanto dispone l’articolo 14 del Dpr 602/1973), così come per gli accertamenti affidati per intero ad Equitalia e per i ruoli cosiddetti “straordinari” ai sensi dell’articolo 15-bis del Dpr 602/1973.
La questione attiene particolarmente agli atti di accertamento anche esecutivi (diversi da quelli affidati per intero a Equitalia) conseguenti agli esiti delle sentenze delle commissioni tributarie. In questo caso, ai fini dell’ambito oggettivo della definizione, non è sufficiente la mera astratta esigibilità ai sensi dell’articolo 68 del D.Lgs. 546/1992 (pagamento del tributo in pendenza del processo), ma occorre verificare l’avvenuto affidamento delle somme all’agente della riscossione entro il 31 dicembre 2016. Occorre quindi, in particolare con riferimento agli atti di accertamento esecutivi, avere riguardo a quanto dispone l’articolo 29, comma 1, alle lettere a) e b), del D.L. 78/2010, in relazione agli eventi di rideterminazione degli atti di accertamento esecutivi stessi. Dette norme dispongono (lettera a) dell’articolo 29) che “l'intimazione ad adempiere al pagamento è altresì contenuta nei successivi atti da notificare al contribuente, anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto ed ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni [...] ai sensi dell'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nonché in caso di definitività' dell'atto di accertamento impugnato”. La norma dispone che il versamento delle somme dovute deve avvenire entro sessanta giorni dal ricevimento dell’intimazione.
Una volta trascorso detto termine, e decorsi trenta giorni dallo stesso, le somme vengono
affidate in carico agli agenti della riscossione anche ai fini dell'esecuzione forzata (articolo 29, lettera b), del D.L. 78/2010).
Occorre quindi avere riferimento a questo iter procedurale – e a quello “attuativo” stabilito dal punto 3 del provvedimento Agenzia delle Entrate 30/6/2011, n. 99696 - per verificare se le somme sono state affidate agli agenti della riscossione entro la data del 31 dicembre 2016.
Ad esempio, occorre fare attenzione a tutte le intimazioni al pagamento che sono state notificate ai contribuenti da parte dell’Agenzia delle Entrate nell’ultima parte dell’anno 2016 in seguito alle sentenze delle commissioni tributarie sfavorevoli ai contribuenti stessi. Se, sempre a titolo esemplificativo, l’intimazione al pagamento è stata notificata ad inizio dicembre (2016), considerando il termine di sessanta giorni per il pagamento, quest’ultimo scade inevitabilmente dopo il 31 dicembre 2016 e, quindi, le somme non sono state senz’altro affidate all’agente della riscossione entro la medesima data (condizione essenziale per la “rottamazione”). Conseguentemente, nel caso in questione, il contribuente non potrà accedere alla definizione.
Allo stesso modo, si consideri il caso di una sentenza di una commissione tributaria provinciale favorevole al contribuente e di una sentenza successiva della commissione tributaria regionale completamente sfavorevole allo stesso. Tendenzialmente, in questo caso, vi sarebbe l’interesse alla “rottamazione”. Occorre però verificare tutto l’iter sopra riportato. Infatti, se in relazione alla sentenza sfavorevole del secondo grado del giudizio, l’intimazione al pagamento non è intervenuta entro il 31 dicembre 2016 oppure è intervenuta ma le somme (perché non sono trascorsi i 60 giorni per l’intimazione e i 30 giorni successivi per l’affidamento all’agente della riscossione) non sono state affidate al concessionario entro la predetta data del 31 dicembre 2016, anche in questo caso la definizione non risulta effettuabile.

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