Linea guida N.8
L’accertamento nei confronti dei soggetti I.R.I.

Massima

"La legge di stabilità 2017 ha introdotto la nuova imposta sul reddito delle imprese (I.r.i.), disciplinata dall’art. 55-bis del Tuir; tale norma non regolamenta le vicende relative all’accertamento del tributo.
In caso di accertamento di maggiori ricavi o di altri proventi in capo ad una società che provvede all’opzione  per l’I.r.i., si pone, dunque, il problema di definire il reddito da attribuire alla società e ai soci. In tema di società di capitali a ristretta base partecipativa, occorre evidenziare che la Cassazione ha quasi sempre avvallato, pur non convincendo pienamente, l’ipotesi presuntiva della totale distribuzione ai soci. Tale orientamento si ritiene generalmente applicabile anche ai soggetti I.r.i., data la ristretta base partecipativa che spesso li caratterizza. In questo modo, l’accertamento nei confronti del soggetto I.r.i. non potrà che risultare pari a zero di imposta dato che, per il meccanismo del tributo, i conseguenti prelievi attribuiti ai soci porteranno ad azzerare il maggiore reddito imponibile. L’Agenzia dovrà quindi emettere l’accertamento nei confronti dei soci per i prelievi effettuati. Tuttavia, in presenza di impugnazione da parte di quest’ultimi, non potrà che trovare applicazione la sospensione del processo in base all’articolo 39 del D. Lgs. 546/1992, finché quello nei confronti del soggetto I.r.i. – che avrà comunque interesse ad agire - non risulterà definitivo."

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 Premessa

Con la legge di stabilità 2017 (articolo 1, comma 547, della L. 232/2016) è stata introdotta, all’articolo 55-bis del Tuir, la nuova imposta sul reddito delle imprese (I.r.i.). Le finalità dell’imposta risultano sostanzialmente le seguenti:

- l’uniformazione della tassazione del reddito d’impresa, sotto il profilo dell’entità dell’imposta, a prescindere dalla forma giuridica adottata per l’esercizio dell’impresa stessa, sia essa collettiva che individuale;

- l’incentivazione della capitalizzazione delle imprese, provvedendo a tassare il reddito non distribuito/prelevato con un’aliquota proporzionale “generalmente inferiore all’aliquota marginale massima dell’imposta personale dell’imprenditore o dei soci”[1].

Il meccanismo dell’I.r.i. prevede che il reddito d’impresa – determinato con le regole Irpef - degli imprenditori individuali, delle società in nome collettivo e delle società in accomandita semplice, in regime di contabilità ordinaria anche per opzione, risulti escluso dalla formazione del reddito complessivo e venga assoggettato a tassazione separata con l'aliquota prevista dall'articolo 77 del Tuir, ossia pari al 24%.

La legge di stabilità 2017 ha esteso la possibilità di opzione per la tassazione separata I.r.i. anche alle società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria, inserendo il comma 2-bis all’articolo 116 del Tuir[2].

L’art. 55-bis del Tuir stabilisce, al primo comma, che “dal reddito d'impresa … sono ammesse in deduzione le somme prelevate, a carico dell'utile di esercizio e delle riserve di utili”. In sostanza, una volta determinato il reddito d’impresa del soggetto I.r.i., dalla base imponibile occorre sottrarre gli importi che sono stati prelevati dall’imprenditore o dai soci, “a carico dell’utile dell’esercizio e delle riserve di utili”[3], importi che, in base al comma 3 dello stesso articolo 55-bis, risultano assoggettati ad Irpef in capo allo stesso imprenditore e agli stessi soci, quale reddito d’impresa.

Sempre il primo comma dell’articolo 55-bis prevede che le somme prelevate dall’imprenditore o dai soci sono deducibili dal reddito d’impresa del soggetto I.r.i., ma “nei limiti del reddito del periodo d'imposta e dei periodi d'imposta precedenti assoggettati a tassazione separata al netto delle perdite residue computabili in diminuzione dei redditi dei periodi d'imposta successivi”. Detto limite costituisce il cosiddetto “plafond I.r.i.”.  

Il secondo comma del novellato articolo 55 bis deroga alla disposizione del comma 3 dell’articolo 8 del Tuir, riguardante il limite temporale della riportabilità delle perdite fiscali d’impresa. Per i soggetti che applicano le disposizioni di cui all’articolo 55-bis viene infatti stabilita la possibilità di riporto illimitata delle stesse, in vigenza dell’opzione I.r.i., mentre, in caso di fuoriuscita dal “regime”, si considera l'ultimo anno di permanenza come anno di maturazione delle stesse.

Il comma 4 dell’articolo 55-bis stabilisce che il regime I.r.i. risulta applicabile previa opzione da esercitarsi in sede di dichiarazione dei redditi; tale opzione vincola il contribuente per cinque periodi d’imposta.

L’accertamento nei confronti delle società a “ristretta base”

Riportate, in termini sintetici, le principali caratteristiche della nuova imposta opzionale, occorre rilevare che la norma non disciplina in alcun modo le vicende legate all’accertamento del tributo.

Al riguardo, proprio per la mancanza di specifiche disposizioni, occorre comprendere se possano trovare applicazione le “regole” – di creazione giurisprudenziale – legate alle rettifiche nei confronti dei soci di società di capitali a ristretta base societaria, posto che la “composizione societaria” dei soggetti I.r.i. risulterà quasi sempre equiparabile a quella delle società a ristretta base partecipativa.

Risulta frequente, infatti, che gli uffici dell’Amministrazione finanziaria, dopo avere accertato un maggiore reddito nei confronti di una società di capitali - conseguente all’accertamento di maggiori ricavi o altri proventi[4] - estendano gli effetti di tale rettifica nei confronti dei soci, in relazione al fatto che la compagine sociale risulta composta da un numero ristretto di soggetti e/o della sua composizione a carattere prevalentemente famigliare.

Questo tipo di rettifiche ha trovato quasi sempre l’“avvallo” della giurisprudenza di legittimità[5]. Secondo la Cassazione, infatti, “nel caso di società a ristretta base sociale, è ammissibile la presunzione di distribuzione ai soci degli utili non contabilizzati, la quale non viola il divieto di presunzione di secondo grado, poiché il fatto noto non è costituito dalla sussistenza dei maggiori redditi induttivamente accertati nei confronti della società, ma dalla ristrettezza della base sociale e dal vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci che, in tal caso, normalmente caratterizza la gestione sociale”.

In sostanza, per la Corte, per le società di capitali a ristretta base partecipativa ovvero a base famigliare, pur non sussistendo una presunzione legale di distribuzione degli utili ai soci, non può considerarsi illogica, tenuto conto della “complicità” che normalmente avvince un gruppo così composto, la presunzione (semplice) di distribuzione degli utili extracontabili ai soci.

Pertanto, secondo la stessa giurisprudenza della Corte di cassazione, non si ravvisa alcuna doppia presunzione (principio, peraltro, che risulterebbe ammesso solamente per le presunzioni legali), atteso che la base dell’accertamento è costituita proprio dalla “complicità” che lega i membri di una ristretta compagine sociale nel momento in cui pongono in essere dei comportamenti tesi a realizzare utili senza che gli stessi siano transitati nelle scritture contabili della medesima società e che, quindi, non abbiano concorso alla formazione del reddito imponibile societario e a quello personale dei singoli soci.

Sintetizzando, i presupposti richiesti dalla giurisprudenza per il legittimo accertamento a carico dei soci di società di capitali a ristretta base societaria si possono così riepilogare:

- accertamento in capo alla società di un maggiore imponibile, dato da maggiori ricavi o proventi;

- base sociale formata da un ristretto numero di soci, tra i quali vi siano eventualmente anche determinati legami di affinità e/o parentela, amicizia;

- poteri di controllo dell’attività gestionale direttamente e operativamente in capo ai soci.

In sostanza, tali “requisiti” individuerebbero i caratteri di gravità, precisione e concordanza, qualificanti le presunzioni semplici ex art. 2729 c.c.

Va rilevato che vi sono stati anche orientamenti che hanno tendenzialmente negato che la ristretta base azionaria costituisca ex se prova presuntiva della distribuzione dei maggiori utili risultanti dall’accertamento tributario nei confronti della società.

Con la sentenza 14 gennaio 1998, n. 263, la Corte di cassazione ha infatti affermato che dal fatto che si sia accertata, a carico di una società di capitali, l’esistenza di utili occulti non si possa automaticamente desumere la riscossione degli stessi a opera dei soci, neppure se sia passata in giudicato la sentenza che ha rigettato l’impugnazione dell’accertamento svolto nei confronti della società. Da ciò, la conclusione che qualora l’Amministrazione finanziaria intenda tassare in capo a un socio la corrispondente quota del maggior reddito societario, deve provarne la percezione da parte dello stesso, utilizzando anche le presunzioni, purché rispondenti ai requisiti previsti dall’art. 2729 c.c. per le presunzioni semplici.

Nello stesso senso si era espressa la Commissione tributaria centrale (cfr. Sez. XXVI, 22 dicembre 1993, n. 3714). Più precisamente, nell’ipotesi di un avviso di accertamento emesso a carico di una società di capitali ai fini dell’IRPEG, i giudici della Centrale hanno statuito che non è possibile presumere che il maggior reddito sia stato distribuito ai soci in misura della loro partecipazione alla società e che abbia quindi contribuito alla formazione dei loro redditi ai fini IRPEF. Difatti, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973, mancherebbero altri elementi fondati e ben circostanziati da cui si possa dedurre con sufficiente certezza la distribuzione del maggior reddito ai soci.

Con la sentenza n. 14046, depositata il 17 giugno 2009, la Corte di cassazione sembrava ulteriormente essersi allineata ai pronunciamenti appena riportati, posto che è stato affermato che per imputare un maggiore reddito ad un socio di una cooperativa a responsabilità limitata, in conseguenza di ricavi non contabilizzati, occorre illustrare specificatamente gli elementi che fanno ritenere fondato l’accertamento. A tal fine, non sono sufficienti, sempre secondo la Corte, affermazioni “apodittiche” quali “il buon senso” e la “logica” per ritenere provata l’equivalenza secondo cui, al presunto maggiore reddito in capo alla Srl, corrisponde un maggior reddito (per quota parte) in capo ai soci.

Occorre tuttavia registrare la successiva evoluzione giurisprudenziale, in base alla quale si conferma, anzitutto, che “in tema di accertamento delle imposte sui redditi e con riguardo a quelli di capitale, nel caso di società a ristretta base sociale è legittima la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili, la quale non viola il divieto di presunzione di secondo grado, poiché il fatto noto non è costituito dalla sussistenza dei maggiori redditi induttivamente accertati nei confronti della società, ma dalla ristrettezza della base sociale e dal vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci che, in tal caso, normalmente caratterizza la gestione sociale. Affinché, però, tale presunzione possa operare occorre, pur sempre, sia che la ristretta base sociale e/o familiare - cioè il fatto noto alla base della presunzione - abbia formato oggetto di specifico accertamento probatorio, sia che sussista un valido accertamento a carico della società in ordine ai ricavi non contabilizzati, il quale costituisce il presupposto per l’accertamento a carico dei soci in ordine ai dividendi”. Tale principio discende dal fatto che, essendo “la ristretta base azionaria” regola empirica e non legale, in quanto tale va accertata in concreto, con riferimento a tutti gli elementi dai quali è possibile desumerne la sussistenza secondo l’articolato e contrapposto fraseggio processuale intessuto dalle parti” (Cass. 8 ottobre 2010, n. 20870).

In sostanza, la Corte di cassazione conferma che la ristretta base partecipativa di una società di capitali, oltreché la sussistenza di un valido accertamento notificato nei confronti della società, determina ex se quei requisiti di gravità, precisione e concordanza propri delle presunzioni semplici ex art. 2729 c.c.[6]

Occorre però registrare ulteriormente un passaggio della sentenza in qualche modo significativo. Si afferma, infatti, che “manca altresì un accertamento definitivo sul dato presupposto”. Secondo i giudici di legittimità, in sostanza, la rettifica in capo ai soci di una società a ristretta base partecipativa può certamente essere eseguita in base ad un valido accertamento effettuato nei confronti della società stessa, ma perché il giudizio possa operare nei confronti dei soci occorre che l’accertamento nei confronti della società partecipata sia divenuto definitivo. La definitività dell’accertamento nei confronti della società non integra quindi i requisiti di gravità, precisione e concordanza propri delle presunzioni semplici (i quali sono determinati - secondo la Corte - dalla ristretta base partecipativa e dalla sussistenza di un valido accertamento emesso nei confronti della società partecipata), che operano sul piano strettamente probatorio, ma nella prospettiva più ampia dell’intero giudizio, per il quale deve intervenire la sospensione del procedimento ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs. 546/1992 (art. 295 c.p.c.), in base al quale il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso - o altro giudice - deve risolvere una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa.

Tale aspetto è stato meglio specificato dalla successiva sentenza della Corte di cassazione n. 13818/2014. Infatti, in tale pronunciamento è stato ri-affermato che “non vi è dubbio, in primo luogo, che, nel caso (quale quello di specie) di società a ristretta base sociale, l’accertamento a carico della società costituisca il presupposto per l’accertamento nei confronti dei soci; al riguardo va, invero, condiviso il principio già espresso da questa Corte, secondo cui “in tema di accertamento delle imposte sui redditi e con riguardo a quelli di capitale, nel caso di società a ristretta base sociale è legittima la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili, la quale non viola il divieto di presunzione di secondo grado, poiché il fatto noto non è costituito dalla sussistenza dei maggiori redditi induttivamente accertati nei confronti della società, ma dalla ristrettezza della base sociale e dal vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci che, in tal caso, normalmente caratterizza la gestione sociale. Affinché, però, tale presunzione possa operare occorre, pur sempre, sia che la ristretta base sociale e/o familiare - cioè il fatto noto alla base della presunzione - abbia formato oggetto di specifico accertamento probatorio, sia che sussista un valido accertamento a carico della società in ordine ai ricavi non contabilizzati, il quale costituisce il presupposto per l’accertamento a carico dei soci in ordine ai dividendi” (Cass. n. 29605/2011; n. 9519/2009); tanto anche “in virtù dell’unico atto amministrativo da cui entrambe le rettifiche promanano, con la conseguenza che, non ricorrendo, com’è per le società di persone, un’ipotesi di litisconsorzio necessario, in ordine ai rapporti tra i rispettivi processi, quello relativo al maggior reddito accertato in capo al socio deve essere sospeso ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ., applicabile nel giudizio tributario in forza del generale richiamo del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1 (Cass. n. 2214/2011; Cass. n. 17934/2004; v., in termini, anche Cass. n. 1865/2012, secondo cui la sospensione necessaria del processo ex art. 295 c.p.c. è applicabile anche al processo tributario qualora risultino pendenti, davanti a giudici diversi, procedimenti legati tra loro da un rapporto di pregiudizialità tale che la definizione dell’uno costituisce indispensabile presupposto logico-giuridico dell’altro, nel senso che l’accertamento dell’antecedente venga postulato con effetto di giudicato, in modo che possa astrattamente configurarsi l’ipotesi di conflitto al giudicato”).[7]

Così, nella successiva sentenza Cass. n. 24793/2015 è stato ulteriormente precisato “che la sentenza favorevole alla società contribuente, che esclude il conseguimento di superiori ricavi non contabilizzati a fini IRAP, divenuta irrevocabile per mancata impugnazione da parte dell'Amministrazione finanziaria, può essere utilizzata, nonostante la diversità delle imposte, dal socio come prova nel giudizio tributario per contestare ai fini IRPEF i presunti utili percepiti nell'esercizio della medesima attività d'impresa, posto che, anche in difetto di espressa previsione legislativa, l'esclusione dello stesso dato economico e fattuale di partenza fa venir meno, di riflesso, anche la fonte giustificativa dei pretesi redditi incassati dal socio (sent. n. 24049/11). Sulla scorta di tali principi, il Collegio ritiene che nel giudizio avente ad oggetto l'avviso di accertamento relativo al socio di una società di capitali a ristretta base sociale debba riconoscersi l'efficacia riflessa del giudicato, formatosi nel giudizio intercorso tra l'Agenzia delle entrate e la società, con cui sia stata accertata la insussistenza di utili extracontabili della società.

L'accertamento negativo dell'utile extracontabile della società rimuove, infatti, il presupposto da cui dipende l'accertamento del maggior utile da partecipazione del socio”.

 

Le perplessità sulle conclusioni della giurisprudenza di legittimità

Se sulla vicenda della sospensione del processo (in base all’attuale articolo 39, comma 1-bis, del D.Lgs. 546/1992) nei confronti dei soci di società a ristretta base partecipativa e della necessaria definitività dell’accertamento nei confronti della società, la posizione della giurisprudenza di legittimità va senz’altro condivisa, permangono molteplici dubbi, a parere di chi scrive, sul fatto che la ristretta base partecipativa di una società di capitali determini ex se quei requisiti di gravità, precisione e concordanza propri delle presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. per ammettere l’accertamento nei confronti dei soci.

Infatti, per ritenere sufficientemente attendibile l’inferenza presuntiva, è che la stessa si presenti come la più probabile tra quelle ipoteticamente verificatesi. Detto in altri termini, quando ci si pone nel campo delle presunzioni semplici, è necessario che non esista un’altra possibilità dotata di uguale verosimiglianza, perché l’accertamento possa ritenersi sufficientemente attendibile[8]. Così, per il tema in argomento, è necessario che sia fortemente plausibile l’avvenuta distribuzione ai soci. In sostanza, la presunzione deve risultare la conseguenza, se non certa, quantomeno assolutamente più probabile, del fatto noto, rispetto ad altre deducibili, anche attraverso un procedimento logico fondato sul criterio dell’id quod plerumque accidit.[9] In altri termini, la presunzione non deve individuare la certezza assoluta, ma deve risultare la più fortemente probabile.

A questo punto, se è vero che può essere probabile che l’utile o il ricavo occulto venga distribuito (anche) ai soci di una società a ristretta base partecipativa, può però risultare allo stesso modo altrettanto probabile che con le stesse somme si siano create riserve occulte oppure che le stesse siano state utilizzate per altri usi. Così come può risultare anche altamente probabile che gli utili in nero siano stati appropriati da parte di chi amministra la società (che, magari, non riveste la qualifica di socio). In sostanza, quello che si vuole dire è che, nel caso specifico, si dovrebbe provare che la distribuzione ai soci degli utili in nero è la destinazione più probabile di tutte, tale da rendere inverosimili tutte le altre spiegazioni alternative[10]. Fintantoché esiste un’altra ipotesi dotata di uguale verosimiglianza rispetto a quella di distribuzione occulta di maggiori utili ai soci, l’accertamento non sembra legittimo.

Con la conseguenza che, a parere di chi scrive, per legittimare l’accertamento nei confronti dei soci, l’ufficio dovrebbe attivarsi per ricercare ulteriori “fatti-indice” presuntivi, come possono esserlo quelli derivanti dai movimenti bancari attribuibili al socio, ovvero l’acquisto da parte dello stesso socio di beni di particolare valore non giustificabili dall’entità del reddito dichiarato o comunque di altro elemento indice concreto di maggior reddito non giustificato a lui imputabile[11].

In sostanza, si è dell’opinione che fintantoché esiste, in concreto, un’altra ipotesi di uguale verosimiglianza rispetto a quella di distribuzione occulta dei maggiori utili ai soci, l’accertamento non può ritenersi sufficientemente plausibile in quanto non sembrano integrati i requisiti di gravità, precisione e concordanza propri delle presunzioni semplici. In definitiva, il requisito della ristretta base partecipativa deve necessariamente essere corroborato da altri elementi per potere poi ribaltare l’onere probatorio sul contribuente.

Peraltro, se si accettasse la tesi che la ristretta base azionaria realizza l’unico elemento idoneo a “valorizzare” la presunzione, si rileva che si verrebbe a determinare una situazione del tutto sbilanciata sul piano dell’onere della prova. Da una parte, l’Amministrazione finanziaria, pur non essendo in presenza di una presunzione legale (che inverte l’onere probatorio e lo addossa completamente sul contribuente) risulterebbe, di fatto, sgravata da un onere in tal senso, perché risulterebbe sufficiente la presenza della ristretta base partecipativa per considerarlo assolto, mentre il contribuente si troverebbe costretto a fornire una prova certa negativa (non avere percepito una determinata somma), di fatto una probatio diabolica, che stravolge le regole della parità delle armi insite in qualunque processo, ivi compreso quello tributario. In che modo il contribuente può dimostrare di non avere ricevuto un pagamento? E’ chiaro che non basterebbe provare dagli estratti conto bancari di non avere ricevuto tali somme. Quindi, ben si comprende che si tratta effettivamente di probatio diabolica, posto che gli spazi difensivi del contribuente sono pressoché inesistenti, dunque in contrasto con l’art. 24 della Costituzione, ma anche con il principio della capacità contributiva, considerato nel suo profilo di effettività.

Ecco anche perché risulta sicuramente più plausibile ritenere che affinché si realizzino i caratteri di gravità, precisione e concordanza propri delle presunzioni semplici, deve essere onere dell’ufficio corroborare il requisito della ristretta base partecipativa con altri elementi (ad esempio, i conti correnti dei soci con movimenti “sospetti” nel periodo d’imposta accertato o in quello successivo; eventuali acquisti immobiliari o operazioni finanziarie “sospette” da parte degli stessi negli stessi periodi…) al fine di ritenere che la presunzione semplice si sia “formata”, di modo che (solo a quel punto) si trasferisca l’onere probatorio sul socio.

 

L’accertamento nell’I.r.i.

Questi principi devono necessariamente trovare applicazione anche con riguardo ai soggetti che optano per l’I.r.i., qualora si tratti di società, come quasi sempre si verifica per le società di persone, a ristretta base partecipativa. Infatti, ai fini dell’accertamento di maggiori componenti positivi ai fini dell’I.r.i., i possibili scenari risultano sostanzialmente due. Il primo è che l’ufficio dell’Amministrazione finanziaria effettui l’accertamento dei maggiori componenti positivi di reddito applicando soltanto l’aliquota del 24 per cento (e le relative sanzioni), senza prendere in considerazione la presunzione giurisprudenziale della ristretta base partecipativa.

Se, invece, l’ufficio dovesse applicare la presunzione in argomento (come pare verosimile), l’accertamento nei confronti del soggetto I.r.i. non potrà che risultare pari a zero di imposta, visto che, per il meccanismo del tributo, i conseguenti prelievi attribuiti ai soci non possono che portare ad azzerare il maggiore reddito imponibile. L’Agenzia dovrà poi emettere l’accertamento nei confronti dei soci per i prelievi effettuati. Tuttavia, in questo caso non potrà che trovare applicazione la sospensione del processo in base all’articolo 39 del D. Lgs. 546/1992, finché quello nei confronti del soggetto I.r.i. – che avrà comunque interesse ad agire - non risulterà definitivo.

Nel caso in questione non si può realizzare affatto, come invece accade per le società di persone e i singoli soci, un’ipotesi di litisconsorzio necessario ai sensi dell’articolo 14 del D.Lgs. 546/1992. Infatti, non si è in presenza di fattispecie plurisoggettiva inscindibile che giustifica una necessaria comunanza di lite: un conto è l’accertamento di maggiori componenti positivi nei confronti del soggetto I.r.i., altro, indubbiamente, la configurazione presuntiva o meno dell’attribuzione di detti maggiori imponibili ai soci in ragione della ristretta base partecipativa.

Ovviamente, devono ritenersi valide, anche nel caso dell’I.r.i., tutte le considerazioni svolte in precedenza sul fatto che la ristretta base partecipativa non integra ex se, a parere di chi scrive, i necessari caratteri di gravità, precisione e concordanza, propri delle presunzioni semplici.

 



[1] Così relazione illustrativa di accompagnamento.
[2] Si ritiene che anche le suddette società, optando per l’I.r.i., debbano applicare le regole Irpef nella determinazione del reddito d’impresa.
[3] Il riferimento “a carico dell’utile dell’esercizio e delle riserve di utili” sta a significare che le riprese fiscali risultano definitivamente tassate al 24 per cento, per cui chi ha importanti variazioni fiscali in aumento ha sicuramente una convenienza ad applicare la nuova imposta.
[4] Non si ritiene possibile, invece, l’accertamento di un maggiore reddito, poi imputato ai soci di società a ristretta base partecipativa, per effetto di componenti negativi di reddito ritenuti indeducibili, in quanto, in tal caso, non si può realizzare alcuna percezione in capo ai soci, ma si assiste ad una semplice rideterminazione della base imponibile in capo alla società senza che si possa avere distribuzione di utili.
[5] Tra le prime ad “inaugurare” tale orientamento: Cass., 16 maggio 2002, n. 7174; 11 novembre 2003, n. 16885; 8 agosto 2005, n. 16729; 4 dicembre 2006, n. 25688.
[6] In tal senso anche Cass. 5925/2015.
[7] In questi termini anche Cass. 10793/2016.
[8] Marcheselli, Le presunzioni nel diritto tributario: dalle stime agli studi di settore, Giappichelli ed. – Torino – 2008 – pag. 222.
[9] Marcheselli, La presunzione di distribuzione degli utili societari delle c.d. società a ristretta base, tra induzioni ragionevoli e abnormità istruttorie, in GT 1/2016, pag. 88.
[10] Marcheselli, op. cit.
[11] Marcheselli, op. cit.; Benazzi, Fino a che punto si estende l’onere di fornire la prova del mancato incasso del maggior reddito accertato in capo alla società per il socio di società a ristretta base? in Riv. dir. trib. 6/2015, pag. 379.

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