09/11/2018
Anche i ricorsi dell’ultima ora bloccano l’accesso alla pace fiscale
Anche i ricorsi presentati a partire dal 25 ottobre avverso atti di accertamento notificati entro il giorno precedente impediscono, secondo l’agenzia delle Entrate, la definizione prevista dall’articolo 2 del decreto legge 119/2018.
La norma prevede che possono essere definiti gli atti di accertamento «non impugnati e ancora impugnabili» al 24 ottobre scorso. Sempre la medesima disposizione dell’articolo 2 del Dl 119/2018 stabilisce che il contribuente può provvedere alla definizione agevolata – con il pagamento delle sole imposte – entro trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto fiscale (entro il 23 novembre quindi) o, se più ampio, nel termine di 60 giorni dalla notifica dell’atto. La norma cita il termine di 60 giorni stabilito dall’articolo 15, comma 1, del Dlgs 218/1997, cioè la norma sulla cosiddetta «acquiescenza». Si è già rilevato su queste pagine che la disposizione dell’articolo 2 del decreto legge n. 119 menziona il termine di cui all’articolo 15 del Dlgs 218/1997 e non l’applicazione in termini generali della disposizione sull’acquiescenza (che prevede la riduzione delle sanzioni a un terzo), la quale non risulta applicabile se il contribuente presenta istanza di adesione e impugna l’atto. Queste due inibizioni vengono ora recepite dall’agenzia delle Entrate anche per la definizione degli atti di accertamento di cui all’articolo 2 del Dl 119/2018, seppure si tratti di istituti diversi (con la definizione agevolata dell’articolo 2 le sanzioni sono interamente cancellate, mentre nell’acquiescenza sono dovute nella misura di un terzo) e nonostante la norma, come già rilevato, citi soltanto i termini stabiliti dall’articolo 15 del Dlgs 218/1997 e non, ovviamente, l’applicazione dell’istituto dell’acquiescenza.
Si è già riportato ieri sul Sole 24 Ore che la guida delle Entrate, pubblicata sul proprio sito, relativa alla definizione agevolata prevista dall’articolo 2 del Dl 119/2018 recepisce sostanzialmente un passaggio della relazione illustrativa al provvedimento in cui si afferma che l’utilizzo della sanatoria risulta possibile se il contribuente rinuncia, dal 25 ottobre, «alla formulazione di istanza di accertamento con adesione». Nella guida delle Entrate si legge, infatti, che «il contribuente che intende avvalersi di questa forma di definizione non può proporre dalla data di entrata in vigore del decreto legge altre istanze con essa incompatibili, come per esempio l’istanza di accertamento con adesione». In pratica, secondo le Entrate e secondo la relazione illustrativa, chi ha presentato dal 25 ottobre (non dal 24) istanza di adesione, a fronte di un atto di accertamento, risulterebbe escluso dalla definizione agevolata. Si tratta, tuttavia, di una lettura che non risulta conforme al dettato normativo il quale non esclude chi, pur avendo presentato istanza di adesione dal 25 di ottobre, vi rinunci implicitamente provvedendo al pagamento della definizione agevolata entro il 23 di novembre oppure, se più ampio, nel termine di 60 giorni dalla notifica dell’atto.
Nella guida delle Entrate vi è però un altro passaggio che va sostanzialmente ad equiparare la definizione prevista dall’articolo 2 del decreto fiscale all’istituto dell’acquiescenza. Si afferma, infatti, che non possono formare oggetto di definizione agevolata gli atti impugnati fino al 24 ottobre scorso – e questo risulta corretto, perché in questo caso si potrà fruire della definizione delle liti pendenti in base all’articolo 6 del decreto – ma anche gli atti impugnati successivamente. Quest’ultima affermazione risulta in linea sempre con la relazione illustrativa nella quale si dice che l’atto di accertamento risulta definibile in base all’articolo 2 del Dl 119/2018 se il contribuente rinuncia, a partire dal 25 ottobre, a presentare istanza di accertamento con adesione e «all’impugnazione dell’atto». In sostanza, chi, in presenza di un atto in scadenza in questi giorni provvede prudenzialmente ad impugnarlo, per non renderlo definitivo, sia secondo le Entrate che secondo la relazione illustrativa, non potrà utilizzare la sanatoria.
Si tratta anche in questo caso di un aspetto molto discutibile, perché la norma parla di possibilità di definizione degli atti «non impugnati e ancora impugnabili» al 24 ottobre scorso e perché, attraverso il pagamento della definizione agevolata entro il 23 novembre, si rinuncia, di fatto, al ricorso anche attraverso la successiva mancata costituzione in giudizio.
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Dario Deotto
Antonio Iorio
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