18/05/2018
Principi sacrosanti a lenta assimilazione
Ancora una volta – con la risoluzione n. 40/E/2018 – le Entrate confermano che quando il contribuente si mette nelle condizioni, attraverso operazioni legittime, per fruire di un risparmio previsto dall’ordinamento non si realizza ipotesi di abuso del diritto.
Il chiarimento, legato a un’operazione di riorganizzazione societaria al fine di fruire del consolidato fiscale, si inserisce nel solco di altri documenti di prassi (risoluzioni 97/E e 98/E del 2017, risoluzioni 93/E e 101/E del 2016, la circolare 1/2018 della Guardia di Finanza) in cui è stato valorizzato il fatto che l’abuso del diritto è vicenda del tutto residuale. Sostanzialmente si può affermare, in termini generali, che l’abuso del diritto inizia dove finisce il legittimo risparmio d’imposta e si realizza quando il vantaggio fiscale indebito non è ascrivibile all’evasione.
Stupisce, quindi, il comportamento di taluni uffici periferici che continuano a effettuare rettifiche sull’abuso del diritto senza considerare gli indirizzi che giungono dagli uffici centrali. Questi ultimi – quindi anche con la risoluzione di ieri – mettono in risalto il principio del legittimo risparmio d’imposta (comma 4 dell’articolo 10-bis dello Statuto). Secondo la norma, il contribuente può legittimamente perseguire un risparmio di imposta esercitando la propria libertà di iniziativa economica e scegliendo tra gli atti, i fatti e i contratti quelli meno onerosi sotto il profilo impositivo.
La norma sottolinea, quindi, che l’unico limite alla libertà è costituito dal divieto di perseguire un vantaggio fiscale indebito. In sostanza, il contribuente, al di là della sostanza economica o meno, può scegliere una condotta semplicemente perché la stessa determina un vantaggio fiscale lecito.
Quindi viene per fortuna ripudiato il principio, utilizzato (erroneamente) fino a qualche anno fa, secondo cui l’elusione si realizzava attraverso una sorta di abuso delle forme giuridiche. In definitiva, vi era un fraintendimento di fondo: che le norme antielusive avessero il compito di adeguare la tassazione al “mito” della sostanza economica, superando così la forma giuridica utilizzata. Ora, invece, si riconosce (finalmente) che il compito di una norma antielusiva non è quello di superare le forme giuridiche utilizzate – anche perché nell’elusione tutte le “forme” sono legittime, è il vantaggio conseguito illegittimo – e che, soprattutto, l’ordinamento concede al contribuente di utilizzare più forme giuridiche.
Con la conseguenza che se è il sistema a prevedere plurime opzioni, la scelta del contribuente di avvalersene ponendo in essere i relativi presupposti non può configurare affatto abuso del diritto, anche quando la scelta è stata motivata da esclusive ragioni fiscali.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Dario Deotto
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