02/12/2019
Sanzioni più leggere per chi si corregge entro i primi 90 giorni
Il ravvedimento operoso va effettuato “guardando” la sanzione edittale minima. Non esiste, pertanto, alcuna ipotesi di ravvedimento cosiddetto “sprint”, ma vi sono, semmai, delle penalità – come quella dell’insufficiente versamento del tributo – che risultano edittalmente graduate a seconda dei giorni di ritardo, a cui si applicano le ordinarie riduzioni del ravvedimento. Questa regola trova due eccezioni, stabilite, a dire il vero, dalla prassi.

1. La prima riguarda la dichiarazione tardiva, cioè la dichiarazione che viene presentata per la prima volta entro 90 giorni (cioè entro il 1° marzo 2020 rispetto al termine odierno). Il fatto è che nel diritto positivo non c’è alcuna norma che sanzioni la dichiarazione tardiva. Infatti, l’articolo 1 del Dlgs 471/1997 fissa la sanzione per la dichiarazione omessa (generalmente dal 120 al 240% dell’imposta dovuta, con taluni minimi), penalità che viene ridotta alla metà (con dei minimi) se la dichiarazione viene presentata entro il termine di quella successiva. Tuttavia, quest’ultima ipotesi riguarda la dichiarazione presentata dopo i 90 giorni. Così, a livello di prassi, è stata congegnata (già con la circolare 23/E/1999 e poi con la 42/E/2016) una soluzione tutto sommato favorevole per il contribuente. Infatti, se quest’ultimo presenta la dichiarazione (omessa) nei 90 giorni e utilizza il ravvedimento operoso, deve applicare la riduzione di 1/10 sul minimo di 250 euro, mentre per l’eventuale imposta non versata può usare – anche dopo i 90 giorni – il ravvedimento riguardante l’omesso versamento del tributo.

2. Altra eccezione al principio che il ravvedimento va eseguito sulla sanzione edittale riguarda la dichiarazione integrativa (chiaramente, di una dichiarazione inviata regolarmente) presentata entro 90 giorni. Il pensiero dell’Agenzia (circolare 42/E/2016) è il seguente: se un contribuente vuole ravvedere entro 90 giorni una dichiarazione infedele, deve eseguire il ravvedimento come se la dichiarazione originaria fosse irregolare (articolo 8 del Dlgs 471/1997), con la sanzione minima che risulta generalmente pari a 250 euro. Occorre ulteriormente effettuare il ravvedimento per l’insufficiente versamento del tributo (come se la violazione fosse quest’ultima), anche dopo i 90 giorni.

Si assiste così a uno strano fenomeno “camaleontico”:

se, ad esempio, il contribuente nella dichiarazione presentata ha omesso di indicare dei ricavi, e quindi la dichiarazione risulta infedele, se la corregge nei 90 giorni successivi, la violazione integra i presupposti di dichiarazione irregolare ex articolo 8 del Dlgs 471/1997 (e di insufficiente versamento);

se la regolarizzazione avviene invece dopo 90 giorni, il contribuente dovrà effettuare il ravvedimento considerando la (effettiva) violazione di dichiarazione infedele (con sanzione minima del 90%).

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