30/11/2020
Indagini bancarie, base ristretta e affitti i casi critici
Un’altra questione che presenta gravi criticità per i contribuenti è quella degli accertamenti basati sulle indagini bancarie, che talvolta si interseca con il tema delle società a ristretta base sociale. Nonostante il contrario avviso della Cassazione, la procedura descritta nell’articolo 32, punto 2), del Dpr 600/1973 non configura una particolare modalità accertativa ma regola le indagini istruttorie destinate a confluire in uno degli accertamenti tipizzati nella disciplina di legge (accertamento induttivo, analitico o sintetico). Invece, nella giurisprudenza della Suprema corte gli esiti delle indagini finanziarie legittimano l’emissione di accertamenti ad hoc; fondati, per di più, su presunzioni legali relative. Pertanto, i versamenti e i prelievi non giustificati dai contribuenti si tramutano entrambi, con una mera operazione aritmetica, in proventi in nero. In particolare, mentre per i versamenti la presunzione opera per tutte le tipologie reddituali (lavoro dipendente, fondiario, eccetera), con riferimento ai prelevamenti la rettifica riguarda il solo reddito d’impresa.
Contraddittori e testimonianze
La posizione del contribuente è ulteriormente pregiudicata dal fatto che, sempre secondo il parere della Cassazione, non occorre il contraddittorio preventivo. E dunque è sufficiente che il Fisco riversi negli accertamenti le risultanze dei controlli, lasciando poi alla fase processuale l’assolvimento dell’onere della prova che incombe (per la Corte) sul solo soggetto passivo. A ciò si aggiunga che il divieto della prova testimoniale, di cui all’articolo 7 del Dlgs 546/1992, rende in molti casi particolarmente difficoltoso il compito della parte privata. Per liberarsi delle presunzioni in esame, infatti, si avrebbe talvolta bisogno delle dichiarazioni di terzi che attestino, ad esempio, che si tratta di liberalità in denaro (premi di laurea o altro) o della restituzione di prestiti. Ma le dichiarazioni dei terzi hanno valenza meramente indiziaria, quando sono pro contribuente, e non sono dunque sufficienti a supportare la prova contraria (Cassazione 12598/2020). D’altro canto, non è possibile, per l’appunto, ricorrere alla prova testimoniale.
Le società a base ristretta
Si segnala inoltre la criticità derivante dai collegamenti con la tematica delle rettifiche alle società a ristretta base. La Cassazione ha infatti affermato che l’Agenzia è legittimata a trasfondere gli esiti della verifica bancaria svolta in capo al socio sul reddito d’impresa della società partecipata (sentenza 19776/2020). In questo caso, si è di fronte alla situazione paradossale in cui la società è chiamata a giustificare i versamenti sul conto del socio, per dimostrare che gli stessi sono estranei alla gestione aziendale.
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© RIPRODUZIONE RISERVATA
Dario Deotto
Luigi Lovecchio
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