07/06/2021
L’interpello vincola solo l’ufficio anche per i soggetti collegati
Per le imprese di più rilevanti dimensioni la presentazione di un’istanza di interpello (di qualsiasi tipo) determina l’inserimento nelle “schede di rischio”. Lo sottolinea la circolare dell’agenzia delle Entrate 4/E/2021 sull’attività di controllo relativa a quest’anno.
Il documento di prassi riporta che nei confronti di tali imprese verrà attivata la verifica per accertare se è stata seguita la soluzione interpretativa indicata dall’Agenzia; verifica che avverrà entro l’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, come previsto dall’articolo 27, comma 12, del Dl 185/2008.
Sulla scia di tali indicazioni risulta quindi opportuno fare il punto – in termini generali - sugli effetti delle istanze di interpello, considerando alcuni equivoci e talune recenti prese di posizione giurisprudenziali sul tema.
Il terzo comma dell’articolo 11 dello Statuto del contribuente dispone che la risposta ad interpello, scritta e motivata, vincola ogni organo dell’amministrazione con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell’istanza e limitatamente al richiedente. La norma prevede che gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, difformi dalla risposta sono nulli e che tale efficacia si estende ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, fatta salva la rettifica della soluzione interpretativa da parte dell’amministrazione che avrà valenza, comunque, esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri del contribuente.
In buona sostanza, la norma dispone chiaramente che la risposta fornita dall’Agenzia è vincolante soltanto per l’amministrazione stessa, e non per il contribuente, il quale non è tenuto ad uniformarsi alla risposta (fatta salva l’eventuale attività di controllo dell’amministrazione, come nel caso dei grandi contribuenti). Si sottolinea che la norma prevede che gli atti dell’Agenzia, in difformità alla risposta, risultino invalidi esclusivamente in merito al singolo caso prospettato nell’interpello e nei confronti del solo contribuente che ha presentato l’istanza.
Occorre tuttavia considerare quanto recentemente stabilito dalla Corte di cassazione, con l’ordinanza 8740 del 30 marzo 2021. Il caso riguardava una società destinataria di un avviso di accertamento con il quale veniva disconosciuta l’applicazione dell’Iva al 10% a seguito della cessione di moduli fotovoltaici. Chiaramente, la determinazione dell’aliquota Iva ha riflesso sia per il cedente che per il cessionario. In proposito, la Corte, pur osservando che la risposta a un interpello ha effetto vincolante limitatamente alla questione oggetto dello stesso e al contribuente istante, ha stabilito – correttamente a nostro avviso – che tale efficacia vincolante può estendersi, in taluni casi, anche a soggetti diversi da chi ha presentato l'istanza. Ciò quando gli effetti della risposta, «in relazione all’atteggiarsi e alla struttura della fattispecie impositiva, nonché all’allocazione dei relativi obblighi, sono indissolubilmente legati alla questione investita dall’interpello». È il caso, quindi, dell’individuazione dell’aliquota Iva «in considerazione della idoneità del contenuto della risposta dell’Amministrazione ad interessare sia il cedente, sia il cessionario».
Ad ogni modo, va ricordato che, ai sensi del comma 2 dell’articolo 10 dello Statuto del contribuente, non possono essere irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente (in generale, non soltanto con riguardo all’istante dell’interpello) qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell’amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall’amministrazione medesima. [...]
Dario Deotto
Luigi Lovecchio
© RIPRODUZIONE RISERVATA
 
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