10/02/2020
Avvisi alle Srl a base ristretta: trasparenza impropria per i soci
Il tessuto produttivo italiano è caratterizzato da società di ridotte dimensioni – anche sotto il profilo della compagine sociale – che molte volte assumono la veste di società di capitali. Questa connotazione ha degli importanti riverberi sul versante dell’accertamento. Accade spesso, infatti, che l’agenzia delle Entrate, dopo avere accertato un maggiore reddito nei confronti della società di capitali – derivante dall’accertamento di maggiori componenti positivi – estenda gli effetti di tale rettifica nei confronti dei soci, in ragione del fatto che la compagine sociale è composta da un numero ristretto di soggetti e della sua composizione a carattere prevalentemente familiare.
L’orientamento dei giudici
Questo tipo di rettifica ha trovato quasi sempre l’avallo della giurisprudenza di legittimità. Secondo l’indirizzo costante della Cassazione, infatti, nel caso di società di capitali a ristretta base sociale, è ammissibile la presunzione di distribuzione ai soci degli utili non contabilizzati, proprio in virtù della ristrettezza della base sociale e del vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci che caratterizza una simile gestione sociale.
Si tratta di una presunzione cosiddetta “giurisprudenziale” giustificata dal consolidato e univoco indirizzo che emerge da un trend consolidato di pronunce. Indirizzo che tuttavia lascia più di qualche perplessità. Se è vero che l’utile o il ricavo occulto può essere distribuito ai soci di una società a ristretta base partecipativa, allo stesso tempo può però risultare altrettanto plausibile che con le stesse somme si siano create riserve occulte oppure che le stesse siano state utilizzate per altri usi. In sostanza, quello che si vuole dire è che, nel caso specifico, l’Agenzia dovrebbe provare che la distribuzione ai soci degli utili in nero è la destinazione più probabile di tutte. Altrimenti, gli uffici dovrebbero attivarsi per ricercare ulteriori “fatti-indice” presuntivi, come possono esserlo quelli derivanti dai movimenti bancari attribuibili al socio oppure l’acquisto da parte dello stesso socio di beni di particolare valore non giustificabili dall’entità del reddito dichiarato.
La prassi degli uffici
Il fatto è che gli uffici – proprio perché “confortati” dalla giurisprudenza della Cassazione – continuano ad accertare, a fronte di una rettifica di maggiori ricavi nei confronti della società pari, ad esempio, a 1.000, il medesimo importo nei confronti dei soci come utile distribuito. Ed è proprio qui che occorre fare qualche ulteriore ragionamento. Gli uffici trasferiscono ai soci (come “utili in nero”), infatti, lo stesso imponibile accertato in capo alla società, senza scomputare le maggiori imposte accertate nei confronti di quest’ultima.
È chiaro, però, che l’“utile” percepito dai soci può essere presuntivamente considerato tale soltanto se viene depurato dalle imposte gravanti sulla società in relazione al maggiore reddito accertato nei confronti della stessa. Altrimenti, occorre rilevare che l’accertamento effettuato nei confronti dei soci per il medesimo imponibile accertato nei confronti della società di capitali a ristretta base partecipativa assume, di fatto, la connotazione di una rettifica riguardante un maggiore reddito d’impresa attribuito per trasparenza ai soci stessi.
Così che l’accertamento eseguito nei confronti dei soci, senza scomputare le maggiori imposte accertate nei confronti della società, appare illegittimo in quanto effettuato in dispregio alle specifiche norme (articoli 5 e 116 del Tuir) che stabiliscono l’attribuzione ai soci di un reddito d’impresa per trasparenza.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Pagina a cura di
Dario Deotto
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