16/04/2018
Bitcoin, tra i redditi diversi le plusvalenze dei privati
Il diritto – non solo quello tributario – risulta oggi messo in crisi dall'evoluzione della tecnica, la quale, spesso, si affranca da un territorio “fisico”. Le leggi, infatti, hanno bisogno di un territorio, mentre da qualche tempo una buona fetta dell’economia si fonda su fenomeni che si possono definire a-territoriali.
Uno di questi è quello delle criptovalute e dei token legati alle Initial Coin Offering (le cosiddette Ico) che, per molti aspetti, dovranno necessariamente ricevere un inquadramento legislativo uniforme a livello globale (non potranno bastare le iniziative di singoli Stati).
Il legislatore italiano ha regolato il fenomeno delle criptovalute esclusivamente ai fini della disciplina antiriciclaggio, considerandole una «rappresentazione digitale di valore non emessa da una banca centrale o da un'autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l'acquisto di beni e servizi e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente» (articolo 1, Dlgs 231/2007, nella versione integrata dal Dlgs 90/2017). Occorre rappresentare che la normativa antiriciclaggio circoscrive la definizione di valuta virtuale all'utilizzo della stessa come “mezzo di scambio”, quindi ad una dimensione prettamente “monetaria”.
Si tratta di un'impostazione in qualche modo prossima a quella data dalla sentenza dalla Corte di giustizia Ue nella sentenza 22 ottobre 2015, causa C-264/14, nella quale, con riferimento ai bitcoin, è stato affermato che questi ultimi non hanno altre finalità che di “mezzo di pagamento” (punti 24 e 42).
La pronuncia della Corte è stata poi sostanzialmente recepita nell’unico documento di prassi italiano – la risoluzione delle Entrate 72/E/2016 – il quale, tuttavia, in un passaggio relativo al trattamento reddituale delle persone fisiche “private”, assimila le criptovalute alle “valute estere”.
Tale impostazione però stride con la stessa normativa antiriciclaggio interna, la quale, come si è detto, definisce la valuta virtuale come «una rappresentazione di valore che non è necessariamente collegata a una valuta avente corso legale», affrancandosi così da una “classificazione” delle criptovalute come valute estere.
A tal fine occorre rilevare che una valuta estera si può considerare tale quando ha necessariamente un legame con un territorio. Le criptovalute non hanno questo legame: si tratta di una rappresentazione digitale di valore che risulta generata e circolante nella “rete”, la quale non ha territorio – la “rete” non ha una dimensione fisica – né confini.
Così è senz’altro da disconoscere la connotazione delle criptovalute come valute estere, ma – a ben vedere – anche la rappresentazione della disciplina ai fini antiriciclaggio non appare del tutto soddisfacente, visto che ne attribuisce una dimensione prettamente “monetaria”. Il rischio che si genera, ai fini di tale disciplina, è che la stessa non possa prendere in considerazione la “dimensione speculativa” delle criptovalute che appare, nella stragrande maggioranza dei casi, perlomeno attualmente, la più rilevante.
Ecco, allora, che la definizione più calzante appare oggi quella data dalla Banca d’Italia, nella comunicazione del 30 gennaio 2015, dove è stato precisato che le cosiddette “valute virtuali”, pur non essendo necessariamente collegate a una valuta avente corso legale, sono utilizzate «come mezzo di scambio o detenute a scopo di investimento e possono essere trasferite, archiviate e negoziate elettronicamente». Tale affermazione, apre alla possibilità di considerare l’acquisto di valute virtuali anche quale forma di investimento, fornendo una lettura “estensiva” rispetto a quella prevista dalla norma antiriciclaggio. In sostanza, si ritiene che le criptovalute debbano essere considerate una rappresentazione digitale di valore che può essere utilizzata sia come mezzo di scambio che come strumento di investim
Così che il trattamento tributario delle criptovalute e dei token deve seguire il loro impiego effettivo.
In attesa di una espressa “codificazione” del fenomeno, sembra quindi pertinente che, nel caso di un loro utilizzo come strumento di investimento (quindi non come mezzo di pagamento) da parte di “privati”, eventuali plusvalenze e proventi vengano assoggettati a tassazione come redditi diversi in base a quanto previsto dall’articolo 67, comma 1, lettera c-quinquies) del Tuir (sulle lettere c-ter e c-quater). Il ragionamento si basa sulla funzione di “chiusura” della disposizione di cui alla lettera c-quinquies) (circolare 165/1998), anche se in tal caso ne deriverebbe l’asimmetria – rispetto ad altre forme di investimento – della irrilevanza reddituale di eventuali differenziali negativi e di perdite.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Dario Deotto
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