12/04/2020
Accertamento, la proroga di due anni «neutralizzata» e le norme imperfette
Nel Cratilo di Platone vi è un passaggio in cui si indica nel legislatore «il più raro a trovarsi tra gli uomini», essendo l'attività di fare le leggi quella di dare nomi a cose, che non può che spettare ai più illuminati tra gli uomini. Peraltro, il diritto è chiaramente artificiale, che significherebbe fatto “con arte”. Oggi, invece, è sufficiente leggere una qualsiasi norma di legge perché risulti, nitida, già a una prima lettura, l'approssimazione e la vulnerabilità del linguaggio delle norme.
Spesso quest'ultime sono redatte direttamente dai vari apparati tecnici – e quindi non possono che rispecchiare il linguaggio del tecnocrate – ma alcune volte capita, tuttavia sempre più di rado, che siano predisposte dalla politica (che, a sua volta, ricorre a dei “tecnici” oppure si fa aiutare dagli stessi “apparati tecnici” prima citati). Il risultato, anche in quest'ultimi casi, è comunque deludente, perché, in tempi di approssimazione diffusa, è difficile avere quella sensibilità normativa, quell'arte di cui si riportava prima.
L'esempio viene dalle modifiche alla proroga dei “due anni” a favore dell'amministrazione finanziaria contenuta nell'articolo 67, comma 4, del Dl 18/2020. Quest'ultimo – come più volte oramai è stato ripetuto – rinvia alle semisconosciute disposizioni dell'articolo 12 del Dlgs 159/2015 (norma che si propone di razionalizzare e semplificare la riscossione). Questo articolo 12, al comma 1, prevede che i termini di prescrizione e decadenza a favore dell'amministrazione sono sospesi per lo stesso tempo corrispondente alla sospensione dei termini di versamento (per eventi eccezionali) concessi al contribuente.
Dopodiché c'è il comma 2, il quale prevede un differimento, al 31 dicembre del secondo anno successivo al periodo di sospensione, dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici, in scadenza nell'anno in cui si verifica la sospensione.
Nel maxiemendamento ora viene stabilito che il riferimento dell'articolo 12 deve andare solamente ai commi 1 e 3 dello stesso. Il riferimento al comma 3 è senz'altro frutto di un errore, posto che questo comma stabilisce soltanto che l'agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle durante il periodo di sospensione. Così che non c'entra nulla con l'articolo 67, comma 4, del Dl, visto che questo si occupa dei termini di prescrizione e decadenza.
 
Peraltro, già il primo comma dell'articolo 67 del Dl dispone la sospensione dei termini dell'attività di riscossione fino al 31 maggio prossimo. Senza contare che c'è anche il successivo articolo 68, il quale, facendo riferimento all'articolo 12 del Dlgs 159/2015, vuole sostanzialmente stabilire la sospensione dei carichi affidati all'agente della riscossione.
Anche il riferimento al comma 1 dell'articolo 12 risulta del tutto inconferente, posto che la norma stabilisce semplicemente che la stessa sospensione temporale accordata al contribuente coincide con quella attribuita all'amministrazione. Ma questa simmetria temporale non si verifica affatto con le disposizioni del Dl 18/2020. Peraltro si fa notare che la norma disciplina semplicemente una «sospensione» dei termini che è cosa ben diversa da una «proroga» o da un differimento dei termini.
Il risultato sostanziale, ad ogni modo, è che si realizza la sterilizzazione della proroga dei “due anni” a favore dell'amministrazione, in scadenza nell'anno (in questo caso il 2020) in cui si verifica la sospensione dei termini.
Lo si fa, in definitiva, con una norma che tecnicamente risulta lo specchio dell'approssimazione di questi tempi. E con quasi la certezza che quegli “apparati tecnici” che questa volta non sono stati interpellati, certamente vorranno modificare la norma in quanto non si realizza a favore degli stessi alcuna proroga dei termini di accertamento. Con il comma 1 dell'articolo 12 risulta infatti disciplinata soltanto una sospensione che non è una proroga.

Dario Deotto
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