15/07/2019
Passaggi da gestire nel salto dalla cassa alla competenza, nel passaggio da Studio associato a Società tra professionisti o Società tra avvocati
Nella trasformazione da studio associato a Stp o Sta il passaggio da un regime di determinazione del reddito “per cassa” a quello di competenza temporale (proprio degli enti societari) deve essere gestito, per evitare salti d’imposta, con le regole indicate nella circolare 11/E/2017 – richiamata anche dalla risposta all’interpello n. 107/2018 – la quale ha illustrato i principi da applicare nel passaggio al regime “improntato alla cassa” (articolo 66 del Tuir).
La circolare ha precisato che nell’ipotesi in cui un componente reddituale abbia già concorso alla determinazione del reddito per effetto delle regole previste dal regime di provenienza, non dovrà – evidentemente - concorrere alla formazione del reddito dei periodi di imposta successivi, a prescindere dai presupposti di imponibilità/deducibilità previsti dal regime di destinazione.
In modo speculare, i componenti reddituali che non abbiano concorso alla determinazione del reddito in applicazione delle regole previste dal regime di provenienza, concorreranno alla formazione del reddito dei periodi di imposta successivi ancorché non si verificheranno i presupposti di imponibilità/deducibilità previsti dal regime di destinazione.
L’emersione dei disallineamenti dovuti al passaggio dal regime di cassa al regime di competenza comporta la necessità di mantenere evidenza extra-contabile - come chiarito, peraltro, dalla stessa circolare - delle componenti reddituali che non concorrono alla formazione del reddito.
Occorre anche considerare che il passaggio al regime di competenza comporta l’emersione di alcune poste di bilancio (a titolo esemplificativo, i crediti verso clienti, le fatture da emettere/ricevere, le prestazioni in corso a cavallo d’anno o i debiti verso fornitori) che, in vigenza del regime di cassa, non assumevano rilevanza e che troveranno come contropartita una riserva di patrimonio netto.
Questa riserva viene quindi alimentata da componenti reddituali non ancora sottoposte a tassazione per effetto dei disallineamenti sopra descritti derivanti dal cambio di regime di determinazione del reddito.
Quanto al trattamento fiscale della riserva, si ritiene corretto considerarla alla stregua delle “riserve in sospensione d'imposta”: ciò implica che, in caso di distribuzione, occorrerà verificare se le componenti reddituali che la alimentano abbiano già concorso alla determinazione del reddito o meno.
In caso affermativo, la distribuzione della riserva risulterà soggetta ad imposizione solamente in capo ai soci percettori, quale reddito di capitale, mentre, nel caso in cui i componenti reddituali non siano ancora stati assoggettati ad imposizione, la riserva distribuita dovrà essere sottoposta ad imposizione Ires (ed Irap, per i componenti rilevanti ai fini di tale tributo) in capo alla società oltre che in capo ai soci percettori.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Maurizio Nadalutti
Stefano Zanardi
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