15/11/2018
Atti di accertamento, la definizione ha troppe incognite
È una definizione con troppe incognite, quella relativa agli atti del procedimento di accertamento (articolo 2 Dl 119/2018). La prima problematica è quella della tempistica. Tralasciando la (scaduta) definizione degli atti di adesione sottoscritti entro il 24 ottobre, il termine del 23 novembre o, generalmente, dei 60 giorni decorrenti dalla data di notifica dell'atto, risulta troppo ravvicinato. Si tratta di un termine, peraltro, che scade prima della conversione in legge del decreto, la quale potrebbe apportare delle modifiche. L'auspicio è quindi che – proprio con la legge di conversione – si fissi un termine più ragionevole.
L'equivoco delle date
Proprio la vicenda della tempistica ha originato un grande equivoco. Si è già riportato su queste pagine che la norma prevede la possibilità di definizione degli atti di accertamento entro il 23 novembre o, se più ampi, entro i termini di cui all'articolo 15 del Dlgs 218/1997, cioè i termini per la proposizione del ricorso. L'Agenzia, nel provvedimento del 9 novembre, legge invece la norma dell'articolo 2 del Dl 119/2018 come una sorta di acquiescenza agevolata, nel senso che ritiene definibile tutto ciò che rientra nell'acquiescenza di cui all'articolo 15 del Dlgs 218/1997. Questo fa nascere alcuni fraintendimenti, visto che l'acquiescenza è ammessa se il contribuente rinuncia a presentare istanza di adesione e ad impugnare l'atto. In questo modo l'Agenzia ritiene che chi intende avvalersi della definizione agevolata non può presentare istanza di adesione dal 24 ottobre e impugnare gli atti dal 25 ottobre. Peraltro, sorprende davvero questa differenziazione di date, che non si rinviene nemmeno dalla relazione illustrativa. Ad ogni modo, tutto risulta frutto di un equivoco: l'articolo 2 del Dl 119/2018 stabilisce solamente la possibilità di definizione nei termini dell'articolo 15 del Dlgs 218/1997 e non una coincidenza dell'ambito applicativo. È auspicabile, quindi, se non un ravvedimento delle Entrate, che in sede di conversione del decreto venga fatta chiarezza.
La notifica
Risultano definibili gli atti “notificati” entro il 24 ottobre. Va ricordata l'esperienza dei vecchi condoni del 2002. Ad esempio, ai fini del “tombale” risultavano ostativi gli atti di accertamento notificati entro il 1° gennaio 2003. La Cassazione ha chiarito (ordinanza 351/2014) che quella che rileva è la data di spedizione postale – o il giorno di consegna all'agente notificatore – e non la data di ricezione da parte del contribuente. In pratica, un atto di accertamento spedito il 31 dicembre 2002 e ricevuto dal contribuente il 3 gennaio 2003 è stato ritenuto “notificato” entro il 1° gennaio 2003 e, quindi, ostativo al “tombale”. Questo alla luce dei principi più volte affermati dalla giurisprudenza di legittimità e costituzionale sulla scissione del momento di perfezionamento della notifica. L'articolo 60, comma 4 del Dpr 600/1973 dispone chiaramente che «qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto». In sostanza, un atto spedito il 22 ottobre 2018 e ricevuto dal contribuente il 25 ottobre deve intendersi “notificato” entro il 24 ottobre e – quindi – definibile; invece va inteso che i termini per la definizione agevolata decorrono (nel caso specifico) dal 25 ottobre. Va segnalata, purtroppo, la diversa lettura nel provvedimento delle Entrate (punto 3.1) che, se non rivista, alimenterà del contenzioso.
Contributi previdenziali
La norma prevede la definizione delle “sole imposte”. Nel provvedimento delle Entrate si ammette la sanatoria anche per eventuali “contributi” indicati nell'atto: sarebbe bene che ciò venisse confermato dalla legge di conversione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Dario Deotto
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