31/10/2018
L’evasione fiscale non rientra nell’abuso del diritto
Nell'abuso del diritto non c'è spazio per vicende imputabili all'evasione. Questo il chiaro “monito” della Corte di cassazione, con sentenza 27550 depositata ieri.
La questione riguarda una situazione antecedente all'introduzione dell'articolo 10-bis dello Statuto del contribuente. Ma la sostanza non cambia: il principio di abuso del diritto è sempre esistito (fin dal diritto romano) e la norma dell'articolo 10-bis ha dato semplicemente una codificazione (ancorché un po' troppo frammentaria) allo stesso. E anche prima dell'introduzione dell'articolo 10-bis occorreva – come oggi occorre – distinguere l'evasione dall'elusione (abuso del diritto). Questo anche se, a dire il vero, più volte, sia in sede giurisprudenziale che nella prassi, si sono avute (e si hanno tuttora) talune commistioni tra i due concetti.
La vicenda oggetto della pronuncia della Corte riguarda il presunto comportamento antieconomico di una società in relazione ad una serie di rapporti con altra società nell'ambito editoriale che, comunque, avrebbe portato, a detta dell'ufficio, alla violazione dell'articolo 108, comma 4, del Tuir. Già il fatto che risultasse violata una norma di legge, può fare comprendere che non si poteva trattare di abuso del diritto. Nell'abuso del diritto non può essere violata una specifica disposizione di legge: quando si agisce contra legem si è, chiaramente, nell'ambito dell'evasione.
Così, correttamente, la Cassazione stabilisce che l'abuso del diritto non può trovare applicazione in un caso di evasione. E questo anche considerando che vicende legate all'antieconomicità dei comportamenti non possono che riguardare l'evasione. In conclusione, la Cassazione afferma che «il contribuente che non versa le imposte dovute a seguito della stipulazione di un negozio non pone in essere un comportamento elusivo ma risponde semplicemente della relativa evasione d'imposta».
Occorre rilevare che nell'abuso del diritto, oltre a non esservi una violazione di una specifica disposizione di legge, non c'è alcuna manipolazione della realtà: vi è coincidenza tra ciò che le parti dichiarano di volere e ciò che realmente vogliono. Le parti dichiarano di volere determinati effetti giuridici per conseguire un determinato effetto economico, e tale volontà non è simulata, ma effettiva. Ed è proprio la realizzazione degli effetti giuridici che consente di raggiungere il risultato (elusivo) desiderato, che consiste nel risparmio indebito d'imposta. L'evasione, invece, identifica la violazione di precetti normativi, perpetrata soprattutto attraverso atti e comportamenti celati, nascosti o, comunque, volti a dissimulare l'effettiva ricchezza prodotta mediante la creazione di una realtà in apparenza divergente da quella effettiva.
Nella simulazione/dissimulazione/interposizione vi è dunque una asimmetria tra la situazione formale e quella reale - quindi si è nell'ambito dell'evasione - mentre nell'elusione non vi è alcuna divergenza tra apparenza e realtà.
Nell'elusione/abuso del diritto si è in presenza di atti perfettamente validi ed efficaci: è il solo vantaggio fiscale conseguito che risulta indebito.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Dario Deotto
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