09/01/2019
Definite misure spot senza ragioni di sistema
La sensazione è che le misure di “pacificazione fiscale” previste dal Dl 119/2018 non abbiano una loro personalità, non lasceranno il segno, insomma.
La prima “pecca” riguarda la filosofia di fondo, la ratio, come si dovrebbe dire in questi casi. Le misure di sanatoria o di definizione, che dir si voglia, hanno sempre avuto una giustificazione, formale o sostanziale che fosse: la riforma del sistema tributario; il riordino del contenzioso; l’inserimento nell’ordinamento di nuovi istituti o di nuovi tributi.
Qui, invece, manca qualsiasi giustificazione. O, meglio, si è sempre annunciato che si farà versare il dichiarato-non pagato con quello che si ha ora (progetto peraltro alquanto criticabile, perché qualcuno potrebbe avere fatto scientemente sparire nel tempo le proprie disponibilità), ma, a ben vedere, la misura di «saldo e stralcio» prevista dalla legge di Bilancio 2019 si è rivelata (per fortuna?) ben poca cosa.
Di fatto, le misure che potranno avere un qualche appeal saranno quindi la (solita) “rottamazione” e la chiusura delle liti fiscali pendenti.
Per il resto, non c’è molto da dire. La definizione degli atti del procedimento di accertamento (articolo 2 del Dl 119) si è praticamente quasi conclusa, e non pare abbia provocato questa corsa alla sanatoria da parte dei contribuenti. D’altronde, i tempi davvero troppo ravvicinati e tutti i “paletti” (alcuni di questi davvero impropri) che via via sono stati introdotti in sede di applicazione dall’agenzia delle Entrate, non potevano che sortire degli effetti molto ma molto limitati.
La definizione dei processi verbali di constatazione (articolo 1) pare seguire la stessa strada, soprattutto se si continuerà a sostenere la necessità di definizione di tutto il processo verbale. Si propone la soluzione, peraltro in linea con quanto emerge dallo stesso dettato normativo, di consentire la definizione almeno per singole annualità, ma non sembra sufficiente per garantire almeno una dignitosa (in termini di adesioni) chiusura delle liti cosiddette “potenziali”.
Anche la stessa sanatoria delle irregolarità formali, introdotta in sede di conversione del Dl 119/2018, nonostante l’esiguità delle somme da versare (200 euro per periodo d’imposta), non sembra destinata a maggiori successi, considerando che non si è tenuto conto che la sanatoria aveva certamente un senso in passato, quando veniva sanzionata ogni singola violazione (i lettori più maturi ricorderanno le salate penalità per le molteplici infrazioni della bolla d’accompagnamento). Oggi – da più di vent’anni, in verità – invece, c’è il cumulo giuridico delle sanzioni (articolo 12 del Dlgs 472/1997), il quale, in presenza di violazioni plurime – il potenziale destinatario della sanatoria è senz’altro colui che ha commesso più violazioni – permette di mitigare di molto l’entità della penalità, la quale viene applicata, con determinati aumenti, una volta soltanto, con l’ulteriore possibilità di definizione nella misura di un terzo.
Le altre misure che rimangono? Davvero ben poca cosa.
Pur nella assenza di una ratio sottostante, poteva sortire qualche esito positivo la dichiarazione integrativa speciale opportunamente migliorata rispetto al testo iniziale, ma non se ne è fatto nulla, nel senso che piuttosto che aggiustare un testo davvero contorto si è preferito abrogarla del tutto.
Eppure, si è dell’avviso che uno strumento che permetta al contribuente di ravvedersi, senza sanzioni e interessi, a prescindere dall’impulso di un atto dell’Amministrazione finanziaria – un ravvedimento operoso speciale, insomma – con il pagamento delle maggiori imposte in cinque anni, potrebbe avere un senso. Peraltro, va ricordato che oggi viene ammessa la possibilità del ravvedimento in presenza di un processo verbale di constatazione, atto che, come si è detto, risulta definibile con le stesse misure della “pace fiscale”; il ravvedimento operoso ordinario, però, a conti fatti, può rivelarsi più allettante della stessa definizione agevolata dei processi verbali, visto che permette di definire il singolo rilievo.
Tra l’altro, tornando ai processi verbali di constatazione, si osserva che anche queste misure di “pacificazione” non hanno rinunciato alla deprecabile “usanza” di differire i termini di decadenza dell’azione di accertamento.
In definitiva, una “pace” illusoria che non determina nemmeno un piccolo spiraglio di tregua rispetto ad un conflitto che, se non viene ripristinata una benché minima credibilità del sistema tributario, è destinato a risultare perenne.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Dario Deotto
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