02/02/2018
L’abuso del diritto resta confinato ai casi limite
Con una serie di risoluzioni del luglio 2017 l’agenzia delle Entrate ha fornito la propria interpretazione in materia di abuso del diritto. L’Agenzia, in sostanza, riconosce che il fenomeno dell’elusione/abuso del diritto risulta del tutto residuale. Infatti, l’abuso del diritto non può che essere individuato per esclusione, dopo avere verificato se il vantaggio (fiscale) conseguito dal contribuente risulta indebito o meno. Se il vantaggio risulta indebito e non è da ascrivere all’evasione, si tratta di abuso del diritto. La norma risulta “frastagliata” e “particolarista” (il che non è ammissibile per un principio indeterminato come quello dell’abuso del diritto) per via di una accondiscendenza sia alle indicazioni comunitarie, sia a quelle della giurisprudenza di legittimità interna. Gli unici elementi positivi derivati sono quelli che identificano cosa “non è” l’abuso del diritto. Dal testo di legge si ricava per via indiretta la formula che l’abuso del diritto – in quanto indeterminato “per natura” - inizia dove finisce il legittimo risparmio d’imposta e si realizza quando il vantaggio indebito conseguito non è imputabile all’evasione. Il che risulta comunque un fondamentale punto di partenza, perché evita fraintendimenti – come quelli sorti in passato – in cui evasione ed elusione venivano mischiati, e permette di considerare che quando il contribuente si mette nelle condizioni di legge per fruire di un vantaggio legittimo non ci debbano essere per forza valide ragioni economiche sottostanti. E tutto questo è stato riconosciuto ora dalle Entrate, in primo luogo con la risoluzione 97/E/2017 avente per oggetto una scissione parziale proporzionale e il successivo trasferimento delle partecipazioni (da taluni soci già “affrancate”) della società scissa. In proposito, l’Agenzia ha riconosciuto il principio del legittimo risparmio d’imposta, vista la sostanziale “indifferenza” del sistema alla circolazione dell’azienda sia mediante cessione diretta che indiretta.
Sulla scorta dei medesimi principi, con la risoluzione 98/E/2017 è stata ammessa la liceità della scissione non proporzionale asimmetrica per fruire dell’assegnazione agevolata dei beni ai soci. Invece, con la risoluzione 99/E/2017, l’Agenzia ha individuato nelle operazioni cosiddette “circolari” delle ipotesi di abuso del diritto.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Dario Deotto
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