08/06/2020
Questionari, atti istruttori e Pvc: così il Fisco si fa vivo nel 2020
Nonostante la proroga dei termini stabilita dal Dl Rilancio – per favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali – nel 2020 i contribuenti potranno comunque essere interessati da tutta una serie di atti del Fisco.
L’articolo 157 del Dl 34/2020 stabilisce che gli atti e le cartelle in scadenza tra l’8 marzo e il 31 dicembre di quest’anno verranno emessi entro tale ultima data (cioè 31 dicembre 2020), mentre saranno notificati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, salvo casi di indifferibilità e urgenza. Si è già rilevato, in più articoli, che tale “scissione” tra data di emissione e data di notifica dell’atto determinerà non poche problematiche, visto che si creeranno due termini di decadenza:
uno per l’emissione dell’atto (entro il 31 dicembre prossimo);
e uno per la notifica al contribuente (1° gennaio – 31 dicembre 2021).
L’aspetto più delicato è legato alla “prova” dell’emissione del provvedimento impositivo, che non può – al momento – essere soddisfatta dai contrastanti riferimenti del comma 5 dell’articolo 157 (il quale, peraltro, fa riferimento a un «differimento dei termini» ai fini dell’emissione degli atti, mentre il differimento riguarda la notifica). Occorre, a questo punto, aspettare i provvedimenti attuativi del direttore delle Entrate (comma 6), i quali dovranno fissare dei precisi “paletti” per la verifica del rispetto dei termini di emissione degli atti. Termini di emissione che, a ben vedere, non impediscono che il contribuente venga comunque “chiamato in causa” dal Fisco nel 2020 per vicende prodromiche rispetto alla stessa emissione dei provvedimenti impositivi.
Si è già riportato, ad esempio, che la proroga dei termini per la notifica (ma non per l’emissione) degli atti non tiene conto del nuovo obbligo del contraddittorio preventivo obbligatorio per gli avvisi di accertamento (diversi dai “parziali”) che verranno emessi dal prossimo 1° luglio. Con la conseguenza che il contribuente verrà interessato quest’anno, giocoforza, dall’invito del Fisco prima dell’emissione dell’atto entro il 31 dicembre.
Ancora, occorre tenere presente che gli organi dell’amministrazione finanziaria provvederanno ugualmente a “consegnare” i Pvc. Per effetto del costante orientamento della Cassazione, la previsione dell’articolo 12, comma 7, dello Statuto del contribuente non può essere considerata una norma disciplinante il contraddittorio preventivo, ma una condizione di procedibilità dell’atto di accertamento: perciò, se l’atto viene emesso prima dei 60 giorni dal rilascio del Pvc, è irrimediabilmente invalido. Tutto questo a fronte della possibilità concessa al contribuente di presentare, entro lo stesso termine di 60 giorni, memorie e osservazioni (termine che, comunque, non risulta perentorio). Sicché, in caso di annualità con termini di decadenza in scadenza a fine anno, il Pvc dovrà essere consegnato entro la fine di ottobre, per poter rispettare il termine di emissione in scadenza al 31 dicembre 2020.
Peraltro, si è dell’avviso che il divieto di notifica degli atti nel corso del 2020 debba riguardare anche le annualità che scadono successivamente, salvi i casi di indifferibilità e urgenza.
L’articolo 157 del Dl Rilancio non è efficace, invece, nei riguardi degli enti locali. Questo per effetto di una pluralità di considerazioni. Tra queste, la più importante è che il comma 6 dello stesso articolo demanda l’applicazione integrale della norma a un provvedimento direttoriale delle Entrate. Ciò comporta che per i tributi locali opera solo il differimento di 85 giorni di tutti i termini di decadenza pendenti alla data dell’8 marzo scorso. Ne consegue che i Comuni sono senz’altro liberi di notificare gli atti istruttori e gli avvisi di accertamento esecutivi.
A quest’ultimo riguardo, si segnala che il richiamo agli accertamenti esecutivi dei Comuni (contenuto nell’articolo 68, comma 2, del Dl 18/2020) non può che essere riferito ai soli atti già in fase di riscossione coattiva. Ciò, per ragioni di simmetria con quanto disposto nel primo comma dello stesso articolo 68, che si rivolge agli accertamenti già affidati all’agente della riscossione (circolare 5/E/2020). Ne deriva che la sospensione dei termini di pagamento degli atti della riscossione coattiva, vigente sino al 31 agosto prossimo (articolo 154 del Dl 34/2020), e il correlato divieto di notificare cartelle di pagamento e ingiunzioni fiscali, non valgono ai fini dell’emissione dei nuovi avvisi impoesattivi locali.
Si ricorda, da ultimo, che le operazioni di recupero dell’agenzia delle Entrate-Riscossione sono bloccate fino alla fine del mese di agosto.
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Dario Deotto
Luigi Lovecchio