06/01/2021
Atti impositivi, rischio illegittimità
La mancata adozione entro lo scorso anno del provvedimento delle Entrate sulle modalità di emissione degli atti impositivi in scadenza a fine 2020, e da notificarsi nel 2021, potrebbe determinare rischi di illegittimità degli atti stessi. Ciò in quanto la materia della decadenza, nelle entrate tributarie, è retta dal principio di legalità (ex articolo 2968 del Codice civile). In base all’articolo 157 del Dl 34/2020, i provvedimenti impositivi diversi dalle cartelle di pagamento – avvisi di accertamento e non solo – in scadenza a fine 2020 devono essere emessi entro il 31 dicembre 2020 e notificati nel 2021. Nonostante il silenzio della norma, trattandosi di termini afferenti l’esercizio del potere di controllo del Fisco, anche la scadenza per l’emissione dell’atto, e non solo quella di notifica dello stesso, deve qualificarsi come decadenziale, come di recente confermato dalla Cassazione (ordinanza 15545/2020). Nel comma 6 dell’articolo 157 è previsto che le disposizioni di attuazione dello stesso articolo sono individuate con provvedimenti direttoriali delle Entrate. Si ritiene che i provvedimenti attuativi debbano farsi carico di stabilire le regole in base alle quali l’atto si considera emesso nel termine di legge (31 dicembre 2020). Ciò in quanto non può considerarsi sufficiente, di per sé, il disposto del comma 5 dell’articolo 157, in base al quale «l’elaborazione o l’emissione degli atti o delle comunicazioni è provata anche dalla data di elaborazione risultanti dai sistemi informativi dell’agenzia delle Entrate». Trattandosi di materia retta dal principio di legalità una previsione così generica (“anche” dalla data di elaborazione ...) non possa ritenersi sufficiente a rispettare il principio in questione. Né, d’altro canto, può sopperire la circolare 25/E/20 con cui le Entrate hanno fornito elementi utili a delineare l’attività di emissione degli atti (risposta a quesito 3.10.6), poiché la circolare non è atto a contenuto normativo. Arriviamo così alla affermazione della necessità del provvedimento ai fini della fissazione delle condizioni in presenza delle quali si realizza l’emissione dell’atto. Si osserva che, in funzione del rispetto del termine del 31 dicembre 2020, sarebbe stato necessario che la delega di legge fosse stata esercitata in tempo utile per consentirne l’applicazione da parte di tutti gli interessati. [...]
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Dario Deotto
Luigi Lovecchio
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