11/10/2021
Neutralità necessaria anche per gli studi
Un sistema duale di tassazione anche per i professionisti, per i quali però continua a non venire considerata alcuna forma di neutralità fiscale per i fenomeni aggregativi.
Il disegno di legge di riforma fiscale prevede (articolo 3) la revisione del sistema di imposizione personale sui redditi. Si propone un modello duale, che prevede un’unica aliquota proporzionale per i redditi derivanti dall’impiego di capitale (immobili compresi) nonché dei redditi direttamente derivanti dall’utilizzo dello stesso capitale nelle attività d’impresa e lavoro autonomo.
Sui redditi diversi da quelli derivanti dall’impiego di capitale si applicheranno invece le aliquote Irpef progressive (opportunamente revisionate). È in sostanza il modello di Dual Income Taxation (da non confondere con la vecchia Dit italica), sistema impositivo che ha trovato applicazione a partire dagli anni 90 nei Paesi scandinavi.
Va da sé che tale sistema potrebbe acuire le differenze tra redditi da investimenti e redditi da lavoro, rendendo la progressività dell’imposta sempre più circoscritta a questi ultimi, tuttavia con l’aspetto positivo che si passerebbe da un sistema di tassazione attualmente “plurale” (considerata la pletora di imposte sostitutive e cedolari oggi presenti) a un sistema che, almeno per l’impiego del capitale, prevederà la medesima aliquota proporzionale.
Questo sistema duale, secondo il Ddl, si applicherà anche per i redditi cosiddetti “misti”, cioè per i redditi che derivano dall’impiego sia di capitale che di energie lavorative. Si tratta dei redditi d’impresa individuali, di società di persone e dei redditi di lavoro autonomo, aspetto quest’ultimo da considerare senz’altro positivamente, vista anche l’evoluzione che dovranno avere necessariamente le attività professionali. Occorrerà per tutti – imprese e professionisti – individuare la quota parte del reddito imputabile al capitale investito (beni strumentali, immobili, eccetera) rispetto alla componente “lavorativa”. La scelta dovrebbe andare verso un criterio forfettario e non analitico, per evitare inutili complicazioni. Ad esempio, in Norvegia il reddito di capitale implicito dei redditi misti è ottenuto applicando agli asset un tasso figurativo medio di ritorno sul capitale, fissato da un decreto ministeriale.
Resta da capire – in termini più generali – come verranno tassati i redditi “immeritati”, cioè non derivanti né da lavoro né da capitale, come, ad esempio, i premi da giochi di abilità, scommesse, eccetera.
In questo contesto – ancora molto “abbozzato”, per la verità – ancora una volta manca all’appello una forma di neutralità per le aggregazioni professionali. Il Ddl insiste (all’articolo 4) per la tendenziale neutralità nelle scelte delle forme organizzative e giuridiche imprenditoriali. Giusto, anzi giustissimo. Ma tale neutralità va garantita anche per le scelte aggregative dei professionisti. Oggi sempre più necessitate, oltre che opportune.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Dario Deotto
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