29/04/2019
Una finta semplificazione che si applicherà in casi residuali
La parola “semplificazione” è una delle più abusate, almeno in Italia, in particolare per le vicende fiscali. Oramai non si rammentano più gli svariati provvedimenti che negli anni sono stati etichettati di “semplificazione fiscale”. Eppure, la tecnocrazia si annida ovunque, traducendosi in una sorta di tassazione occulta.
Il fatto è che sono stati definiti provvedimenti di semplificazione norme che, in realtà, non lo erano affatto: basti andare al Dlgs 175/2014 che ha introdotto la possibilità di effettuare accertamenti entro cinque anni dall’estinzione della società (quale sarebbe la semplificazione?). Quest’ultimo riferimento è facilmente accostabile a uno dei temi più ostentati dell’ennesima proposta di legge di semplificazione (Ac 1074): quello del contraddittorio preventivo.
Sulla questione, si conoscono i deludenti approdi della giurisprudenza di legittimità, secondo i quali esisterebbe un obbligo di contraddittorio preventivo soltanto per i tributi unionali e (per gli altri) quando la norma interna espressamente lo prevede. Va anche detto che a livello unionale la mancata attivazione del contraddittorio provoca l’annullamento del provvedimento ove si dimostri che si sarebbe potuti giungere a un risultato diverso. In sostanza, non basta dire “non è stato attivato il contraddittorio”, ma l’invalidità dell’atto accertativo si realizza se viene data dimostrazione che, se si fosse tenuto il contraddittorio, il contribuente avrebbe potuto fare valere argomentazioni idonee a modificare, se non a inibire, l’azione dell’ufficio.
Sulla scorta di tali corretti principi (quelli unionali), si ritiene che stabilire in Italia un obbligo “sempre e comunque” di contraddittorio preventivo significherebbe svilire l’istituto stesso, derubricandolo ad una sorta di atto formale, di finzione.
Si è, in particolare, convinti che l’istituto del contraddittorio preventivo debba essere accompagnato da una riscrittura della disciplina degli accertamenti parziali, la cui ratio (di quest’ultimi) dovrebbe essere quella di consentire di tradurre elementi assolutamente certi di evasione in un atto impositivo (come nel caso dei redditi attribuiti per trasparenza ai soci di società di persone e non dichiarati da quest’ultimi: qui non vi è necessità di contraddittorio). Ma dovrebbe trattarsi, anche, di un contraddittorio effettivo, così che si eviterebbe di ricondurre all’istituto vicende come il divieto di emettere l’atto di accertamento prima dei 60 giorni successivi alla consegna del Pvc (articolo 12, comma 7, dello Statuto del contribuente). Questo perché se, nelle motivazioni dell’atto impositivo successivo, l’Agenzia non ha un obbligo di replica alle osservazioni del contribuente non si può certo definirlo contraddittorio.
Queste considerazioni “basiche” sembrano davvero un qualcosa di irraggiungibile se rapportate allo (eppure) sbandierato provvedimento di semplificazione fiscale contenente l’«obbligo di invito al contraddittorio». Vi si prevede, innanzitutto, un differimento dei termini di accertamento – simile alla previsione dell’abuso del diritto – quando tra la data di convocazione del contribuente e i termini di decadenza intercorrono non meno di 90 giorni. E già questo provoca qualche disorientamento. Dopodiché si prevede l’obbligo del contraddittorio (con onere di motivazione da parte dell’ufficio dopo i chiarimenti forniti dal contribuente) per gli atti di accertamento diversi dai “parziali” e (diversi) da quelli per i quali è stato rilasciato il Pvc; inoltre, non lo si prevede (l’obbligo di contraddittorio) nei casi di particolare urgenza e di fondato pericolo per la riscossione. Che significa: per i Pvc continua la finzione di considerare contraddittorio ciò che non è tale, e altrettanto si finge di non sapere che oggi quasi tutti gli atti possono risultare “parziali”, visto che è praticamente venuto meno il distinguo con gli atti di accertamento ordinari.
Come a dire: l’obbligo del contraddittorio preventivo riguarderà ipotesi del tutto residuali, di modo che in futuro si potrà ancora esibire l’ennesima (finta) semplificazione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dario Deotto
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