12/03/2021
Le numerose giocate al casinò non bloccano le indagini finanziarie
Il numero «impressionante di accessi» al casinò nonché un processo disciplinare per l’assidua frequentazione alle case da gioco non sono sufficienti a scardinare l’accertamento fondato sulle indagini finanziarie.
Con l’ordinanza 6574/2021, depositata il 10 marzo, la Cassazione ritiene infatti non sufficiente l’avere provato «un numero impressionante di accessi al casinò di Innsbruck e altre sale da gioco in Austria» nonché l’avere subito «un processo disciplinare per l’assidua frequentazione delle case da gioco». Frequentazione che avrebbe fatto conseguire delle vincite poi transitate sul conto corrente del contribuente.
Secondo la Cassazione, «in tema di accertamenti bancari, gli articoli 32 del Dpr 600/1973 e 51 del Dpr 633/1972 prevedono una presunzione legale in favore dell’erario che, in quanto tale, non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall’articolo 2729 del Codice civile per le presunzioni semplici, e che può essere superata dal contribuente attraverso una prova analitica, con specifica indicazione della riferibilità di ogni versamento bancario, idonea a dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non attengono ad operazioni imponibili, cui consegue l’obbligo del giudice di merito di verificare con rigore l’efficacia dimostrativa delle prove offerte dal contribuente per ciascuna operazione e di dar conto espressamente in sentenza delle relative risultanze».
In sostanza, secondo la Corte, il contribuente (si trattava di un militare della Guardia di Finanza) doveva dare prova delle effettive vincite e non dei “semplici” accessi alle case da gioco.
Il fatto è che le pronunce di legittimità continuino a fraintendere la questione (si tralascia il pleonastico parallelismo tra presunzioni semplici e legali). La norma dell’articolo 32 del Dpr 600/1973 (così come quella dell’articolo 51 del Dpr 633/1972) si colloca chiaramente sul piano istruttorio. La norma è volta, in sostanza, a fare semplicemente acquisire all’Amministrazione finanziaria dati fiscalmente rilevanti. Tale conclusione risulta valorizzata dalla stessa previsione dell’articolo 32, che stabilisce chiaramente che «le richieste fatte e le risposte ricevute devono risultare da verbale sottoscritto anche dal contribuente o dal suo rappresentante… Il contribuente ha diritto ad avere copia del verbale».
La norma, dunque, inserita tra le vicende istruttorie e non tra le disposizioni legittimanti l’imposizione, già in “prima battuta” appare inequivocabile nel non disciplinare affatto un onere di prova addossato sul contribuente (che farebbe ritenere che si tratti di presunzione legale) ma la necessità che il medesimo contribuente possa dare preventiva dimostrazione circa l’effettiva “consistenza” dei dati acquisiti dagli uffici dell’amministrazione, di modo che quest’ultimi possano escludere dall’eventuale accertamento i dati per i quali vengono fornite idonee giustificazioni.
La conferma di tutto ciò deriva ulteriormente dal fatto che la medesima previsione stabilisce che le risultanze delle indagini finanziarie vengono «poste a base delle rettifiche e degli accertamenti». Il fatto che le operazioni finanziarie compiute dal contribuente siano poste a base” delle rettifiche non può affatto portare ad affermare che l’ammontare delle stesse vada “tradotto” automaticamente in un maggiore reddito di pari importo equivalente alle predette operazioni, che potrebbe portare ad affermare la valenza della previsione come presunzione legale. «Porre a base» significa che, sulla base del dato rinvenuto dall’Amministrazione finanziaria, ne possono derivare determinate conseguenze che non necessariamente equivalgono al dato di partenza. La locuzione «poste a base» rivela proprio la volontà del Legislatore di evitare la trasformazione degli elementi raccolti nell’attività istruttoria in prove di evasione [...].
Ultime News
Archivio News
202120202019201820172013

Questo sito web utilizza i cookie
Utilizziamo i cookie per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo inoltre informazioni sul modo in cui utilizza il nostro sito con i nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che ha fornito loro o che hanno raccolto dal suo utilizzo dei loro servizi.
Necessari
Statistiche
Impostazioni cookie
Necessari
Questi cookie sono richiesti per le funzionalità di base del sito e sono, pertanto, sempre abilitati. Si tratta di cookie che consentono di riconoscere l'utente che utilizza il sito durante un'unica sessione o, su richiesta, anche nelle sessioni successive. Questo tipo di cookie consente di riempire il carrello, eseguire facilmente le operazioni di pagamento, risolvere problemi legati alla sicurezza e garantire la conformità alle normative vigenti.
Statistiche
I cookie statistici aiutano i proprietari del sito web a capire come i visitatori interagiscono con i siti raccogliendo e trasmettendo informazioni in forma anonima.