16/03/2020
La «protervia fiscale» dell’allungamento biennale dei termini
«È davvero possibile una cosa del genere in questi momenti?» Se lo chiedono sui social network da questa mattina molti operatori del Fisco, da quando si è sparsa - un post dietro l’altro - la voce di un allungamento di due anni dei termini d’accertamento. Premesso che bisogna aspettare il testo definitivo che sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale, c’è certamente stato un tentativo di “protervia fiscale”.
Tutto nasce dal testo di una delle ultime bozze del decreto legge cui sta lavorando il Governo. Una delle norme del testo - l’articolo 64, anche se la numerazione non è definitiva - dispone, al comma 1, la sospensione dei termini, dall’8 marzo al 31 maggio prossimo, relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso da parte degli uffici. Fin qui nulla di male, verrebbe da dire. Il problema è il contenuto del successivo comma 4 dello stesso articolo (tralasciamo i commi intermedi che si occupano d’altro). Vi si legge: «Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l’articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159».
Occorre quindi verificare questo ultimo riferimento normativo (sconosciuto a quasi tutti). Il primo comma della norma dispone che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano, per un corrispondente periodo di tempo, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione. Tutto ciò in deroga alle disposizioni dello Statuto del contribuente.
Si può però affermare che la previsione del comma 1 dell’articolo 12 (del Dlgs 159/2015) non trova applicazione in quanto il contenuto del decreto in arrivo (di cui aspettiamo, comunque, di verificare il testo definitivo in Gazzetta Ufficiale – lo si ripete ancora una volta) stabilisce esso stesso la sospensione dei termini di versamento e la sospensione dei termini di liquidazione, controllo, eccetera (articolo 64, comma 1, del nuovo decreto in corso di pubblicazione).
Così che occorre passare al comma 2 dell’articolo 12 (del Dlgs 159/2015), il quale provoca più di un mal di pancia. Viene stabilito che «i termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell’anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione».
 
 
Traspare, nitida, la chiara intenzione dell’estensore del decreto in corso di pubblicazione di applicare soltanto la disposizione del comma 2 dell’articolo del Dlgs 159/2015. Infatti, il comma 4 citato in precedenza fa riferimento «ai termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici degli enti impositori» che è lo stesso “esordio” del comma 2 dell’articolo 12 “incriminato”.
Soltanto che si tratta di una norma davvero criptica. La stessa infatti riguarda i termini di decadenza (e prescrizione) «per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell’anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione». Quindi, attualizzando la cosa, il differimento riguarderebbe il periodo d’imposta 2015 (e il 2016 per i versamenti, in relazione all’attività di liquidazione ex articolo 36-bis del Dpr 600/1973). Ma per il 2015 (o 2016) il decreto in corso di pubblicazione non ha stabilito alcun differimento dei termini di versamento e degli adempimenti.
Così che la disposizione del comma 2 dell’articolo 12 del Dlgs 159/2015 risulterebbe di fatto inapplicabile.
La volontà, però, sembrerebbe un’altra, cioè quella di differire di due anni i termini di decadenza dell’azione di accertamento per il 2015 (e i termini dell’attività di liquidazione per il 2016). Altrimenti la norma non sarebbe stata fatta. Si sa però che la volontà (le intenzioni) del legislatore non possono travalicare il dato letterale della norma (articolo 12 delle Preleggi). Molte volte, tuttavia, non è stato così, e si è assistito a veri scempi interpretativi (soprattutto effettuati dalla prassi amministrativa).
In questi momenti non ce n’è davvero bisogno, così come (non c’è bisogno) di norme criptiche che fanno il gioco della tecnocrazia.

Dario Deotto
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