31/05/2021
Dall’arte alla musica, gli «Nft» si tassano con regole ordinarie
Opere d’arte (l’ultimo, in ordine di tempo, è il Tondo Doni di Michelangelo), azioni di basket (Nba Top shot), canzoni e eventi collaterali con l’artista (in Italia, Morgan), biciclette (il caso della bici da corsa digitale di Colnago), tweet (quello di Jack Dorsey venduto per 2,9 milioni di dollari): oramai gli Nft (i non-fungible token) sembrano poter contemplare qualsiasi proprietà digitale (ma forse non solo digitale), non risultando soltanto un fenomeno del momento. È quindi opportuno indagare anche sugli aspetti giuridici nonché su quelli tributari di questi Nft.
Cosa sono, intanto, gli Nft? Si tratta, in termini semplicistici, di token crittografici, (teoricamente) unici, trasferibili, che attualmente incorporano un diritto su un’opera, su una canzone, su un bene (per ora) digitale. In pratica, chi acquista un Nft acquista di fatto una sorta di certificato di autenticità digitale di quel bene o di quell’opera. Ad esempio, gli Uffizi hanno venduto la versione digitale unica del Tondo Doni, per la quale l’Nft ne certifica la proprietà (di quella versione digitale). Così come, sempre recentemente (per rimanere in Italia), c’è chi ha acquistato il token che garantisce la titolarità di una canzone di Morgan, oltre a un incontro con il cantante e l’originale della stampa autografata del testo della canzone.
In sostanza, chi acquista un Nft non acquista l’opera o il bene: si garantisce la possibilità di rivendicare un diritto su quell’opera o su quel bene. Il fatto è che l’impegno da parte del cedente a trasferire il bene o l’opera riguarda quella copia del bene o dell’opera, ma nulla, ad esempio, impedisce che un’altra copia del bene o dell'opera venga ceduta, con tanto di firma autografa, dall’autore. L’Nft rappresenta quindi una sorta di certificato di proprietà o di un particolare diritto su “quella” opera digitale. Opera che, comunque, non “c’è dentro” l’Ntf, così come la stessa opera non sta nella Blockchain (per gli Nft inizialmente è stata usata prevalentemente quella di Ethereum, ma vi sono vari “concorrenti”, come Flow Blockchain, Binance Smart Chain, Tron, Eos), come nel registro distribuito non si trovano, evidentemente, né le condizioni del suo acquisto né i diritti dell’acquirente (nella maggior parte dei casi nella Blockchain ci sta solo l’hash, con tanto di timestamp, assimilabile al concetto di marca temporale). Di fatto, il valore dell’Nft risiede unicamente nel rapporto di fiducia tra venditore e acquirente (con quest’ultimo che confida che il venditore non venderà ad altri la stessa opera).
È al rapporto sottostante tra venditore ed acquirente (o utilizzatore), dunque, che occorre guardare per eventuali implicazioni giuridiche, non all’Nft.
Così, dal punto di vista tributario, non pare vi siano particolari implicazioni legate agli Nft, in quanto necessariamente occorre verificare il rapporto sottostante agli stessi. Se, quindi, viene ceduta un’opera digitale da parte dell’autore, occorrerà verificare se egli agisce professionalmente come autore. In caso positivo, la cessione ricadrà nell’ambito della disciplina del lavoro autonomo dell’articolo 54 del Tuir, così come, se il cedente agisce come imprenditore, si tratterà di una cessione (o di una prestazione) rilevante nella disciplina del reddito d’impresa. Per l’Iva occorre verificare se la cessione o la prestazione ricade nell’ambito della disciplina del diritto d’autore perché, in tal caso, si tratterà di verificare se si tratta di prestazioni non rilevanti ai fini Iva (ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del Dpr 633/1972).
Invece, se la cessione risulta occasionale, si genererà un reddito diverso in base all’articolo 67 del Tuir per il cedente (trattandosi di attività di lavoro autonomo o d’impresa occasionale). [...]
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