31/12/2018
Se il Fisco torna indietro di decenni sull’abuso del diritto
Le valide ragioni economiche tornano d’attualità nelle operazioni di riorganizzazione aziendale, nonostante non vi sia alcun profilo economico da giustificare in presenza di operazioni da cui si consegue un vantaggio fiscale legittimo (si veda la news di Lunedì 24 dicembre).
Nella circolare 27/2018 di Assonime si dà conto dei vari pronunciamenti delle Entrate in materia di abuso del diritto dell’ultima parte del 2018, che hanno messo in luce l’assoluta residualità del fenomeno dell’abuso, visto che quando si è in presenza di operazioni o di sequenze di operazioni da cui si consegue un vantaggio fiscale legittimo non si può mai realizzare ipotesi elusiva.
Tuttavia Assonime riporta una risposta a un interpello che non risulta pubblicata sul sito delle Entrate. Si tratta del seguente caso: una società di capitali era partecipata da due fratelli, uno con una quota di maggioranza e l’altro di minoranza. I due avevano l’esigenza di detenere la propria partecipazione nella società in questione per il tramite di due holding unipersonali riconducibili a ciascuno di essi. A tal fine intendevano far compiere alla società il conferimento d’azienda in una newco per poi procedere alla scissione non proporzionale della holding (la conferente) in due newco partecipate separatamente dai due fratelli. Secondo l’Agenzia – da quanto riferisce Assonime - tale sequenza negoziale realizzerebbe ipotesi di abuso del diritto in quanto il medesimo risultato si sarebbe ottenuto mediante il conferimento delle partecipazioni detenute nella società industriale che ciascun socio avrebbe potuto compiere, per suo conto, a una propria newco. In questo modo, mentre il socio di maggioranza avrebbe potuto godere del regime ex articolo 177, comma 2, del Tuir, per il socio di minoranza il conferimento sarebbe stato assoggettato al regime di imposizione previsto dall’articolo 9 del Tuir. Questa, per l’Agenzia, sarebbe stata l’operazione più logica sotto il profilo economico. Così, sempre per l’Agenzia, la sequenza delle operazioni prospettate non avrebbe avuto altro scopo che quello di aggirare il regime di imponibilità dell’articolo 9 del Tuir.
Tali conclusioni gettano, davvero, nello sconforto. È come se si tornasse indietro di qualche decennio e si continuasse a considerare l’assenza di valide ragioni economiche elemento costitutivo dell’elusione. Invece va ribadito che la mistificatoria pretesa di tassare la vicenda economica non può portare a disconoscere una forma giuridica legittima rispetto a un’altra altrettanto legittima.
Non esiste una forma giuridica “elitaria” perché più onerosa fiscalmente e, men che meno, la norma antielusiva rincorre un presunto abuso delle forme giuridiche. Nell’ordinamento esistono più forme che possono portare al medesimo effetto economico. E quando, come ribadito in altri interventi della stessa Agenzia, il contribuente sceglie il percorso giuridico da cui consegue un vantaggio fiscale che risulta legittimo, questo non può essere disconosciuto.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Dario Deotto
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