03/01/2020
L’abuso delle Entrate di valutare l’economia
Sotto l’albero di Natale, il 24 dicembre, l’agenzia delle Entrate ha fatto dono – attraverso la risposta ad interpello 537 - di una presa di posizione in materia di abuso del diritto senz’altro più “edulcorata” rispetto alla precedente risposta 341/19 e al principio di diritto 20/19 (si veda «Il Sole 24 Ore» del 31 dicembre). Il passaggio fondamentale della risposta 537 è che «in presenza di un’operazione conforme a normali logiche di mercato ... in relazione al raggiungimento di un obiettivo economico ... l’amministrazione finanziaria non può sostituire la stessa con un’operazione altrettanto conforme a normali logiche di mercato ma fiscalmente più onerosa, essendo ciò vietato dal comma 4 dell’articolo 10-bis dello Statuto del contribuente».
È quello che – in parte – si sostiene da anni su questo giornale: in presenza di operazioni perfettamente valide ed efficaci, l’Agenzia non può sostituire una forma giuridica (o più forme) con un’altra (o con altre), soltanto perché quella utilizzata dal contribuente risulta fiscalmente meno onerosa. Si tratta del riconoscimento del principio del legittimo risparmio d’imposta, codificato appunto dal comma 4 dell’articolo 10-bis.
Verrebbe quindi da dire: finalmente! In realtà, le conclusioni raggiunte dall’Agenzia vanno salutate sì con favore – ci mancherebbe – ma non rassicurano del tutto. Questo perché l’Agenzia subordina, per così dire, il principio del legittimo risparmio d’imposta a un giudizio di conformità rispetto alle normali logiche di mercato. Logiche di mercato che, evidentemente, secondo il pensiero dell’Agenzia, vanno valutate dalla stessa amministrazione (e, quindi, poi anche dai giudici). Ed è proprio questo il punto: la valutazione delle logiche di mercato, così come gli obiettivi economici citati nella risposta, non possono che spettare - soltanto – all’imprenditore. Non è affatto compito dell’Agenzia (né dei giudici) fare delle valutazioni economiche in relazione alle scelte dei contribuenti.
Il Fisco – quindi l’Agenzia e poi i giudici – deve soltanto verificare (nell’elusione) se attraverso contratti, negozi, scelte, non scelte, il contribuente ha conseguito un vantaggio fiscale illegittimo, tenendo conto che il contribuente può perseguire i suoi obiettivi economici attraverso più forme giuridiche. Ma gli obiettivi economici, le logiche di mercato, non possono essere sindacati dal Fisco: l’effetto economico dei negozi giuridici riguarda soltanto l’economia. Così come il Fisco non può individuare degli effetti economici ulteriori rispetto a quelli giuridici. Questo perché in materia tributaria non si rinviene alcuna previsione normativa che stabilisca – come principio generale - la rilevanza fiscale degli effetti economici dei negozi giuridici o, comunque, una sorta di supremazia della rilevanza economica sull’assetto del rapporto giuridico. Vi sono soltanto talune deroghe (come il principio di derivazione rafforzata) che confermano indirettamente che non c’è alcuna prevalenza degli effetti economici sulla forma giuridica. Per cui affermare – come nella risposta 537 – che il Fisco non può sostituire una forma giuridica con un’altra, fiscalmente più onerosa, in presenza di normali logiche di mercato significa comunque effettuare delle valutazioni economiche, che non spettano affatto al Fisco. Significa in sostanza che se la “logica di mercato” non piace al Fisco, quest’ultimo potrebbe procedere alla sostituzione delle scelte giuridiche compiute dal contribuente. Sostituzione che, invece, risulta possibile soltanto in presenza di fenomeni dissimulatori, ricadenti però nell’evasione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Dario Deotto
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