12/07/2021
La società evita il regime di comodo se prova una reale attività d’impresa
La società deve fornire la prova dell’effettivo esercizio di un’attività imprenditoriale, o delle ragioni che hanno impedito lo svolgimento dell’attività economica, e non soltanto delle oggettive situazioni che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi e dei valori minimi. È questo il “succo” del Principio di interpretazione 2/2021 del Modulo 24 Accertamento e riscossione, elaborato in ragione dei troppi fraintendimenti – derivanti, in particolare, dalla giurisprudenza di legittimità – che si registrano sulla questione della prova contraria da fornire (nel processo) dalle società ritenute non operative.
Il Principio ripercorre la vicenda civilistica delle società di comodo (che vennero definite anche “società etichetta”) che, tuttavia, non ha trovato concreta soluzione. Così, è intervenuta la disciplina tributaria, la quale si è proposta di contrastare, mediante l’articolo 30 della legge 724/1994, le “società di comodo” attraverso una sorta di imposizione specifica che colpisce l’abuso della persona giuridica: di fatto, una tassazione dissuasiva della scelta di utilizzare un involucro societario al quale vengono intestati beni non afferenti un’attività economica. Tutto ciò è confermato dai documenti di prassi (circolari 5/E/2007 e 7/E/2013). Ma non solo. Anche la previsione dell’articolo 2, comma 36-quinquies, del Dl 138/2011 – in base alla quale viene stabilito che, per le società non operative, l’aliquota Ires viene elevata del 10,5% – conferma la ratio di penalizzare i risultati societari come se lo schermo societario non esistesse.
Inoltre, la stessa norma relativa alla presunzione di non operatività per le società che dichiarano perdite sistematiche non può che giustificarsi nel presupposto che i risultati negativi sarebbero determinati da componenti di reddito riferibili, in realtà, ai soci e non all’ente collettivo. Ma il legislatore dimentica che, se così fosse, tali componenti negativi sarebbero (semplicemente) da considerarsi non inerenti – e quindi non deducibili – ai fini del reddito della società.
In sostanza, l’istituto delle società “di comodo” contempla due presunzioni legali relative, ossia:
1 una prima presunzione, tale per cui le società si considerano non operative se non superano il “test di operatività” o se risultano “in perdita sistematica”;
2 una seconda presunzione, che trova applicazione soltanto all’avverarsi della prima, in base alla quale si presume che, per le società considerate non operative (prima presunzione), il reddito del periodo d’imposta e il valore della produzione netta Irap non possano essere inferiori al minimo forfettariamente determinato.
Si tratta di presunzioni legali cosiddette “a catena” (o doppie presunzioni, tollerate per quelle “legali”). Il contribuente ritenuto “non operativo” ha, quindi, dapprima l’onere di provare di avere compiuto degli atti economici propri di un’attività imprenditoriale (o dell’impossibilità a compierli). Se tale prova viene fornita, non può, evidentemente, trovare applicazione la seconda presunzione, legata alla dichiarazione dei valori minimi.
Pertanto, quello che va sottolineato è che la prova contraria non può risultare circoscritta alle oggettive situazioni che rendono impossibile il conseguimento di ricavi e dei valori minimi (comma 4-bis dell’articolo 30). Questo perché tali situazioni oggettive vengono ritenute rilevanti dal legislatore soltanto ai fini dell’interpello (facoltativo). [...]
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Dario Deotto
Luigi Lovecchio
Ultime News
Archivio News
202120202019201820172013

Questo sito web utilizza i cookie
Utilizziamo i cookie per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo inoltre informazioni sul modo in cui utilizza il nostro sito con i nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che ha fornito loro o che hanno raccolto dal suo utilizzo dei loro servizi.
Necessari
Statistiche
Impostazioni cookie
Necessari
Questi cookie sono richiesti per le funzionalità di base del sito e sono, pertanto, sempre abilitati. Si tratta di cookie che consentono di riconoscere l'utente che utilizza il sito durante un'unica sessione o, su richiesta, anche nelle sessioni successive. Questo tipo di cookie consente di riempire il carrello, eseguire facilmente le operazioni di pagamento, risolvere problemi legati alla sicurezza e garantire la conformità alle normative vigenti.
Statistiche
I cookie statistici aiutano i proprietari del sito web a capire come i visitatori interagiscono con i siti raccogliendo e trasmettendo informazioni in forma anonima.