27/01/2020
Il Pvc non basta al confronto preventivo
La previsione (articolo 12, comma 7, dello Statuto del contribuente) in base alla quale viene fatto divieto di emettere l’atto di accertamento prima dei 60 giorni successivi alla consegna del Pvc non è un’ipotesi di contraddittorio preventivo.
Questo è uno degli aspetti che verranno messi in evidenza a Telefisco 2020.
Il principio del contraddittorio preventivo si fonda su due dogmi: quello di effettività e quello di temporalità.
L’effettività del contraddittorio vuol dire che le ragioni del contribuente devono davvero essere prese in considerazione dall’ufficio, altrimenti l’istituto si rivela un mero atto formale. E la “prova” di questo vaglio non può che risultare dalla motivazione dell’(eventuale) atto di accertamento successivo, dove l’ufficio deve riportare – anche in forma sintetica – le ragioni per le quali ritiene di non aderire (o di aderirvi parzialmente) ai chiarimenti forniti dal contribuente.
Il principio di temporalità risulta invece un corollario di quello di effettività: perché il contraddittorio sia effettivo occorre che l’ufficio abbia il tempo di vagliare le ragioni del contribuente.
Sulla base di questi presupposti, è evidente l’errore concettuale in cui incorre il legislatore nell’escludere dall’obbligo di preventivo contraddittorio i casi per i quali è stata rilasciata copia del Pvc. Come se il divieto di emettere l’atto di accertamento prima dei 60 giorni successivi alla consegna del Pvc fosse già ex se un’ipotesi di contraddittorio preventivo. Ma se, come riporta la Cassazione, l’Agenzia non ha un obbligo di replica alle osservazioni del contribuente, non si tratta, evidentemente, di un’ipotesi di contraddittorio.
Si supponga, ulteriormente, che il Pvc venga consegnato il 31 ottobre: se il contribuente consegna le proprie memorie il 30 dicembre, come può l’ufficio prenderle in considerazione e valutarle davvero se il giorno successivo scade il termine di decadenza per l’accertamento?
Nel caso della previsione dell’articolo 12, comma 7 dello Statuto non si realizza, dunque, né il principio di effettività del contraddittorio né quello della temporalità. Ecco perché non può essere ascritta al contraddittorio preventivo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Dario Deotto
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