25/01/2019
La sanatoria Pvc è vincolata a tutti i tributi dell’annualità

La notifica di un atto di accertamento entro il 24 ottobre scorso, relativo a un processo verbale definibile e riguardante più annualità, non osta alla definizione del Pvc per le annualità non raggiunte dall’atto impositivo. Inoltre, la definizione dei processi verbali, se può essere eseguita per la singola annualità, non può riguardare singoli tributi.
Sono questi degli ulteriori aspetti che emergono dal provvedimento attuativo delle Entrate del 23 gennaio relativo alla definizione agevolata dei processi verbali di constatazione. La norma prevede che il contribuente possa definire “il contenuto integrale dei processi verbali di constatazione” consegnati entro il 24 ottobre 2018 e che la notifica, entro la medesima data, di un avviso di accertamento o di un invito al contraddittorio impedisce di definire il Pvc.
Considerato che la norma prevede che il contribuente possa presentare la «relativa dichiarazione» con la quale lo stesso deve provvedere alla autoliquidazione delle imposte relative alle «violazioni constatate per ciascun periodo d’imposta», il provvedimento delle Entrate ha correttamente stabilito che, nel caso il processo verbale riguardi più periodi d’imposta, il contribuente possa definire anche solamente il singolo periodo.
Occorre però chiedersi cosa accade quando risulta notificato entro il 24 ottobre scorso un avviso di accertamento riferito a una sola delle annualità oggetto del processo verbale di constatazione. In sostanza se tale notifica sia sufficiente a impedire la definizione dell’intero atto istruttorio.
Sul punto, Il provvedimento stabilisce semplicemente che non può avvalersi della definizione agevolata il contribuente che ha ricevuto, in relazione alle violazioni constatate con il processo verbale, la notifica di un avviso di accertamento, di un atto di recupero o di un invito al contraddittorio (di cui all’articolo 5 del Dlgs 218/1997) entro il 24 ottobre 2018 (punto 1.7 del provvedimento).
Tuttavia, una volta che risulta correttamente sposata la tesi che il contribuente possa definire il processo verbale con riferimento alle singole annualità, non può esserci alcun dubbio nel consentire la definizione agevolata per tutte le annualità non raggiunte dall’atto di accertamento (o dall’invito al contraddittorio) entro il 24 ottobre scorso. In sostanza, la notifica di un avviso di accertamento ovvero di un invito al contraddittorio entro il 24 ottobre 2018 costituisce causa ostativa alla regolarizzazione dello specifico periodo d’imposta accertato o in corso di accertamento e non della totalità dei periodi oggetto di constatazione attraverso il processo verbale.
Va anche sottolineato che il provvedimento delle Entrate, nello stabilire la possibilità di definizione del singolo periodo d’imposta oggetto di constatazione, precisa (nelle motivazioni) che la sanatoria deve necessariamente riferirsi alla totalità delle violazioni e dei tributi definibili con riguardo al singolo periodo d’imposta. In pratica, la definizione deve riguardare le violazioni constatate relative a tutti i tributi (definibili) con riferimento al singolo periodo. Sicché, se le violazioni del periodo riguardano, ad esempio, le imposte sui redditi e relative addizionali, l’Iva e l’Irap, il contribuente dovrà necessariamente provvedere alla definizione delle violazioni di tutti questi tributi e non di solo uno (o qualcuno) di essi.
Va rilevato che la definizione agevolata dei Pvc riguarda le violazioni di carattere sostanziale (per quelle formali vi sarebbe la sanatoria delle irregolarità prevista dall’articolo 9 del Dl 119/2018) in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, contributi previdenziali e ritenute, imposte sostitutive, Irap, Iva, Ivie ed Ivafe.
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Dario Deotto