18/11/2019
Web tax con versamento unico e imponibile legato agli utenti
Nonostante non abbia ancora trovato applicazione – il decreto attuativo originariamente previsto non è mai stato emanato – cambia già volto, con il Ddl di Bilancio 2020, l’imposta sui servizi digitali, introdotta dall’articolo 1, commi 35 e seguenti, della legge 145/2018 (legge di Bilancio 2019). Sono infatti numerose le modifiche previste dalla manovra, ora all’esame del Parlamento, che interessano la cosiddetta web tax, imposta sui servizi digitali che – alla luce del nuovo testo – troverà applicazione dal 2020, senza dovere attendere l’emanazione di un successivo provvedimento attuativo.

Si deve comunque considerare che l’introduzione della web tax è una misura con carattere transitorio: le stesse disposizioni del Ddl di Bilancio 2020 dispongono l’abrogazione dell’intera disciplina non appena entreranno in vigore gli accordi internazionali sulla tassazione dell’economia digitale, peraltro auspicati dalla proposta di direttiva «Com (2018) 148 final». Ciò fa comprendere che la web tax, così come configurata, è solo il primo passo verso un’imposizione che dovrà considerare le peculiarità delle attività digitali per le quali la «presenza fisica» non è più un requisito necessario.

Soggetti e oggetto del tributo

Sul piano soggettivo la web tax italiana risulta un’imposta che colpisce i ricavi derivanti dalla fornitura di servizi digitali conseguiti dalle grandi imprese che operano sul web, ossia imprese che realizzano (ovunque) ricavi per un ammontare complessivo non inferiore a 750 milioni di euro e ricavi derivanti da servizi digitali erogati nel territorio dello Stato per un ammontare non inferiore a 5,5 milioni di euro. In relazione a tali criteri, fissati per l’individuazione dei soggettivi passivi dell’imposta, viene ora specificato che i ricavi da considerare sono quelli relativi all’anno solare precedente.

Anche sotto il profilo oggettivo ci sono importanti novità. Viene specificato che non costituisce presupposto impositivo la realizzazione di taluni servizi digitali, quali ad esempio la fornitura diretta di beni e servizi nell’ambito di un servizio di intermediazione digitale, oppure la fornitura di beni o servizi ordinati attraverso il sito web del fornitore di quei beni e servizi (se il fornitore non svolge funzioni di intermediario), oppure ancora la messa a disposizione di un’interfaccia digitale il cui scopo esclusivo o principale è quello di fornire agli utenti contenuti digitali, servizi di comunicazione o servizi di pagamento (si veda anche la scheda a margine).

Territorialità e indirizzo Ip

In merito alla territorialità dell’imposta, è stabilito che i corrispettivi conseguiti concorreranno a determinare la base imponibile della web tax in relazione alla localizzazione degli utenti che usufruiscono del servizio nel territorio dello Stato; la localizzazione verrà determinata mediante l’indirizzo Ip (Internet Protocol address), o altro sistema di geolocalizzazione. Viene previsto un particolare sistema di calcolo che ha la finalità di definire la quota di ricavi tassabili in relazione al totale dei servizi digitali usufruiti nel territorio dello Stato.

L’applicazione del tributo

Definita così la base imponibile, si calcola l’imposta applicando l’aliquota del 3% (misura invariata) all’ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo nel corso dell’anno solare e non più in ciascun trimestre.

Ne consegue che i soggetti passivi non saranno tenuti al versamento dell’imposta entro il mese successivo a ciascun trimestre, come precedentemente stabilito, ma in un’unica soluzione entro il 16 febbraio dell’anno solare successivo rispetto al quale si sono realizzati i presupposti per l’imposizione.

Variano anche i termini per la presentazione della dichiarazione annuale dell’ammontare dei servizi tassabili prestati: la scadenza non è più il quarto mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta, ma il 31 marzo dell’anno successivo.

È inoltre prevista la nomina di un rappresentante fiscale per l’assolvimento degli obblighi dichiarativi e di pagamento dell’imposta sui servizi digitali per i soggetti non residenti privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato, stabiliti in uno Stato diverso da uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo con il quale l’Italia non ha concluso un accordo di assistenza reciproca per il recupero dei crediti fiscali.

Infine, in capo ai soggetti passivi dell’imposta è stabilito l’obbligo della tenuta di un’apposita contabilità (tutta da definire) per rilevare mensilmente le informazioni sui ricavi dei servizi imponibili e quelli esenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Maurizio Nadalutti

Stefano Zanardi
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